Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.6 disciplina generale |
Data: | 19/11/1984 |
Numero: | 862 |
Sommario |
Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ratificare le seguenti convenzioni adottate a Ginevra dalla Conferenza general |
Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 18, 10, 12, 11 e 45 delle [...] |
Art. 3. Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro del lavoro e della previdenza [...] |
§ 58.6.63 - L. 19 novembre 1984, n. 862.
Ratifica ed esecuzione delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) numeri 148, 149, 150, 151 e 152 adottate nel corso della 63ª, della 64ª e della 65ª sessione della Conferenza generale.
(G.U. 20 dicembre 1984, n. 349 - S.O.).
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ratificare le seguenti convenzioni adottate a Ginevra dalla Conferenza generale
dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL):
convenzione n. 148 relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi professionali dovuti all'inquinamento dell'aria, al rumore ed alle vibrazioni sui luoghi di lavoro, adottata il 20 giugno 1977 nel corso della 63ª sessione:
convenzione n. 149 relativa all'impiego e alle condizioni del lavoro e di vita del personale infermieristico, adottata il 21 giugno 1977 nel corso della 63ª sessione;
convenzione n. 150 relativa all'amministrazione del lavoro: ruolo, funzioni e organizzazione, adottata il 26 giugno 1978 nel corso della 64ª sessione;
convenzione n. 151 relativa alla protezione del diritto di organizzazione e alle procedure per la determinazione delle condizioni di impiego nella funzione pubblica, adottata il 27 giugno 1978 nel corso della 64ª sessione;
convenzione n. 152 relativa alla sicurezza e all'igiene del lavoro nelle operazioni portuali, adottata il 25 giugno 1979 nel corso della 75ª sessione.
Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 18, 10, 12, 11 e 45 delle convenzioni stesse.
Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della sanità, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, per stabilire le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro applicabili alle operazioni di carico, scarico, trasbordo e movimento in genere di merci nell'ambito portuale per assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione OIL n. 152, in conformità dei criteri direttivi contenuti nella convenzione stessa.
Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro lo stesso termine, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie per il coordinamento delle attività di vigilanza delle amministrazioni interessate in materia di prevenzione e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle operazioni di cui al precedente comma, al fine di realizzare l'unitarietà e organicità degli interventi.
CONVENZIONE N. 148
Convenzione relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi professionali dovuti all'inquinamento dell'aria, ai rumori e alle vibrazioni sui luoghi di lavoro.
PARTE I
CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONE
Articolo 1.
1. La presente Convenzione è applicabile a tutti i settori dell'attività economica.
2. Il Membro ratificante la presente Convenzione, dopo consultazioni con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se è il caso, può escludere determinati settori economici dall'applicazione della Convenzione quando questa comporti specifici problemi di considerevole importanza.
3. Qualsiasi Membro ratificante la Convenzione, in una prima relazione sulla sua applicazione, che egli è tenuto a presentare ai sensi dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, dovrà indicare, motivandone la ragione, i settori oggetto d'esclusione in riferimento al paragrafo 2 del presente articolo ed esporre in una ulteriore relazione la normativa e la sua applicazione riguardante i settori disciplinati, precisando in che misura la Convenzione ha trovato applicazione o se ne intenda dare per tali settori.
Articolo 2.
1. Qualsiasi Membro, dopo consultazioni con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, se è il caso, può assumere separatamente gli obblighi previsti dalla presente Convenzione riguardo a:
a) inquinamento dell'aria;
b) rumori;
c) vibrazioni.
2. Il Membro che non accetta gli obblighi previsti dalla Convenzione per una o più delle categorie dei rischi, dovrà precisarlo nel suo strumento di ratifica, motivandone la ragione nella prima relazione sulla applicazione della Convenzione, che egli è tenuto a presentare ai sensi dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro. Con successive relazioni dovrà riferire della normativa e della sua applicazione riguardante le categorie dei rischi oggetto d'esclusione, precisando in che misura la Convenzione ha trovato applicazione o se ne intenda dare, per quanto concerne ogni categoria di rischio.
3. Qualsiasi Membro che al momento della ratifica non ha accettato gli obblighi imposti dalla presente Convenzione per nessuna delle categorie dei rischi, dovrà, in seguito, quando riterrà che le circostanze lo permettano, informare il Direttore generale del Bureau international du Travail dell'accettazione degli obblighi previsti dalla Convenzione, nei confronti di una o più delle categorie.
Articolo 3.
Ai fini della presente Convenzione:
a) l'espressione «inquinamento dell'aria» si riferisce a qualsiasi ambiente contaminato da sostanze nocive alla salute o comunque pericolose quali che siano le loro caratteristiche;
b) il termine «rumore» si riferisce a qualunque suono che può comportare la perdita dell'udito o che può essere nocivo alla salute o comunque pericoloso;
c) il termine «vibrazioni» si riferisce a qualsiasi vibrazione nociva alla salute o comunque pericolosa trasmessa al corpo umano da strutture solide.
PARTE II
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 4.
1. La legislazione nazionale dovrà prescrivere misure da adottare sui luoghi di lavoro per prevenire, limitare e tutelare i lavoratori contro i rischi professionali causati dall'inquinamento dell'aria, dai rumori e dalle vibrazioni.
2. Le modalità di applicazione delle misure prescritte potranno essere adottate sotto forma di norme tecniche, raccolte di direttive o sotto altra adeguata forma.
Articolo 5.
1. Per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione l'autorità competente dovrà consultarsi con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.
2. Rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori elaboreranno congiuntamente le modalità di applicazione delle misure prescritte ai sensi dell'articolo 4.
3. Avrà luogo a tutti i livelli una collaborazione la più efficace possibile tra datori di lavoro e lavoratori per l'applicazione delle misure prescritte ai sensi della presente Convenzione.
4. Rappresentanti del datore di lavoro e dei lavoratori dell'impresa dovranno avere la possibilità di accompagnare gli ispettori al momento del controllo dell'applicazione delle misure prescritte ai sensi della presente Convenzione, a meno che questi non ritengano, alla luce delle direttive generali della competente autorità, che ciò possa nuocere all'efficacia del loro controllo.
Articolo 6.
1. I datori di lavoro sono ritenuti responsabili dell'applicazione delle prescritte misure.
2. Ogni volta che più datori di lavoro svolgano simultaneamente l'attività sul medesimo luogo di lavoro, hanno il dovere di collaborare per l'applicazione delle prescritte misure senza pregiudicare la responsabilità personale di ciascun datore di lavoro per la salute e la sicurezza dei lavoratori impiegati. Nei casi appropriati l'autorità competente prescriverà le procedure generali regolanti le suddette collaborazioni.
Articolo 7.
1. I lavoratori sono tenuti a rispettare le istruzioni di sicurezza per la prevenzione dei rischi professionali causati dall'inquinamento dell'aria, dai rumori e dalle vibrazioni sui luoghi di lavoro, a limitarli e ad assicurare la tutela contro tali rischi.
2. I lavoratori o i loro rappresentanti hanno diritto di presentare proposte, ottenere informazioni e istruzioni, di ricorrere alla competente autorità per assicurare la protezione contro i rischi professionali causati dall'inquinamento dell'aria, dai rumori e dalle vibrazioni sui luoghi di lavoro.
PARTE III
MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE
Articolo 8.
1. La competente autorità dovrà stabilire i criteri per la determinazione dei rischi da esposizione all'inquinamento dell'aria, ai rumori e alle vibrazioni sui luoghi di lavoro e se necessario dovrà prescrivere sulla base di tali criteri i limiti di esposizione.
2. Al momento dell'elaborazione dei criteri e della determinazione dei limiti di esposizione, la competente autorità dovrà considerare il parere di persone qualificate dal punto di vista tecnico, designate dalle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.
3. I criteri e i limiti di esposizione dovranno essere stabiliti, completati e riesaminati ad intervalli regolari, considerati i nuovi dati e conoscenze nazionali e internazionali, tenuto conto, nella misura del possibile, di ogni aumento dei rischi professionali derivanti dalla simultanea esposizione sul luogo di lavoro a più fattori nocivi.
Articolo 9.
Qualsiasi rischio causato dall'inquinamento dell'aria, dai rumori e dalle vibrazioni dovrà essere eliminato nella misura del possibile sui luoghi di lavoro:
a) ricorrendo ad apparecchiature tecniche applicate ai nuovi impianti o ai nuovi processi produttivi al momento della loro progettazione o messa in funzione ovvero quando questo sia impossibile ricorrendo ad accorgimenti tecnici da effettuare sugli impianti o processi produttivi esistenti;
b) ricorrendo a norme complementari di organizzazione del lavoro.
Articolo 10.
Nel caso che le misure adottate ai sensi dell'articolo 9 non riducano entro i limiti indicati dall'articolo 8 l'inquinamento dell'aria, i rumori e le vibrazioni sui luoghi di lavoro, il datore di lavoro deve fornire adeguata attrezzatura per la protezione individuale e provvedere alla sua manutenzione. Il datore di lavoro non può obbligare l'addetto a svolgere le mansioni senza attrezzatura di protezione individuale messa a disposizione ai sensi del presente articolo.
