Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.14 sostegno all'occupazione |
Data: | 07/05/1954 |
Numero: | 211 |
Sommario |
Art. unico. L'art. 66 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente |
§ 58.14.a - Legge 7 maggio 1954, n. 211.
Modificazione del termine di entrata in esercizio delle navi ammesse alle provvidenze previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949.
(G.U. 22 maggio 1954, n. 117).
L'art. 66 della
"Le costruzioni navali di cui al presente capo devono essere iniziate, a pena di decadenza dei benefici, entro quattro mesi dalla data di notifica del provvedimento di ammissione ai benefici stessi e devono entrare in esercizio entro 32 mesi dalla data di inizio dei lavori.
Ove l'inizio della costruzione o l'entrata in esercizio non avvenga nei termini sopra indicati, il Ministro per la marina mercantile ha facoltà di prorogare i termini stessi qualora sia provato dagli interessati, con elementi e documenti certi, che il ritardo non è ad essi imputabile".