Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 59. Libere professioni |
Capitolo: | 59.2 albi professionali |
Data: | 15/04/1965 |
Numero: | 448 |
Sommario |
Art. 1. L'ultimo comma dell'art. 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, è sostituito dal seguente |
Art. 2. E' prorogato di novanta giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per la presentazione delle domande per ottenere il certificato di [...] |
Art. 3. Coloro che siano in possesso del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di perito forestale e di abilitazione provvisoria nelle [...] |
§ 59.2.1c - Legge 15 aprile 1965, n. 448. [1]
Modificazioni alla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva per l'esercizio di professioni.
(G.U. 20 maggio 1965, n. 126).
L'ultimo comma dell'art. 9 della
"Alla data del 31 marzo 1966 si intendono prescritti i termini per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva di cui al primo comma del precedente art. 8".
E' prorogato di novanta giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per la presentazione delle domande per ottenere il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio delle professioni.
Coloro che siano in possesso del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di perito forestale e di abilitazione provvisoria nelle discipline statistiche possono chiedere, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la concessione della abilitazione definitiva indipendentemente dall'iscrizione all'Albo professionale. [2]
Ai fini della concessione dell'abilitazione definitiva saranno ad essi applicabili le disposizioni contenute nel
[1] Abrogata dall'art. 1 del
[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al compimento di un anno dall'entrata in vigore della