Articolo 11.
1. Lo stato di salute dei lavoratori, esposti o suscettibili di essere esposti ai rischi professionali causati dall'inquinamento dell'aria, dai rumori o dalle vibrazioni sui luoghi di lavoro, dovrà essere controllato ad intervalli adeguati secondo le circostanze e in conformità alle modalità stabilite dalla competente autorità. Tale controllo consiste in un esame medico preliminare alla loro destinazione a quel lavoro e in esami periodici alle condizioni stabilite dalla competente autorità.
2. Il controllo previsto al primo paragrafo del presente articolo non deve comportare alcuna spesa per il lavoratore.
3. Quando per motivi di salute si sconsigli il mantenimento del lavoratore in un ambiente che comporta l'esposizione all'inquinamento dell'aria, ai rumori e alle vibrazioni, dovranno essere prese tutte le misure conformemente alla pratica e alle condizioni nazionali per provvedere al suo trasferimento in altro luogo di lavoro adeguato o per assicurargli il mantenimento del suo reddito mediante prestazioni di sicurezza sociale ovvero provvedendo altrimenti.
4. Le misure adottate per dare effetto alla presente Convenzione non dovranno ledere i diritti del lavoratore secondo la legislazione della sicurezza sociale o assicurazione sociale.
Articolo 12.
L'utilizzazione di processi produttivi, di sostanze, macchinari o materiali - indicati dalla competente autorità - che comportano l'esposizione dei lavoratori a rischi professionali causati dall'inquinamento dell'aria, dai rumori e dalle vibrazioni sui luoghi di lavoro, deve essere notificata alla competente autorità che potrà, quando necessario, o autorizzare l'utilizzazione con modalità particolari, ovvero proibirla.
Articolo 13.
Tutti gli interessati:
a) devono essere informati in maniera appropriata e adeguata dei rischi professionali che possono aversi sui luoghi di lavoro a causa dell'inquinamento dell'aria, dei rumori e delle vibrazioni;
b) devono anche essere istruiti in maniera adeguata e appropriata sui mezzi a disposizione per prevenire questi rischi, limitarli e proteggere i lavoratori da tali rischi.
Articolo 14.
Tenuto conto delle condizioni e risorse nazionali, dovranno essere adottate misure per promuovere la ricerca nel campo della prevenzione e della limitazione dei rischi causati dall'inquinamento dell'ambiente, dai rumori e dalle vibrazioni sui luoghi di lavoro.
PARTE IV
MISURE DI APPLICAZIONE
Articolo 15.
Nei casi e secondo le modalità stabilite dalla competente autorità, il datore di lavoro deve designare una persona competente, ovvero servirsi di un ufficio esterno competente o comune a più imprese, per i problemi di prevenzione e limitazione dell'inquinamento dell'ambiente, dei rumori e delle vibrazioni sui luoghi di lavoro.
Articolo 16.
Ogni Membro dovrà:
a) adottare con legge o con altro metodo conforme alla prassi e alle condizioni nazionali, le opportune misure, compresa l'adozione di adeguate sanzioni, per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione;
b) incaricare degli uffici di ispezione adeguati del controllo sulla applicazione delle disposizioni della Convenzione o verificare che vengano eseguite adeguate ispezioni.
PARTE V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 17.
Le ratifiche formali della presente Convenzione verranno comunicate al Direttore Generale del Bureau international du Travail che provvederà alla registrazione.
Articolo 18.
1. La presente Convenzione vincola solo i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore Generale.
2. La presente Convenzione entra in vigore dodici mesi dono la registrazione, effettuata dal Direttore Generale, delle ratifiche di due Membri.
3. La presente Convenzione successivamente entrerà in vigore per ogni Membro dopo dodici mesi dalla data di registrazione della sua ratifica.
Articolo 19.
1. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può, allo scadere di un periodo di 10 anni dopo la data dell'entrata in vigore iniziale della Convenzione, denunciare la Convenzione nel suo insieme o per una o più categorie dei rischi contemplati dall'articolo 2 precedente, mediante un atto comunicato al Direttore Generale del Bureau international du Travail e da lui registrato. La denuncia avrà efficacia un anno dopo la data di registrazione.
2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che nel periodo di un anno dopo la scadenza del termine di dieci anni di cui al precedente paragrafo, non si avvalga della facoltà di denuncia, prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di 10 anni e, in seguito, potrà denunciare la presente Convenzione alla scadenza di ciascun periodo di 10 anni alle condizioni previste dal presente articolo.
Articolo 20.
1. Il Direttore Generale del Bureau international du Travail notificherà ad ogni Membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e le denunce che gli verranno comunicate dai Membri della Organizzazione.
2. Il Direttore Generale, con la notifica della registrazione della seconda ratifica comunicatagli, richiamerà l'attenzione dei Membri della Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
Articolo 21.
1. Il Direttore Generale del Bureau international du Travail, ai fini della registrazione di cui all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite esaurienti informazioni su tutte le ratifiche e denunce da lui registrate conformemente ai precedenti articoli.
Articolo 22.
Il Consiglio d'amministrazione del Bureau international du Travail, ogni volta che lo riterrà necessario, presenterà alla Conferenza generale una relazione sull'applicazione della presente Convenzione ed esaminerà, se del caso, l'iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza della questione della totale o parziale revisione della Convenzione stessa.
Articolo 23.
1. Nel caso in cui la Conferenza adotti una nuova convenzione sulla revisione totale o parziale della presente Convenzione e a meno che la nuova convenzione disponga altrimenti:
a) la ratifica, da parte di un Membro, della nuova convenzione sulla revisione comporta di pieno diritto, nonostante l'articolo 19 di cui sopra, la denuncia immediata della presente Convenzione con riserva che la nuova convenzione sulla revisione sia entrata in vigore;
b) con l'entrata in vigore della nuova convenzione sulla revisione, la presente cessa di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente Convenzione rimane comunque in vigore nella sua forma e tenore per coloro che l'hanno ratificata e non intendano ratificare la convenzione sulla revisione.
Articolo 24.
Le versioni francese ed inglese del testo della presente Convenzione fanno ugualmente fede.
Il testo che precede è il testo originale della Convenzione debitamente adottato dalla Conferenza generale della Organizzazione internazionale del Lavoro nella sua 63ª sessione tenutasi a Ginevra e dichiarata chiusa il 22 giugno 1977.
CONVENZIONE N. 149
Convenzione all'impiego e alle condizioni di lavoro e di vita del personale infermieristico
Articolo 1.
1. Ai fini della presente convenzione, l'espressione «personale infermieristico» indica tutte le categorie di personale che forniscono cure e servizi infermieristici.
2. La presente convenzione si applica a tutto il personale infermieristico ovunque svolga le sue funzioni.
3. L'autorità competente può, dopo aver consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, adottare disposizioni speciali per il personale infermieristico che fornisce a titolo benevolo cure e servizi infermieristici; queste disposizioni non dovranno derogare all'articolo 2, paragrafo 2-a), e agli articoli 3, 4 e 7 della presente convenzione.
Articolo 2.
1. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione dovrà, secondo metodi adatti alle condizioni nazionali, elaborare e mettere in atto una politica dei servizi e del personale infermieristico che, nel quadro di una programmazione generale della sanità, se esiste, tenda a garantire quantitativamente e qualitativamente le cure paramediche necessarie a portare la popolazione al più alto livello possibile di salute, tenuto conto nel loro insieme delle risorse disponibili per la salute.
2. In particolare, egli prenderà le misure necessarie per assicurare al personale infermieristico:
a) educazione e formazione adatte all'esercizio delle sue funzioni;
b) condizioni d'impiego e di lavoro, incluse prospettive di carriera e remunerazione, che possano attirare e trattenere il personale nella professione.
3. La politica considerata al paragrafo 1, suindicato, sarà elaborata d'intesa con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, là ove tali organizzazioni esistono.
4. Detta politica sarà coordinata con le politiche concernenti gli altri aspetti della sanità e gli altri lavoratori nel settore della sanità, d'intesa con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.
Articolo 3.
1. Le esigenze di base in materia d'insegnamento e formazione del personale infermieristico ed il controllo di questo insegnamento e di questa formazione saranno previsti dalla legislazione nazionale o dall'autorità o dagli organismi professionali competenti a tale scopo abilitati dalla legislazione nazionale.
2. L'insegnamento e la formazione del personale infermieristico saranno coordinati con l'insegnamento e la formazione dati agli altri lavoratori nel settore della sanità.
Articolo 4.
La legislazione nazionale preciserà le condizioni alle quali sarà subordinato il diritto d'esercizio in materia di cure e servizi infermieristici e riserverà questo diritto alle persone che soddisferanno a tali condizioni.
Articolo 5.
1. Saranno presi dei provvedimenti per incoraggiare la partecipazione del personale infermieristico alla pianificazione dei servizi paramedici e la consultazione di questo personale sulle decisioni che lo concernono, secondo metodi appropriati alle condizioni nazionali.
