§ 59.2.4 - D.Lgs.C.P.S. 22 aprile 1947, n. 284 .
Norme per l'ammissione ai pubblici concorsi di coloro che abbiano ottenuto l'abilitazione condizionata all'esercizio professionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.2 albi professionali
Data:22/04/1947
Numero:284


Sommario
Art. 1.      Coloro che siano abilitati provvisoriamente all'esercizio professionale ed inscritti condizionatamente all'albo professionale, ai sensi del regio decreto-legge 27 [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana


§ 59.2.4 - D.Lgs.C.P.S. 22 aprile 1947, n. 284 [1] .

Norme per l'ammissione ai pubblici concorsi di coloro che abbiano ottenuto l'abilitazione condizionata all'esercizio professionale.

(G.U. 7 maggio 1947, n. 104)

 

 

     Art. 1.

     Coloro che siano abilitati provvisoriamente all'esercizio professionale ed inscritti condizionatamente all'albo professionale, ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, o dell'art. 28 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, prorogato dal regio decreto legislativo 7 maggio 1946, n. 537, ed eventualmente da altri successivi provvedimenti, possono essere ammessi ai pubblici concorsi e nominati negli impieghi, per i quali siano richieste dalle vigenti disposizioni l'abilitazione all'esercizio della professione e la iscrizione nel relativo albo.

     I vincitori di detti concorsi, che ottengono la nomina all'impiego nelle condizioni di cui al precedente comma, sono esenti, ad ogni effetto, dagli esami di Stato per l'abilitazione professionale.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.


[1]  Ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.