Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.6 disciplina generale |
Data: | 03/05/1948 |
Numero: | 1037 |
Sommario |
Art. unico. E' fatto obbligo alle Amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, alle Amministrazioni, Istituti ed Enti elencati nell'art. 2 del regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 641, [...] |
§ 58.6.25 - D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 1037 [1].
Conservazione del posto al personale statale e degli enti pubblici nonchè delle aziende private, richiamato o trattenuto alle armi o militarizzato, collocato in congedo in attesa del trattamento di quiescenza privilegiato di guerra e ricoverato in sanatori o luoghi di cura convenzionati per non ancora raggiunta guarigione clinica o stabilizzazione di tubercolosi presunta dipendente da causa di servizio di guerra.
(G.U. 7 agosto 1948, n. 182).
E' fatto obbligo alle Amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, alle Amministrazioni, Istituti ed Enti elencati nell'art. 2 del regio
L'obbligo sussiste fino a quando detto personale non sia stato dimesso per avvenuta guarigione clinica o per avvenuta stabilizzazione della infermità.
[1] Ratificato dall'art. unico della