Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.6 disciplina generale |
Data: | 31/03/1954 |
Numero: | 90 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, è sostituito dal seguente:"Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell'anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del lavoro [...] |
Art. 2. Il trattamento stabilito dall'art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, dovrà essere egualmente corrisposto per intero al lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi: |
Art. 3. Le disposizioni dell'art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, modificate ed integrate come ai precedenti articoli 1 e 2, si estendono a tutte le ricorrenze festive previste dall'art. 2 della [...] |
Art. 4. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano le condizioni più favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti collettivi. |
§ 58.6.36 - Legge 31 marzo 1954, n. 90.
Modificazioni alla legge 27 maggio 1949, n. 260, sulle ricorrenze festive.
(G.U. 22 aprile 1954, n. 92).
L'art. 5 della
Il trattamento stabilito dall'art. 5 della
a) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi;
b) riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro;
c) sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendente dalla volontà del lavoratore;
d) sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale;
e) sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica od altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono della località ove si svolge il lavoro.
Le disposizioni dell'art. 5 della
Le disposizioni della presente legge non pregiudicano le condizioni più favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti collettivi.