Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.13 licenziamenti |
Data: | 26/05/1997 |
Numero: | 151 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla legge 23 luglio 1991, n. 223. |
§ 58.13.4 – D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 151.
Attuazione della direttiva 92/56/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi.
(G.U. 12 giugno 1997, n. 135).
Art. 1. Modifiche alla
1. All'articolo 4, comma 3, della
a) dopo le parole: "del personale eccedente" sono inserite le seguenti: "nonché del personale abitualmente impiegato";
b) dopo le parole: "del programma medesimo" sono inserite le seguenti: "del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva".
2. All'articolo 4, comma 5, della
3. Dopo il comma 15 dell'articolo 4 della
"15 bis. Gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni relative all'apertura delle procedure di cui al presente articolo siano assunte dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il datore di lavoro che viola tali obblighi non può eccepire a propria difesa la mancata trasmissione, da parte dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette procedure.".
4. All'articolo 24, comma 1, della