Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 59. Libere professioni |
Capitolo: | 59.2 albi professionali |
Data: | 22/04/1947 |
Numero: | 284 |
Sommario |
Art. 1. Coloro che siano abilitati provvisoriamente all'esercizio professionale ed inscritti condizionatamente all'albo professionale, ai sensi del regio decreto-legge 27 [...] |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana |
§ 59.2.4 - D.Lgs.C.P.S. 22 aprile 1947, n. 284 [1] .
Norme per l'ammissione ai pubblici concorsi di coloro che abbiano ottenuto l'abilitazione condizionata all'esercizio professionale.
(G.U. 7 maggio 1947, n. 104)
Coloro che siano abilitati provvisoriamente all'esercizio professionale ed inscritti condizionatamente all'albo professionale, ai sensi del regio
I vincitori di detti concorsi, che ottengono la nomina all'impiego nelle condizioni di cui al precedente comma, sono esenti, ad ogni effetto, dagli esami di Stato per l'abilitazione professionale.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.
[1] Ratificato dalla