2. La determinazione delle condizioni d'impiego e lavoro si farà di preferenza tramite negoziato tra le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessati.
3. La soluzione dei conflitti che sorgeranno a proposito della determinazione delle condizioni d'impiego sarà ricercata tra le parti per le vie negoziali o in maniera tale da avere la fiducia delle parti interessate, con una procedura che dia garanzie d'indipendenza e imparzialità come mediazione, conciliazione o arbitrato volontario.
Articolo 6.
Il personale infermieristico godrà di condizioni almeno equivalenti a quelle di altri lavoratori del paese interessato, nei seguenti settori:
a) durata del lavoro, inclusi la regolamentazione ed il compenso per le ore straordinarie, le ore scomode o disagiate e per il lavoro a turni;
b) riposo settimanale;
c) congedo annuo pagato;
d) congedo per studio;
e) congedo per maternità;
f) congedo per malattia;
g) sicurezza sociale.
Articolo 7.
Ogni membro si sforzerà, se necessario, di migliorare le disposizioni legislative esistenti in materia d'igiene e sicurezza del lavoro, adattandole alle caratteristiche particolari del lavoro del personale infermieristico e dell'ambiente ove si svolge.
Articolo 8.
Le disposizioni della presente convenzione dovranno essere applicate tramite la legislazione nazionale, a meno che non siano applicate con convenzioni collettive, regolamento d'impresa, sentenza arbitrale o delibera giudiziaria o con qualsiasi altra maniera conforme alla prassi nazionale e che sia appropriata, tenuto conto delle condizioni proprie di ciascun paese.
Articolo 9.
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro che procederà alla loro registrazione.
Articolo 10.
1. La presente convenzione vincolerà soltanto i membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due membri saranno state registrate dal direttore generale.
3. In seguito, questa convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data in cui sarà stata registrata la ratifica.
Articolo 11.
1. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione, può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni, dopo la data dell'iniziale entrata in vigore della convenzione, mediante atto trasmesso al direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro e che egli registrerà. La denuncia avrà effetto solo dopo un inno dalla sua registrazione.
2. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, passato un anno dopo lo scadere del periodo di 10 anni indicato al paragrafo precedente, non fara uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.
Articolo 12.
1. Il direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro notificherà a tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutte le denunce che gli saranno comunicate dai membri dell'Organizzazione.
2. Nel notificare ai membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il direttore generale attirerà l'attenzione dei membri dell'Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.
Articolo 13.
Il direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche e atti di denuncia che egli avrà registrati in base agli articoli precedenti.
Articolo 14.
Ogni volta che lo riterrà necessario, il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione e esaminerà l'opportunità di inserire all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Articolo 15.
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione che, in parte o in tutto, modificasse la presente convenzione e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di un membro della nuova convenzione di modifica comporterebbe di pieno diritto, malgrado l'articolo 11, la denunzia immediata della presente convenzione con riserva che la nuova convenzione modificata sia entrata in vigore;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione modificata, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei membri.
2. La presente convenzione rimarrà in tutti i casi in vigore nella sua forma e nel suo tenore per i membri che l'abbiano ratificata e che non abbiano ratificato la convenzione modificata.
Articolo 16.
Le versioni inglese e francese del testo della presente convenzione fanno entrambi ugualmente fede.
Il testo di cui sopra è il testo autentico della convenzione debitamente adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nella sua sessantatreesima sessione tenutasi a Ginevra e dichiarata chiusa il 22 giugno 1977.
CONVENZIONE N. 150
Convenzione relativa all'amministrazione del lavoro: ruolo, funzioni e organizzazione
Articolo 1.
Ai fini della presente convenzione:
a) l'espressione «amministrazione del lavoro» indica le attività della pubblica amministrazione nel settore della politica nazionale del lavoro;
b) l'espressione «sistema di amministrazione del lavoro» indica tutti gli organi della pubblica amministrazione responsabili o incaricati dell'amministrazione del lavoro - che si tratti di amministrazioni ministeriali o di pubbliche istituzioni, inclusi gli organismi parastatali e le amministrazioni regionali o locali o qualsiasi altra forma di amministrazione decentrata - come pure ogni struttura istituzionale stabilita al fine di coordinare le attività di questi organi e di assicurare la consultazione e la partecipazione dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle loro organizzazioni.
Articolo 2.
Ogni Membro che ratifica la presente convenzione può delegare o affidare, ai sensi della legislazione o della prassi nazionali, talune attività d'amministrazione del lavoro ad organismi non statali, specie ad organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori, o, se del caso, a rappresentanti di datori di lavoro e di lavoratori.
Articolo 3.
Ogni Membro che ratifica la presente convenzione può considerare talune attività, dipendenti dalla sua politica nazionale del lavoro, come facenti parte di questioni che, ai sensi della legislazione o della prassi nazionali, sono regolate con il ricorso a negoziati diretti tra le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori.
Articolo 4.
Ogni Membro che ratifica la presente convenzione dovrà, in maniera adeguata alle condizioni nazionali, agire affinché sia organizzato un sistema di amministrazione del lavoro che funzioni in maniera efficace sul suo territorio e che i compiti e le responsabilità attribuiti a tale sistema siano convenientemente coordinati.
Articolo 5.
1. Ogni Membro che ratifica la presente convenzione dovrà prendere delle disposizioni adeguate alle condizioni nazionali per assicurare, nel quadro del sistema di amministrazione del lavoro, consultazioni, cooperazione e trattative tra le pubbliche autorità e le organizzazioni più rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori, o, se del caso, di rappresentanti di datori di lavoro e di lavoratori.
2. Nella misura in cui è compatibile con la legislazione e la prassi nazionali, queste disposizioni devono essere prese a livello nazionale, regionale e locale come pure nei vari settori di attività economica.
Articolo 6.
1. Gli organi competenti in seno al sistema di amministrazione del lavoro dovranno, secondo il caso, essere incaricati della preparazione, dell'attuazione, del coordinamento, del controllo e della valutazione della politica nazionale del lavoro oppure partecipare a ciascuna di queste fasi e, nel quadro della pubblica amministrazione, essere gli strumenti di preparazione e d'applicazione della legislazione che la concretizza.
2. In particolare, dovranno, tenendo conto delle relative norme internazionali del lavoro:
a) partecipare alla preparazione, all'attuazione, al coordinamento, al controllo ed alla valutazione della politica nazionale dell'impiego secondo le modalità previste dalla legislazione e prassi nazionali;
b) studiare costantemente la situazione delle persone che hanno un impiego come pure di quelle che sono disoccupate o sottoccupate, in base alla legislazione e prassi nazionali relative alle condizioni di lavoro, d'impiego e di vita professionale, richiamare l'attenzione sulle carenze e gli abusi constatati in questo settore e sottoporre proposte sui mezzi per rimediarvi;
c) offrire i loro servizi ai datori di lavoro ed ai lavoratori come pure alle loro rispettive organizzazioni, alle condizioni permesse dalla legislazione o prassi nazionali, al fine di favorire, a livello nazionale, regionale e locale come pure nei vari settori d'attività economica, consultazioni e cooperazione effettive tra autorità e organismi pubblici e le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori come pure tra queste organizzazioni;
d) rispondere alle richieste di pareri tecnici dei datori di lavoro e dei lavoratori e delle loro rispettive organizzazioni.
Articolo 7.
Se le condizioni nazionali lo esigono per soddisfare i bisogni del maggior numero possibile di lavoratori e nella misura in cui tali attività non siano ancora assicurate, ogni Membro che ratifica la presente convenzione dovrà incoraggiare l'estensione, se del caso anche progressiva, delle funzioni del sistema di amministrazione del lavoro in maniera da includervi delle attività che saranno svolte in collaborazione con gli altri organismi competenti e che riguarderanno le condizioni di lavoro e di vita professionale di categorie di lavoratori che, secondo la legge, non sono dei salariati, specialmente:
a) gli agricoltori che non impiegano mano d'opera esterna, i mezzadri e categorie analoghe di lavoratori agricoli;
b) i lavoratori indipendenti che non impiegano mano d'opera esterna, occupati nel settore non strutturato così come si intende nella prassi nazionale;
c) i cooperatori ed i lavoratori delle imprese autogestite;
d) le persone che lavorano in un quadro stabilito dall'uso o dalle tradizioni comunitari.
Articolo 8.
Nella misura in cui la legislazione e la prassi nazionali lo permettono, gli organi competenti in seno al sistema d'amministrazione del lavoro dovranno partecipare alla preparazione della politica nazionale nel settore delle relazioni internazionali del lavoro ed alla rappresentanza dello Stato in questo settore come pure alla preparazione delle misure che devono essere all'uopo prese a livello nazionale.
Articolo 9.
