§ 58.13.4 – D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 151.
Attuazione della direttiva 92/56/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.13 licenziamenti
Data:26/05/1997
Numero:151


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge 23 luglio 1991, n. 223.


§ 58.13.4 – D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 151.

Attuazione della direttiva 92/56/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi.

(G.U. 12 giugno 1997, n. 135).

 

     Art. 1. Modifiche alla legge 23 luglio 1991, n. 223.

     1. All'articolo 4, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo le parole: "del personale eccedente" sono inserite le seguenti: "nonché del personale abitualmente impiegato";

     b) dopo le parole: "del programma medesimo" sono inserite le seguenti: "del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva".

     2. All'articolo 4, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti.".

     3. Dopo il comma 15 dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

     "15 bis. Gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni relative all'apertura delle procedure di cui al presente articolo siano assunte dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il datore di lavoro che viola tali obblighi non può eccepire a propria difesa la mancata trasmissione, da parte dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette procedure.".

     4. All'articolo 24, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, dopo le parole: "commi da 2 a 12" sono aggiunti: "e 15 bis".