Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.6 disciplina generale |
Data: | 19/08/2005 |
Numero: | 186 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 |
Art. 2. Modifica alla legge 29 maggio 1982, n. 297 |
Art. 3. Notifiche e termini di applicazione |
§ 58.6.142 - D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 186.
Attuazione della direttiva 2002/74/CE concernente la tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
(G.U. 21 settembre 2005, n. 220)
Art. 1. Modifiche al
1. All'articolo 2 del
«2-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia. Agli eventuali maggiori oneri che gravano sul fondo di garanzia si provvede ai sensi dell'articolo 2, ottavo comma, quarto periodo, della
2. All'articolo 2, comma 4, del
Art. 2. Modifica alla
1. All'articolo 2 della
«4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia.».
Art. 3. Notifiche e termini di applicazione
1. I tipi di procedura nazionale di insolvenza che rientrano nel campo di applicazione del
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle procedure concorsuali aperte successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.