Nell'intento di assicurare un adeguato coordinamento dei compiti e delle responsabilità del sistema di amministrazione del lavoro secondo la maniera stabilita conformemente alla legislazione o alla prassi nazionali, il Ministero del lavoro od altro organo similare dovrà avere i mezzi per verificare che gli organismi parastatali incaricati di talune attività nel settore dell'amministrazione del lavoro e gli organi regionali o locali ai quali tali attività saranno state delegate agiscano conformemente alla legislazione nazionale e rispettino gli obiettivi loro fissati.
Articolo 10.
1. Il personale addetto al sistema d'amministrazione del lavoro dovrà essere composto da persone convenientemente qualificate a svolgere le funzioni loro affidate, che abbiano accesso alla formazione necessaria per l'esercizio di tali funzioni e indipendenti da qualsiasi indebita influenza esterna.
2. Tale personale beneficerà dello statuto, dei mezzi materiali e delle risorse finanziarie per un efficace esercizio delle sue funzioni.
Articolo 11.
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro che procederà alla loro registrazione.
Articolo 12.
1. La presente convenzione vincolerà soltanto i Membri della Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, questa convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data in cui sarà stata registrata la ratifica.
Articolo 13.
1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione, può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni, dopo la data dell'iniziale entrata in vigore della convenzione, mediante atto trasmesso al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e che egli registrerà. La denuncia avrà effetto solo dopo un anno dalla sua registrazione.
2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, passato un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni indicato al paragrafo precedente, non farà uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.
Articolo 14.
1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutte le denunce che gli saranno comunicate dai Membri dell'Organizzazione.
2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale attirerà l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.
Articolo 15.
Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche e gli atti di denuncia che egli avrà registrati in base agli articoli precedenti.
Articolo 16.
Ogni volta che lo riterrà necessario, il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione e esaminerà l'opportunità di inserire all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Articolo 17.
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione che, in parte o in tutto, modificasse la presente convenzione e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratifica da parte di un Membro della nuova convenzione di modifica comporterebbe di pieno diritto, malgrado l'articolo 13, la denunzia immediata della presente convenzione con riserva che la nuova convenzione modificata sia entrata in vigore;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione modificata, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente convenzione rimarrà in tutti i casi in vigore nella sua forma e nel suo tenore per i Membri che l'abbiano ratificata e che non abbiano ratificato la convenzione modificata.
Articolo 18.
Le versioni inglese e francese del testo della Presente convenzione fanno entrambi ugualmente fede.
Il testo di cui sopra è il testo autentico della convenzione debitamente adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro nella sua sessantaquattresima sessione tenutasi a Ginevra e dichiarata chiusa il 28 giugno 1978.
CONVENZIONE N. 151
Convenzione relativa alla protezione del diritto di organizzazione e alle procedure per la determinazione delle condizioni d'impiego nella funzione pubblica
PARTE I
SFERA DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1.
1. La presente Convenzione si applica a tutte le persone impiegate dalle autorità pubbliche, nella misura in cui non vengono loro applicate delle disposizioni più favorevoli contenute in altre Convenzioni internazionali del Lavoro.
2. La legislazione nazionale determinerà la misura in cui le garanzie previste nella presente Convenzione si applicheranno ai dipendenti di grado elevato le cui funzioni sono generalmente considerate tali da contribuire alla formulazione delle politiche da seguire, o che esplicano compiti direttivi, o a quei dipendenti le cui responsabilità rivestono un carattere di grande riservatezza.
3. La legislazione nazionale determinerà la misura in cui le garanzie previste nella presente Convenzione si applicheranno alle forze armate e di polizia.
Articolo 2.
Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «pubblico dipendente» designa ogni persona cui si applica la presente Convenzione conformemente al suo articolo 1.
Articolo 3.
Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «organizzazione di pubblici dipendenti» designa ogni organizzazione, indipendentemente dalla sua composizione, che abbia lo scopo di promuovere e difendere gli interessi dei pubblici dipendenti.
PARTE II
PROTEZIONE DEL DIRITTO DI ORGANIZZAZIONE
Articolo 4.
1. I pubblici dipendenti dovranno godere di un'adeguata protezione contro ogni atto di discriminazione che tenda a pregiudicare la libertà sindacale in materia d'impiego.
2. Tale protezione dovrà applicarsi in particolare a ciò che concerne gli atti aventi il fine di:
a) subordinare l'impiego di un pubblico dipendente alla condizione che non s'iscriva ad una organizzazione di pubblici dipendenti o che cessi di far parte di una tale organizzazione;
b) licenziare un pubblico dipendente o danneggiarlo in altro modo, a motivo della sua iscrizione ad un'organizzazione di pubblici dipendenti o della sua partecipazione alle normali attività di una tale organizzazione.
Articolo 5.
1. Le organizzazioni dei pubblici dipendenti dovranno godere di una completa indipendenza nei confronti delle autorità pubbliche.
2. Le organizzazioni dei pubblici dipendenti dovranno godere di un'adeguata protezione contro ogni atto d'ingerenza da parte delle autorità pubbliche nella loro formazione, funzionamento e gestione.
3. Vengono in particolare assimilati ad atti di ingerenza, ai sensi del presente articolo, le misure tendenti a promuovere la creazione di organizzazioni di pubblici dipendenti sotto un'autorità pubblica, o a sostenere delle organizzazioni di pubblici dipendenti con mezzi finanziari o altri, con l'obiettivo di porre tali organizzazioni sotto il controllo di un'autorità pubblica.
PARTE III
FACILITAZIONI DA ACCORDARE ALLE ORGANIZZAZIONI
DI PUBBLICI DIPENDENTI
Articolo 6.
1. Ai rappresentanti delle organizzazioni riconosciute di pubblici dipendenti dovranno essere accordate facilitazioni in modo da permettere loro di svolgere con rapidità ed efficienza le loro funzioni, sia durante le loro ore lavorative sia al di fuori di esse.
2. La concessione di tali facilitazioni non dovrà pregiudicare l'efficace funzionamento dell'amministrazione o del servizio interessato.
3. La natura e l'estensione di tali facilitazioni dovranno essere determinate in conformità ai metodi menzionati all'articolo 7 della presente Convenzione o con ogni altro mezzo appropriato.
PARTE IV
PROCEDURE DI DETERMINAZIONE
DELLE CONDIZIONI D'IMPIEGO
Articolo 7.
Misure appropriate alle condizioni nazionali dovranno essere adottate, ove ciò sia necessario, per incoraggiare e promuovere lo sviluppo e l'utilizzazione più ampi possibile delle procedure che permettono di negoziare le condizioni d'impiego tra le autorità pubbliche interessate e le organizzazioni dei pubblici dipendenti, o di qualsiasi altro metodo che permetta ai rappresentanti dei pubblici dipendenti di prendere parte alla determinazione di dette condizioni.
PARTE V
REGOLAMENTO DELLE CONTROVERSIE
Articolo 8.
Il regolamento delle controversie derivanti in materia di determinazione delle condizioni d'impiego sarà ricercato, in modo adeguato alle condizioni nazionali, tramite negoziati tra le parti o attraverso una procedura che fornisca garanzie di indipendenza e d'imparzialità, quale la mediazione, la conciliazione o l'arbitrato, istituita in modo tale da riscuotere la fiducia delle parti interessate.
PARTE VI
DIRITTI CIVILI E POLITICI
Articolo 9.
I pubblici dipendenti dovranno godere, come gli altri lavoratori dei diritti civili e politici che sono essenziali per il normale esercizio della libertà sindacale, con la sola riserva degli obblighi imposti dal loro status e dalla natura delle funzioni da essi esercitate.
PARTE VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 10.
Le ratifiche formali della presente Convenzione verranno comunicate al Direttore Generale del Bureau international du Travail che provvederà alla registrazione.
Articolo 11.
1. La presente Convenzione vincola solo i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore Generale.
2. La presente Convenzione entra in vigore dodici mesi dopo la registrazione, effettuata dal Direttore Generale, delle ratifiche di due Membri.
3. La presente Convenzione successivamente entrerà in vigore per ogni Membro dopo dodici mesi dalla data di registrazione della sua ratifica.
Articolo 12.
1. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può, allo scadere di un periodo di 10 anni dopo la data dell'entrata in vigore iniziale della Convenzione, denunciare la Convenzione mediante un atto comunicato al Direttore Generale del Bureau international du Travail e da lui registrato. La denuncia avrà efficacia un anno dopo la data di registrazione.
2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, nel periodo di un anno dopo la scadenza del termine di 10 anni di cui al precedente paragrafo, non si avvalga della facoltà di denuncia, prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di 10 anni e, in seguito, potrà denunciare la presente Convenzione alla scadenza di ciascun periodo di 10 anni alle condizioni previste dal presente articolo.
Articolo 13.
1. Il Direttore Generale del Bureau international du Travail notificherà ad ogni Membro dell'organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e le denunce che gli verranno comunicate dai Membri dell'Organizzazione.
2. Il Direttore Generale, con la notifica della registrazione della seconda ratifica comunicatagli, richiamerà l'attenzione dei Membri dell'organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
Articolo 14.
