Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.6 disciplina generale |
Data: | 29/09/1998 |
Numero: | 335 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di lavoro straordinario. |
Art. 2. Entrata in vigore. |
§ 58.6.92 - D.L. 29 settembre 1998, n. 335 [1].
Disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario.
(G.U. 29 settembre 1998, n. 227).
Art. 1. Disposizioni in materia di lavoro straordinario.
1. In via transitoria, in attesa della nuova disciplina dell'orario di lavoro, l'articolo 5-bis del regio
"Art. 5-bis. - 1. Nelle imprese industriali, in caso di superamento delle 45 ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, il datore di lavoro informa, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio, che vigila sull'osservanza delle norme di cui al presente articolo [3].
2. Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. In assenza di disciplina ad opera di contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore e prestatore di lavoro per un periodo non superiore a 250 ore annuali e a 80 ore trimestrali. La contrattazione integrativa si esercita nell'ambito dei tetti stabiliti dai contratti nazionali [4].
3. Il ricorso al lavoro straordinario è inoltre ammesso, salvo diversa previsione del contratto collettivo, in relazione a:
a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la cessazione del lavoro a orario normale costituisca un pericolo o un danno alle persone o alla produzione;
c) mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposto per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della
3-bis. Nei casi in cui si ricorra al lavoro straordinario ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3, il datore di lavoro ne dà comunicazione, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, alle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale [6].
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per ogni singolo lavoratore adibito a lavoro straordinario oltre i limiti temporali e al di fuori dei casi previsti dalla presente legge.".
2. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative previste dall'articolo 5-bis del regio
2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 28 febbraio 1999, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, sono stabiliti termini e modalità di effettuazione della informazione prevista dall'articolo 5-bis del citato regio
Art. 2. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall' art. 1 della
[2] Alinea così modificato dalla legge di conversione.
[3] Capoverso così modificato dalla legge di conversione.
[4] Capoverso così sostituito dalla legge di conversione.
[5] Lettera così sostituita dalla legge di conversione.
[6] Capoverso aggiunto dalla legge di conversione.
[7] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[8] Comma aggiunto dalla legge di conversione.