§ 58.6.50 - Legge 9 febbraio 1963, n. 66.
Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.6 disciplina generale
Data:09/02/1963
Numero:66


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 58.6.50 - Legge 9 febbraio 1963, n. 66.

Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni.

(G.U. 19 febbraio 1963, n. 48).

 

     Art. 1. [1]

     [La donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la Magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge.

     L'arruolamento della donna nelle forze armate e nei corpi speciali è regolato da leggi particolari.]

 

          Art. 2. [2]

     La legge 17 luglio 1919, n. 1176, il successivo regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge sono abrogati.


[1] Articolo abrogato dall'art. 57 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.