Il Direttore Generale del Bureau international du Travail, ai fini della registrazione di cui all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite esaurienti informazioni su tutte le ratifiche e denunce da lui registrate conformemente ai precedenti articoli.
Articolo 15.
Il Consiglio d'amministrazione del Bureau international du Travail, ogni volta che lo riterrà necessario, presenterà alla Conferenza Generale una relazione sull'applicazione della presente Convenzione ed esaminerà, se del caso, l'iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza della questione della totale o parziale revisione della Convenzione stessa.
Articolo 16.
1. Nel caso in cui la Conferenza adotti una nuova Convenzione sulla revisione totale o parziale della presente Convenzione e, a meno che la nuova Convenzione disponga altrimenti:
a) la ratifica, da parte di un Membro, della nuova Convenzione sulla revisione comporta di pieno diritto, nonostante l'articolo 12 di cui sopra, la denuncia immediata della presente Convenzione con riserva che la nuova Convenzione sulla revisione sia entrata in vigore;
b) con l'entrata in vigore della nuova Convenzione sulla revisione, la presente cessa di essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente Convenzione rimane comunque in vigore nella sua forma e tenore per coloro che l'hanno ratificata e non intendano ratificare la Convenzione sulla revisione.
Articolo 17.
Le versioni francese ed inglese del testo della presente Convenzione fanno ugualmente fede.
Il testo che precede è il testo originale della Convenzione debitamente adottato dalla Conferenza Generale dell'organizzazione Internazionale del Lavoro nella sua sessantaquattresima sessione tenutasi a Ginevra e dichiarata chiusa il 28 giugno 1978.
CONVENZIONE N. 152
Convenzione relativa alla sicurezza e all'igiene del lavoro nelle operazioni portuali
PARTE I
CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1.
L'espressione «operazioni portuali» si riferisce, ai fini della presente convenzione, congiuntamente o separatamente, alle operazioni di carico e scarico di qualsiasi nave e a tutte le operazioni connesse; la definizione di queste operazioni dovrà essere stabilita dalla legislazione o pratica nazionali. Le organizzazioni dei datori di lavoro e lavoratori interessate dovranno essere consultate al momento dell'elaborazione o riesame di detta definizione o comunque esserne coinvolte.
Articolo 2.
1. Qualora le operazioni portuali vengano effettuate in un luogo a traffico irregolare o limitato a navi di basso tonnellaggio, o movimentazioni portuali relative a pescherecci ovvero a determinate categorie di pescherecci, ogni membro può accordare deroghe per tutte o determinate disposizioni della presente convenzione a condizione che:
a) i lavori vengano eseguiti in condizioni di sicurezza;
b) la competente autorità si sia assicurata, dopo consultazioni con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, che la deroga può essere accordata ragionevolmente, tenuto conto di tutte le circostanze.
2. Alcune esigenze particolari della parte III della presente convenzione possono essere modificate se, dopo consultazioni con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, la competente autorità si sia accertata che dette modifiche garantiscano vantaggi equivalenti e che, nel suo insieme, la tutela così assicurata non è inferiore a quella risultante dall'applicazione integrale delle disposizioni della presente convenzione.
3. Le deroghe totali o parziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le modifiche importanti di cui al paragrafo 2 ed i motivi che le hanno motivate dovranno essere specificati nelle relazioni
sull'applicazione della convenzione presentate ai sensi dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro.
Articolo 3.
Ai fini della presente convenzione:
a) con il termine «lavoratore» si intende qualsiasi persona che svolga operazioni portuali;
b) con l'espressione «persona competente» si intende qualsiasi persona che possiede le conoscenze e l'esperienza richieste per il compimento di una o più funzioni specifiche ed accettabile in quanto tale dalla competente autorità;
c) con l'espressione «persona responsabile» si intende qualsiasi persona designata dal datore di lavoro, dal comandante della nave oppure dal proprietario di questa, a seconda dei casi, per assicurare l'esecuzione di una o più funzioni specifiche e che possieda conoscenze ed esperienza sufficienti nonché l'autorità necessaria per poter assolvere convenientemente la o le proprie funzioni;
d) con l'espressione «persona autorizzata» si intende qualsiasi persona autorizzata dal datore di lavoro, dal comandante della nave o da persona responsabile, ad assolvere uno o più incarichi specifici, e che possiede le conoscenze tecniche e l'esperienza necessarie;
e) l'espressione «attrezzatura di sollevamento» si riferisce a tutte le attrezzature di operazioni portuali, fisse o mobili, utilizzate a terra o a bordo della nave per sospendere, sollevare o calare carichi ovvero per trasferirli da un luogo all'altro sospesi o sollevati; ivi compresi i convogliatori a nastro azionati da forza motrice;
f) l'espressione «accessori di operazioni portuali» si riferisce a qualsiasi accessorio per mezzo del quale un carico può essere fissato ad una attrezzatura di sollevamento, ma che non fa parte integrante dell'attrezzatura o del carico;
g) il termine «accesso» comprende anche la nozione di uscita;
h) il termine «nave» si riferisce a navi, imbarcazioni, pescherecci, chiatte, alleggi e navichiatte di qualsiasi categoria, escluse le navi da guerra.
PARTE II
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 4.
1. La legislazione nazionale dovrà prescrivere, in materia di operazioni portuali, delle misure conformi alle disposizioni della parte III della presente convenzione riguardo a:
a) sistemazione e manutenzione dei luoghi di lavoro e dei materiali e il ricorso a metodi di lavoro che possano offrire garanzie di sicurezza e salubrità;
b) sistemazione e manutenzione, in tutti i luoghi di lavoro, di mezzi di accesso che garantiscano la sicurezza dei lavoratori;
c) informazione, formazione e controllo indispensabili per garantire la protezione dei lavoratori contro i rischi di infortunio o contro i rischi per la salute derivanti dal loro lavoro o intervenuti nel corso di quest'ultimo;
d) messa a disposizione dei lavoratori di qualsiasi attrezzatura per la protezione individuale, tuta di protezione e mezzo di salvataggio che potranno essere ragionevolmente richiesti nel caso in cui non si possano prevenire in altro modo i rischi d'infortunio o i rischi per la salute;
e) predisposizione e manutenzione di adeguati e sufficienti mezzi di pronto soccorso e salvataggio;
f) elaborazione ed istituzione di adeguati processi concepiti per far fronte a qualsiasi eventuale situazione d'emergenza.
2. Le misure da adottare per l'applicazione della presente convenzione dovranno riguardare:
a) le prescrizioni generali relative alla costruzione, attrezzatura e manutenzione degli impianti portuali e altri luoghi dove si effettuino operazioni portuali;
b) la lotta contro gli incendi, le esplosioni e la loro prevenzione;
c) mezzi sicuri di accesso alle navi, stive, piattaforme, materiali ed attrezzature di sollevamento;
d) il trasporto dei lavoratori;
e) l'apertura e chiusura dei boccaporti, la protezione dei boccaporti ed il lavoro nelle stive;
f) la costruzione, manutenzione ed utilizzazione delle attrezzature di sollevamento e di operazioni portuali;
g) la costruzione, manutenzione ed utilizzazione delle piattaforme;
h) l'attrezzatura e l'utilizzazione degli alberi di caricamento;
i) il controllo, l'esame, l'ispezione e la certificazione, in caso di necessità, delle attrezzature di sollevamento, degli accessori di operazioni portuali (comprese le catene e i cavi), delle brache e degli altri dispositivi di sollevamento facenti parte integrante del carico;
j) le operazioni portuali dei diversi tipi di carico;
k) l'accatastamento ed il deposito delle merci;
l) le sostanze pericolose e gli altri rischi dell'ambiente di lavoro;
m) l'equipaggiamento per la protezione individuale e le tute di protezione;
n) gli impianti sanitari, i servizi e le sale di riposo;
o) la sorveglianza medica;
p) il pronto soccorso e i mezzi di salvataggio;
q) l'organizzazione della sicurezza e dell'igiene;
r) la formazione dei lavoratori;
s) la denuncia e l'inchiesta in caso d'infortunio sul lavoro e di malattia professionale.
3. L'applicazione pratica delle prescrizioni derivanti dal paragrafo 1 del presente articolo dovrà essere assicurata da o comunque basarsi su norme tecniche o raccolte di direttive pratiche approvate dalla competente autorità, o altri metodi appropriati compatibili con la pratica e le condizioni nazionali.
Articolo 5.
1. La legislazione nazionale farà assumere alle persone appropriate - datori di lavoro, proprietari, comandanti o qualsiasi altra persona, a seconda dei casi - la responsabilità di applicare le misure contemplate nel paragrafo 1 dell'articolo 4.
2. Nel caso in cui più datori di lavoro svolgano simultaneamente delle attività sul medesimo luogo di lavoro, essi hanno il dovere di collaborare per l'applicazione delle prescritte misure senza che si limiti la responsabilità personale del datore di lavoro per la salute e la sicurezza dei lavoratori da lui impiegati. L'autorità competente prescriverà espressamente le procedure generali regolanti le suddette collaborazioni, nei casi appropriati.
