§ 59.2.b - Legge 23 dicembre 1957, n. 1300.
Proroga del rilascio delle abilitazioni provvisorie all'esercizio professionale ai laureati degli anni accademici antecedenti all'anno accademico [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.2 albi professionali
Data:23/12/1957
Numero:1300


Sommario
Art. 1.      Coloro che siano in possesso di lauree o diplomi necessari per accedere all'esame di Stato per l'esercizio delle professioni indicate dall'art. 1 della legge 8 dicembre [...]
Art. 2.      Le domande per ottenere il certificato di abilitazione provvisoria ai sensi del precedente articolo dovranno essere presentate non oltre sei mesi prima della scadenza [...]


§ 59.2.b - Legge 23 dicembre 1957, n. 1300.

Proroga del rilascio delle abilitazioni provvisorie all'esercizio professionale ai laureati degli anni accademici antecedenti all'anno accademico 1954-55.

(G.U. 17 gennaio 1958, n. 13).

 

 

     Art. 1.

     Coloro che siano in possesso di lauree o diplomi necessari per accedere all'esame di Stato per l'esercizio delle professioni indicate dall'art. 1 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, conseguite in data anteriore all'anno accademico 1954-55, qualora si trovino nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 28 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e successive estensioni, potranno ottenere il certificato di abilitazione provvisoria alla relativa professione anche dopo l'entrata in vigore della citata legge 8 dicembre 1956, n. 1378; ad essi saranno applicate, ai fini della concessione dell'abilitazione definitiva, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge n. 1378.

 

          Art. 2.

     Le domande per ottenere il certificato di abilitazione provvisoria ai sensi del precedente articolo dovranno essere presentate non oltre sei mesi prima della scadenza del termine indicato dall'ultimo comma dell'art. 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. Entro lo stesso termine dovranno essere presentate le domande da parte di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 7 della citata legge 8 dicembre 1956, n. 1378.