§ 58.6.70 - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 339.
Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione alla riduzione del riposo settimanale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.6 disciplina generale
Data:18/04/1994
Numero:339


Sommario
Art. 1.  (Oggetto del regolamento).
Art. 2.  (Definizioni).
Art. 3.  (Disciplina del procedimento).
Art. 4.  (Termine del procedimento).
Art. 5.  (Abrogazione di norme).
Art. 6.  (Entrata in vigore del regolamento).


§ 58.6.70 - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 339.

Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione alla riduzione del riposo settimanale.

(G.U. 8 giugno 1994, n. 132, S.O.).

 

     Art. 1. (Oggetto del regolamento).

     1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione alla riduzione del riposo settimanale.

 

          Art. 2. (Definizioni).

     1. Ai fini del presente regolamento, per "Ministro" e "Ministero", si intendono rispettivamente il Ministro e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 3. (Disciplina del procedimento).

     1. Quando nelle attività indicate nell'articolo 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, non sia possibile concedere il riposo settimanale per turno di 24 ore per la insostituibilità del personale specializzato, il datore di lavoro, in accordo con il personale interessato e d'intesa con le organizzazioni sindacali, individuate secondo criteri fissati dal Ministero, comunica all'ufficio periferico competente del Ministero, la riduzione del riposo a 12 ore consecutive ogni settimana.

     2. Qualora l'intesa di cui al comma precedente non sia raggiunta, il datore di lavoro presenta domanda di autorizzazione all'ufficio periferico competente del Ministero che, sentite, salvo i casi di urgenza, le organizzazioni sindacali, può autorizzare la riduzione del riposo a 12 ore consecutive ogni settimana.

 

          Art. 4. (Termine del procedimento).

     1. Il procedimento di cui all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento, si conclude entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.

     2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'interessato può produrre istanza al dirigente generale dell'unità responsabile del procedimento, il quale provvede direttamente nel termine di quindici giorni. Se il provvedimento è di competenza del dirigente generale, l'istanza è rivolta al Ministro, il quale entro lo stesso termine valuta se ricorrono le condizioni per l'esercizio dei poteri di avocazione regolati dall'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

     3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di fissare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, termini procedimentali inferiori rispetto a quelli previsti dal presente regolamento.

 

          Art. 5. (Abrogazione di norme).

     1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato l'articolo 6, comma 1 della legge 22 febbraio 1934, n. 370.

 

          Art. 6. (Entrata in vigore del regolamento).

     1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.