Articolo 6.
1. Si adotteranno misure affinché i lavoratori:
a) siano tenuti a non ostacolare indebitamente il funzionamento di un dispositivo di sicurezza concepito per la loro tutela o quella di altre persone, o comunque a non utilizzarlo non correttamente;
b) prendano opportunamente cura della loro sicurezza e di quella di altre persone che possano essere danneggiate dal loro comportamento od omissione nel lavoro;
c) segnalino tempestivamente al loro diretto superiore qualsiasi situazione che pensano possa presentare un rischio al quale essi non sono in grado di rimediare allo scopo di permettere l'adozione di misure di correzione.
2. I lavoratori dovranno avere il diritto, in qualsiasi luogo di lavoro, di contribuire alla sicurezza del lavoro nei limiti del controllo che essi possono esercitare sui materiali ed i metodi di lavoro e di esprimere opinioni che vertano sulla sicurezza dei processi di lavoro adottati.
Nella misura in cui ciò è appropriato e conforme alla legislazione ed alla pratica nazionali, tale diritto verrà esercitato a mezzo di comitati per la sicurezza e l'igiene creati ai sensi dell'articolo 37 della presente convenzione.
Articolo 7.
1. Per l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, per via della legislazione nazionale o per altra opportuna via conforme alla pratica e condizioni nazionali, la competente autorità dovrà consultarsi con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.
2. Una stretta collaborazione tra datori di lavoro e lavoratori o loro rappresentanti dovrà essere istituita per l'applicazione delle misure contemplate nel paragrafo 1 dell'articolo 4.
PARTE III
MISURE TECNICHE
Articolo 8.
Nel caso in cui un luogo di lavoro presenti dei rischi per la sicurezza o la salute, dovranno essere adottate efficaci misure (recinzione, segnalazione od altri adeguati mezzi, compreso, se necessario, l'arresto del lavoro) allo scopo di tutelare i lavoratori fino ad eliminazione di tali rischi.
Articolo 9.
1. Tutti i luoghi nei quali si effettuano operazioni portuali e tutte le vie di accesso a tali luoghi dovranno essere adeguatamente e sufficientemente illuminati.
2. Qualsiasi ostacolo che possa rappresentare un rischio per lo spostamento di una attrezzatura di sollevamento, di un veicolo o di una persona dovrà - se non può essere eliminato per ragioni d'ordine pratico - essere adeguatamente e visibilmente segnalato e, se necessario, sufficientemente illuminato.
Articolo 10.
1. Tutte le superfici utilizzate per la circolazione dei veicoli o l'accatastamento dei prodotti o merci dovranno essere predisposte a tali scopi e si dovrà assicurarne la manutenzione.
2. Le operazioni di accatastamento, stivaggio, disaccatastamento o distivaggio dei prodotti e delle merci dovranno essere eseguite in modo ordinato e con le dovute precauzioni, tenuto conto della natura e dell'imballaggio dei prodotti o merci.
Articolo 11.
1. Corridoi di sufficiente larghezza dovranno essere disposti per permettere la sicura utilizzazione dei veicoli e delle attrezzature di movimentazione.
2. Corridoi ad uso specifico dei pedoni dovranno essere disposti qualora ciò si riveli necessario e di possibile realizzazione; tali corridoi dovranno essere di larghezza sufficiente e, nella misura del possibile, separati dai corridoi utilizzati dai veicoli.
Articolo 12.
Appropriati e sufficienti dispositivi antincendio dovranno essere disposti per essere utilizzati nei luoghi dove si effettuano operazioni portuali.
Articolo 13.
1. Tutte le parti pericolose delle macchine dovranno essere efficacemente protette a meno che non siano disposte o sistemate in modo da offrire la stessa sicurezza come se fossero efficacemente protette.
2. Efficaci misure dovranno essere adottate allo scopo di interrompere tempestivamente se necessario, in caso di emergenza, l'erogazione di energia di ogni macchina.
3. Quando bisogna effettuare su una macchina dei lavori di pulizia, manutenzione o riparazione che comportano rischi per le persone, la macchina dovrà essere fermata prima di procedere ai lavori e bisognerà prendere delle adeguate misure atte a garantire la rimessa in funzione della macchina solo al termine di tali lavori; resta inteso che una persona responsabile potrà rimetterla in funzione per un controllo o collaudo ai quali non sarebbe possibile procedere con la macchina non in funzione.
4. Solamente una persona autorizzata potrà:
a) rimuovere uno schermo protettore per esigenze di lavoro;
b) rimuovere un dispositivo di sicurezza o disattivarlo per poter procedere alla pulizia, controllo o riparazione.
5. Bisognerà prendere le dovute precauzioni in caso di rimozione dello schermo protettore; questo dovrà essere rimesso non appena possibile.
6. Nel caso in cui si rimuova o disattivi un dispositivo di sicurezza questo dovrà essere rimesso a posto o riattivato non appena possibile, inoltre dovranno adottarsi misure affinché l'impianto in questione non venga rimesso in funzione intempestivamente o non venga utilizzato finché il dispositivo di sicurezza non sia stato rimesso a posto o riattivato.
7. Ai fini del presente articolo, il termine «macchina» comprende qualsiasi attrezzatura di sollevamento, pannello di stiva meccanico o apparecchio azionato da forza motrice.
Articolo 14.
Qualsiasi materiale e impianto elettrico dovrà essere costruito, sistemato, utilizzato e mantenuto in modo da prevenire qualsiasi pericolo ed essere conforme alle norme stabilite dalla competente autorità.
Articolo 15.
Quando una nave viene caricata o scaricata da bordo a bordo con un'altra nave o da bordo in banchina, adeguati mezzi di accesso alla nave atti a garantire la sicurezza e correttamente installati ed assicurati dovranno essere predisposti e tenuti a disposizione.
Articolo 16.
1. Nel caso in cui si debba provvedere al trasporto per acqua dei lavoratori su una nave od in altri luoghi ed al loro ritorno, si dovranno prevedere adeguate misure per garantire la sicurezza del loro imbarco, trasporto e sbarco; si dovranno specificare le condizioni richieste per le imbarcazioni adibite a tale scopo.
2. Nel caso in cui si debba provvedere al trasporto per terra dei lavoratori verso un luogo di lavoro o al loro ritorno, i mezzi di trasporto messi a disposizione dal datore di lavoro dovranno offrire garanzie di sicurezza.
Articolo 17.
1. L'accesso alla stiva o al ponte merci dovrà essere assicurato:
a) da una scala fissa o, quando ciò si riveli irrealizzabile, da una scala a pioli fissa, da una galloccia o da dei gradini scavati di adeguate dimensioni, di sufficiente resistenza e di costruzione appropriata;
b) da qualsiasi altro mezzo accettabile per la competente autorità.
2. Nella misura del ragionevole e realizzabile, i mezzi di accesso specificati nel presente articolo dovranno essere separati dalla zona dei boccaporti.
3. I lavoratori non dovranno utilizzare né essere obbligati ad utilizzare mezzi di accesso alla stiva o al ponte merci diversi da quelli specificati nel presente articolo.
Articolo 18.
1. Nessun pannello di stiva né baglio dovrà essere utilizzato, a meno che non sia di solida costruzione, abbia una resistenza adeguata all'uso a cui è destinato e sia mantenuto in buono stato.
2. I pannelli di stiva manovrati a mezzo di una attrezzatura di sollevamento dovranno essere forniti di appropriati attacchi e facilmente accessibili per il fissaggio delle brache o di qualsiasi altro accessorio.
3. I pannelli di stiva e i bagli non intercambiabili dovranno essere segnalati in modo chiaro per indicare i boccaporti ai quali appartengono e la loro posizione rispetto a questi.
4. Solamente una persona autorizzata (possibilmente un membro dell'equipaggio) potrà aprire o chiudere i pannelli di stiva azionati da forza motrice; questi non dovranno essere aperti o chiusi fin tanto che la manovra presenti pericolo per qualsiasi persona.
5. Le disposizioni di cui al paragrafo 4 dovranno essere applicate, mutatis mutandis, agli impianti di bordo azionati da forza motrice quali: porta disposta nello scafo, rampa, pontegarage retrattile, o altro analogo dispositivo.
Articolo 19.
1. Si prenderanno adeguate misure per proteggere qualsiasi apertura che possa comportare rischi di caduta dei lavoratori o dei veicoli su un ponte od interponte dove i lavoratori sono tenuti a svolgere le loro mansioni.
2. Tutti i boccaporti sprovvisti di battenti di adeguata altezza e resistenza dovranno essere chiusi o, se non vengono utilizzati, bisognerà rimettere a posto i parapetti salvo che si tratti di interruzioni di lavoro di breve durata; una persona responsabile sarà incaricata di controllare che tali misure vengano eseguite.
Articolo 20.
1. Bisognerà adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza ai lavoratori delle stive e dell'interponte merci della nave qualora si utilizzino veicoli a motore o si effettuino operazioni di carico o scarico a mezzo di apparecchi a motore.
