Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.6 disciplina generale |
Data: | 09/02/1963 |
Numero: | 66 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 58.6.50 - Legge 9 febbraio 1963, n. 66.
Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni.
(G.U. 19 febbraio 1963, n. 48).
[La donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la Magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge.
L'arruolamento della donna nelle forze armate e nei corpi speciali è regolato da leggi particolari.]
La
[1] Articolo abrogato dall'art. 57 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 1 del