Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.6 disciplina generale |
Data: | 18/04/1994 |
Numero: | 339 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto del regolamento). |
Art. 2. (Definizioni). |
Art. 3. (Disciplina del procedimento). |
Art. 4. (Termine del procedimento). |
Art. 5. (Abrogazione di norme). |
Art. 6. (Entrata in vigore del regolamento). |
§ 58.6.70 - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 339.
Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione alla riduzione del riposo settimanale.
(G.U. 8 giugno 1994, n. 132, S.O.).
Art. 1. (Oggetto del regolamento).
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione alla riduzione del riposo settimanale.
Art. 2. (Definizioni).
1. Ai fini del presente regolamento, per "Ministro" e "Ministero", si intendono rispettivamente il Ministro e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 3. (Disciplina del procedimento).
1. Quando nelle attività indicate nell'articolo 5 della
2. Qualora l'intesa di cui al comma precedente non sia raggiunta, il datore di lavoro presenta domanda di autorizzazione all'ufficio periferico competente del Ministero che, sentite, salvo i casi di urgenza, le organizzazioni sindacali, può autorizzare la riduzione del riposo a 12 ore consecutive ogni settimana.
Art. 4. (Termine del procedimento).
1. Il procedimento di cui all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento, si conclude entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'interessato può produrre istanza al dirigente generale dell'unità responsabile del procedimento, il quale provvede direttamente nel termine di quindici giorni. Se il provvedimento è di competenza del dirigente generale, l'istanza è rivolta al Ministro, il quale entro lo stesso termine valuta se ricorrono le condizioni per l'esercizio dei poteri di avocazione regolati dall'articolo 14, comma 3 del
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di fissare, ai sensi dell'articolo 2 della
Art. 5. (Abrogazione di norme).
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della
Art. 6. (Entrata in vigore del regolamento).
1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.