2. I pannelli di stiva e i bagli non dovranno essere tolti o rimessi a posto durante il corso dei lavori effettuati nella stiva situata sotto il boccaporto. Prima di procedere ad operazioni di carico o scarico, i pannelli di stiva ed i bagli non convenientemente disposti dovranno essere rimossi.
3. Una ventilazione sufficiente dovrà essere assicurata nella stiva o interponte merci con circolazione di aria fresca per prevenire rischi per la salute dovuti al fumo dei motori a combustione interna o da altre fonti.
4. Adeguate disposizioni, compresi mezzi sicuri di evacuazione, per la tutela delle persone dovranno essere previste qualora si effettuino operazioni di carico o scarico di merci senza imballaggio in una stiva od interponte o qualora un lavoratore sia chiamato a svolgere mansioni in una tramoggia a bordo.
Articolo 21.
Qualsiasi attrezzatura di sollevamento, accessorio di operazione portuale e braca o dispositivo di sollevamento facente parte integrante di un carico dovrà essere:
a) di progettazione e costruzione accurata, di resistenza rispondente all'uso a cui è destinato, in buono stato di manutenzione e, per quanto riguarda l'attrezzatura di sollevamento, è richiesta la corretta sistemazione;
b) utilizzato in modo corretto e sicuro; in particolare non dovrà sopportare pesi superiori alla portata massima di utilizzo, salvo che si tratti di controlli regolamentari effettuati sotto la direzione di una persona competente.
Articolo 22.
1. Tutte le attrezzature di sollevamento e gli accessori di operazioni portuali dovranno essere sottoposti a controlli eseguiti conformemente alla legislazione nazionale da persona competente prima di essere messi in funzione per la prima volta e dopo che qualsiasi modifica o riparazione importante sia stata effettuata su una parte che possa coinvolgere la sicurezza.
2. Le attrezzature di sollevamento facenti parte dell'attrezzatura di una nave saranno sottoposte ad ulteriori controlli almeno una volta ogni cinque anni.
3. Le attrezzature di sollevamento di banchina saranno sottoposte ad ulteriori controlli agli intervalli prescritti dalla competente autorità.
4. Al termine di ogni controllo dell'attrezzatura di sollevamento o dell'accessorio di operazione portuale eseguito in conformità alle disposizioni del presente articolo, l'attrezzatura o l'accessorio sarà sottoposto ad approfonditi esami e dovrà essere certificato dalla persona che avrà effettuato il controllo.
Articolo 23.
1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 22, tutte le attrezzature di sollevamento e gli accessori di qualsiasi operazione portuale dovranno essere periodicamente ed approfonditamente esaminati e certificati da persona competente; tali esami dovranno effettuarsi almeno una volta l'anno.
2. Ai fini del paragrafo 4 dell'articolo 22 e del paragrafo 1 del presente articolo, si intende per esame approfondito un esame visivo particolareggiato effettuato da persona competente, completato, se necessario, da altri mezzi o misure appropriate allo scopo di pervenire a delle conclusioni fondate in quanto a sicurezza della attrezzatura di sollevamento o dell'accessorio di operazione portuale preso in esame.
Articolo 24.
1. Tutti gli accessori di operazioni portuali dovranno essere regolarmente ispezionati prima della loro utilizzazione; resta inteso che le brache perse o eliminabili non dovranno essere riutilizzate. Nei carichi preimbracati, le brache dovranno essere ispezionate tutte le volte che l'operazione si riveli realizzabile e ragionevole.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, si intende per ispezione un esame visivo effettuato da persona competente per stabilire se, nella misura in cui ciò possa essere determinato in tale maniera, l'utilizzazione dell'accessorio o braca può essere continuata senza alcun rischio.
Articolo 25.
1. Processi verbali debitamente autenticati, che constatino una sufficiente presunta sicurezza di funzionamento delle attrezzature di sollevamento e degli accessori di operazioni portuali considerati, dovranno essere tenuti, a terra o a bordo, a seconda dei casi; dovranno precisare: la portata massima di utilizzo, la data e l'esito dei controlli, gli esami approfonditi e le ispezioni menzionate negli articoli 22, 23 e 24; resta inteso che, nel caso di ispezione, menzionata al paragrafo 1 dell'articolo 24, il processo verbale dovrà essere redatto solamente qualora l'ispezione abbia individuato un difetto.
2. Un registro delle attrezzature di sollevamento e degli accessori di operazioni portuali dovrà essere tenuto in conformità alle prescrizioni della competente autorità, tenuto conto del modello raccomandato dal Bureau international du Travail.
3. Il registro dovrà comprendere i certificati rilasciati o riconosciuti dalla competente autorità o delle copie certificate conformi ai detti certificati, stabiliti nel modo prescritto dalla competente autorità tenuto conto dei modelli raccomandati dal Bureau international du Travail per quanto riguarda, a seconda dei casi, il controllo, l'esame approfondito o l'ispezione delle attrezzature di sollevamento e degli accessori di operazioni portuali.
Articolo 26.
1. In vista di assicurare il reciproco riconoscimento delle disposizioni adottate dai membri ratificanti della presente convenzione per quanto riguarda il controllo, l'esame approfondito, la ispezione e la compilazione dei certificati relativi alle attrezzature di sollevamento ed agli accessori di operazioni portuali facenti parte dell'attrezzatura di una nave e i relativi processi verbali:
a) la competente autorità di qualsiasi membro che ha ratificato la convenzione dovrà designare o comunque riconoscere in qualunque altro modo delle persone od istituzioni nazionali od internazionali competenti incaricate di effettuare i controlli e gli esami approfonditi od altre attività connesse, in condizioni tali che queste persone o istituzioni non continuino ad essere designate o riconosciute solamente qualora svolgano le loro funzioni in modo soddisfacente;
b) qualsiasi membro ratificante la convenzione dovrà accettare o riconoscere le persone od istituzioni designate o altrimenti riconosciute ai sensi del capoverso a) del presente articolo o dovrà concludere degli accordi di reciprocità per quanto riguarda l'accettazione od il riconoscimento, con riserva, in ambedue i casi, che dette persone od istituzioni svolgano le loro funzioni in modo soddisfacente.
2. Nessuna attrezzatura di sollevamento, accessorio di operazioni portuali od altra attrezzatura di operazioni portuali dovrà essere utilizzata se:
a) la competente autorità non è convinta in base ad un certificato di controllo o di esame oppure ad un processo verbale autenticato, a seconda dei casi, che il controllo, l'esame o la ispezione necessaria sia stata effettuata in conformità alle disposizioni della presente convenzione;
b) la competente autorità giudica che l'utilizzazione
dell'attrezzatura o accessorio non offre sufficienti garanzie di sicurezza.
3. Il paragrafo 2 del presente articolo non dovrà essere applicato in modo da causare ritardo nel carico o scarico della nave per quanto l'attrezzatura utilizzata possa o no soddisfare la competente autorità.
Articolo 27.
1. Tutte le attrezzature di sollevamento (ad eccezione dell'albero di caricamento della nave) aventi una sola portata massima di utilizzo e tutti gli accessori di operazioni portuali dovranno portare in modo chiaro l'indicazione della loro portata massima di utilizzo apposta a mezzo di un punzone o qualora ciò non fosse possibile ricorrendo ad altri mezzi.
2. Tutte le attrezzature di sollevamento (ad eccezione dell'albero di caricamento della nave) aventi più di una portata massima di utilizzo dovranno essere attrezzate con efficaci dispositivi che permettano al conducente di determinare la portata massima in tutte le condizioni di utilizzo.
3. Tutti gli alberi di caricamento della nave (ad eccezione degli alberi gru) dovranno portare, in modo chiaro, l'indicazione delle portate massime di utilizzo applicabili qualora l'albero di caricamento venga usato:
a) da solo;
b) con una puleggia inferiore;
c) insieme ad un altro albero di caricamento, in tutte le possibili posizioni della puleggia.
Articolo 28.
Tutte le navi dovranno avere a bordo i piani di allestimento e tutti gli altri documenti necessari per permettere il corretto allestimento degli alberi di caricamento e dei loro accessori.
Articolo 29.
Le piattaforme di carico e gli altri dispositivi analoghi destinati a contenere o sopportare carichi dovranno essere di solida costruzione, di sufficiente resistenza e privi di qualsiasi difetto visibile tale da renderne pericoloso l'uso.
Articolo 30.
I carichi non dovranno essere sollevati né calati se non imbracati od altrimenti fissati alla attrezzatura di sollevamento in modo da offrire garanzia di sicurezza.
Articolo 31.
1. La sistemazione dei terminali per i contenitori e l'organizzazione del lavoro in tali terminali dovranno essere consegnate in modo da garantire, entro i limiti del possibile e del realizzabile, la sicurezza dei lavoratori.
2. Le navi trasportatrici di contenitori dovranno essere attrezzate con mezzi che garantiscano la sicurezza dei lavoratori addetti alle operazioni di imbracatura dei contenitori.
Articolo 32.
1. I carichi pericolosi dovranno essere, nelle operazioni portuali, imballati, marcati ed etichettati, stivati od accatastati in conformità alle disposizioni dei regolamenti internazionali applicabili al trasporto delle merci pericolose via acqua e alla movimentazione delle merci pericolose nei porti.
2. Le sostanze pericolose potranno essere, nelle operazioni portuali, stivate od accatastate solamente se imballate, marcate ed etichettate in conformità ai regolamenti internazionali applicabili al trasporto di tali sostanze.
3. Qualora recipienti o contenitori che racchiudono sostanze pericolose siano rotti o danneggiati al punto da coinvolgere la sicurezza dei lavoratori, le operazioni di movimentazione portuale, eccetto quelle necessarie per eliminare il pericolo, dovranno essere interrotte nella zona minacciata ed i lavoratori dovranno stare al riparo fino ad eliminazione del pericolo.
4. Adeguate misure dovranno essere adottate per prevenire la esposizione dei lavoratori a sostanze od agenti tossici o nocivi o ad ambienti insufficientemente ossigenati o che presentino rischi di esplosione.
5. Qualora i lavoratori siano chiamati a entrare in aree chiuse nelle quali possono trovarsi sostanze tossiche o nocive o nelle quali si può manifestare una carenza di ossigeno, adeguate misure dovranno essere adottate per prevenire i rischi d'infortunio e rischi per la salute.
Articolo 33.
Si dovranno prendere le dovute precauzioni per tutelare i lavoratori dagli effetti pericolosi di eccessivo rumore sui luoghi di lavoro.
Articolo 34.
1. Qualora non si possa assicurare in altro modo una adeguata protezione contro i rischi di infortunio o rischi per la salute, i lavoratori dovranno servirsi di un'attrezzatura per la protezione individuale e di tute di protezione che essi potranno richiedere per poter svolgere le loro mansioni in sicurezza e saranno tenuti a farne buon uso.
2. I lavoratori saranno tenuti a prendere cura di tali attrezzature per la protezione individuale e delle tute di protezione.
3. Le attrezzature per la protezione individuale e le tute di protezione dovranno essere convenientemente conservate dal datore di lavoro.
Articolo 35.
In previsione d'infortuni, mezzi adeguati, ivi compreso un personale qualificato, dovranno essere facilmente disponibili per salvare qualsiasi persona in pericolo, prestare i primi soccorsi ed evacuare i feriti nei limiti del possibile e del ragionevole senza aggravare il loro stato.
Articolo 36.
1. Ogni membro dovrà stabilire, per via legislativa o per altra via conforme alla pratica e condizioni nazionali dopo consultazioni con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate:
a) i rischi professionali per i quali conviene prevedere un esame medico preliminare o degli esami medici periodici o i due tipi di esami;
b) tenuto conto della natura e grado dei rischi e delle particolari circostanze, l'intervallo massimo al quale devono essere effettuati gli esami periodici;
c) nel caso di lavoratori esposti a particolari rischi professionali per la salute, la portata degli esami specialistici considerati necessari;
d) le opportune misure per effettuare un servizio di medicina del lavoro per i lavoratori.
2. Gli esami medici e specialistici effettuati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo non potranno comportare alcuna spesa per i lavoratori.
3. Le constatazioni fatte nel corso degli esami medici e specialistici avranno carattere confidenziale.
Articolo 37.
1. Comitati di sicurezza e d'igiene in cui siano rappresentati i datori di lavoro ed i lavoratori dovranno essere istituiti in tutti i porti che dispongano di un elevato numero di lavoratori. Se opportuno, tali comitati verranno istituiti anche negli altri porti.
2. Il funzionamento, la composizione e le funzioni dei comitati dovranno essere stabiliti per legge o in altra forma adeguata conforme alla pratica e alle condizioni nazionali dopo consultazioni con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate e tenuto conto delle condizioni locali.
Articolo 38.
1. Nessun lavoratore dovrà essere incaricato di eseguire operazioni portuali senza avere prima ricevuto istruzioni e formazione sufficienti sui rischi potenziali inerenti al suo lavoro e sulle principali precauzioni da prendere.
2. Solamente le persone dai diciotto anni di età in su e che possiedano le attitudini e la esperienza necessarie o le persone in corso di formazione convenientemente inquadrate potranno manovrare le attrezzature di sollevamento e le altre attrezzature di operazioni portuali.
Articolo 39.
Per contribuire alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, dovranno essere adottate misure affinché tali fatti siano denunciati all'autorità competente e, se necessario, siano oggetto di inchiesta.
Articolo 40.
In conformità alla legislazione o prassi nazionali, impianti sanitari e servizi appropriati e convenientemente mantenuti dovranno essere previsti in numero sufficiente in tutte le banchine ed a ragionevole distanza dai luoghi di lavoro dove ciò sia praticamente fattibile.
PARTE IV
APPLICAZIONE
Articolo 41.
Ogni membro ratificante la presente convenzione dovrà:
a) precisare gli obblighi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro delle persone od enti coinvolti nelle operazioni portuali;
b) adottare le necessarie misure, e in particolare prevedere opportune sanzioni per assicurare la applicazione delle disposizioni della presente convenzione;
c) incaricare adeguati servizi di ispezione per il controllo sulla applicazione delle misure da adottare conformemente alle disposizioni della presente convenzione o verificare che vengano eseguite adeguate ispezioni.
Articolo 42.
1. La legislazione nazionale dovrà prescrivere i termini entro i quali le disposizioni della presente convenzione diventeranno applicabili in materia di:
a) costruzione o attrezzatura delle navi;
b) costruzione o attrezzatura di tutti gli apparecchi di sollevamento o di operazioni portuali situati sulla banchina;
c) costruzione di qualsiasi accessorio di operazioni portuali.
2. I termini prescritti in conformità al paragrafo 1 del presente articolo non dovranno superare i quattro anni a partire dalla data di ratifica della presente convenzione.
PARTE V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 43.
La presente convenzione è una revisione della convenzione sulla protezione dei portuali contro gli infortuni, 1929, e della convenzione sulla protezione dei portuali contro gli infortuni (riesaminata), 1932.
Articolo 44.
Le ratifiche formali della presente convenzione verranno comunicate al Direttore generale del Bureau international du Travail che provvederà alla registrazione.
Articolo 45.
1. La presente convenzione vincola solo i membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. La presente convenzione entra in vigore dodici mesi dopo la registrazione, effettuata dal Direttore generale, delle ratifiche di due membri.
3. La presente convenzione successivamente entrerà in vigore per ogni membro dopo dodici mesi dalla data di registrazione della sua ratifica.
Articolo 46.
1. Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione può, allo scadere di un periodo di 10 anni dopo la data dell'entrata in vigore iniziale della convenzione, denunciare la convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale del Bureau international du Travail e da lui registrato. La denuncia avrà efficacia un anno dopo la data di registrazione.
2. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, nel periodo di un anno dopo la scadenza del termine di dieci anni di cui al precedente paragrafo, non si avvalga della facoltà di denuncia, prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di 10 anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione alla scadenza di ciascun periodo di 10 anni alle condizioni previste dal presente articolo.
Articolo 47.
1. Il Direttore generale del Bureau international du Travail notificherà ad ogni membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e le denunce che gli verranno comunicate dai membri dell'Organizzazione.
2. Il Direttore generale, con la notifica della registrazione della seconda ratifica comunicatagli, richiamerà l'attenzione dei membri dell'organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente convenzione.
Articolo 48.
Il Direttore generale del Bureau international du Travail, ai fini della registrazione di cui all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite esaurienti informazioni su tutte le ratifiche e denunce da lui registrate conformemente ai precedenti articoli.
Articolo 49.
Il Consiglio d'amministrazione del Bureau international du Travail, ogni volta che lo riterrà necessario, presenterà alla Conferenza generale una relazione sull'applicazione della presente convenzione ed esaminerà, se del caso, l'iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza della questione della totale o parziale revisione della convenzione stessa.
Articolo 50.
1. Nel caso in cui la Conferenza adotti una nuova convenzione sulla revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione disponga altrimenti:
a) la ratifica, da parte di un membro, della nuova convenzione sulla revisione comporta di pieno diritto, nonostante l'articolo 46 di cui sopra, la denuncia immediata della presente convenzione con riserva che la nuova convenzione sulla revisione sia entrata in vigore;
b) con l'entrata in vigore della nuova convenzione sulla revisione, la presente cessa di essere aperta alla ratifica dei membri.
2. La presente convenzione rimane comunque in vigore nella sua forma e tenore per coloro che l'hanno ratificata e non intendano ratificare la convenzione sulla revisione.
Articolo 51.
Le versioni francese ed inglese del testo della presente convenzione fanno ugualmente fede.
Il testo che precede e il testo originale della convenzione debitamente adottato dalla Conferenza generale della Organizzazione internazionale del lavoro nella sua 65ª sessione tenutasi a Ginevra e dichiarata chiusa il 27 giugno 1979.