§ 58.6.1 - R.D. 28 giugno 1908, n. 432.
Approvazione del regolamento per l'esecuzione della L. 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno nell'industria della panificazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.6 disciplina generale
Data:28/06/1908
Numero:432


Sommario
Art. 1.      Le domande presentate dagli interessati per ottenere le concessioni previste dagli articoli 2 e 4 della legge debbono indicare le condizioni speciali che giustificano la richiesta. Esse [...]
Art. 2.      L'ufficiale sanitario del Comune per assicurarsi della necessità del rinfresco dei lieviti o del riscaldamento dei forni deve compiere gli esperimenti necessari, e può anche chiedere [...]
Art. 3.      Le deliberazioni del Consiglio comunale debbono essere motivate. Esse rimangono affisse all'albo pretorio del Comune per 15 giorni, entro il quale termine gli interessati, individualmente e [...]
Art. 4.      Il ministro d'agricoltura, industria e commercio decide sui ricorsi con decreto motivato, udito il parere del Comitato permanente del lavoro.
Art. 5.      L'ufficiale sanitario per quanto riguarda l'applicazione delle deliberazioni concedenti l'anticipazione di lavoro per il riscaldamento dei forni, determina la durata di essa ed il numero di [...]
Art. 6.      Per la concessione prevista nell'art. 5 devono osservarsi le norme e la procedura stabilita negli articoli 1 e 3 del presente regolamento.
Art. 7.      Le domande di cui nel capoverso dell'articolo 5 della legge sono trasmesse per mezzo del sindaco del Comune, il quale deve curarne l'affissione nell'albo pretorio per 15 giorni. Le osservazioni [...]
Art. 8.      Le decisioni ed i provvedimenti dei Consigli comunali, quelli dell'ufficiale sanitario in rapporto all'articolo 5, e quelli del ministro di agricoltura, industria e commercio devono essere [...]
Art. 9.      In caso di urgenza i periodi di affissione di cui agli articoli 1,3, 6 e 7 del presente regolamento sono ridotti a un terzo.
Art. 10.      Gli ispettori ed agenti hanno facoltà di entrare in tutte le aziende sottoposte alla legge del 27 febbraio 1908, di visitarle in ogni loro parte, d'interrogare i capi o esercenti e le persone [...]
Art. 11.      Gli agenti accertano le contravvenzioni mediante processo verbale in cui debbono indicare: la natura del fatto colle circostanze specialmente di tempo e di luogo; le disposizioni alle quali s'è [...]


§ 58.6.1 - R.D. 28 giugno 1908, n. 432.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della L. 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno nell'industria della panificazione.

(G.U. 24 luglio 1908, n. 172).

 

Art. unico.

     È approvato l'annesso regolamento per l'applicazione della legge sull' abolizione del lavoro notturno nell' industria della panificazione, visto d' ordine nostro dal Ministro proponente.

 

Regolamento per l'esecuzione della legge 22 marzo 1908, n. 105, approvato dal Comitato permanente del lavoro il 7 aprile 1908

 

     Art. 1.

     Le domande presentate dagli interessati per ottenere le concessioni previste dagli articoli 2 e 4 della legge debbono indicare le condizioni speciali che giustificano la richiesta. Esse rimangono affisse per 15 giorni all'albo pretorio del Comune e durante questo tempo gli interessati hanno facoltà di presentare al sindaco le osservazioni e le proposte che stimano opportune.

     Di tutte le osservazioni e proposte presentate, il Consiglio deve tener conto nel deliberare, anche in riguardo al numero relativo di padroni ed operai che hanno manifestato il loro parere.

 

          Art. 2.

     L'ufficiale sanitario del Comune per assicurarsi della necessità del rinfresco dei lieviti o del riscaldamento dei forni deve compiere gli esperimenti necessari, e può anche chiedere schiarimenti tecnici a padroni ed operai, quando lo creda opportuno. I risultati delle indagini compiute vengono esposti in una relazione da presentarsi al Consiglio comunale.

 

          Art. 3.

     Le deliberazioni del Consiglio comunale debbono essere motivate. Esse rimangono affisse all'albo pretorio del Comune per 15 giorni, entro il quale termine gli interessati, individualmente e collettivamente e le associazioni che li rappresentano possono avanzare ricorso contro di esse. Il sindaco del Comune cura l'invio dei ricorsi al Ministero d'agricoltura, industria e commercio entro cinque giorni dalla scadenza del termine indicato ed in pari tempo ne dà pubblica notizia agli effetti della sospensione prevista all'art. 3 della legge.

 

          Art. 4.

     Il ministro d'agricoltura, industria e commercio decide sui ricorsi con decreto motivato, udito il parere del Comitato permanente del lavoro.

     Le decisioni prese saranno comunicate al sindaco del Comune.

 

          Art. 5.

     L'ufficiale sanitario per quanto riguarda l'applicazione delle deliberazioni concedenti l'anticipazione di lavoro per il riscaldamento dei forni, determina la durata di essa ed il numero di operai necessari in rapporto al vario numero di bocche di forno, del quale può essere provvisto ogni singolo panificio, dandone comunicazione per iscritto ai rispettivi proprietari.

 

          Art. 6.

     Per la concessione prevista nell'art. 5 devono osservarsi le norme e la procedura stabilita negli articoli 1 e 3 del presente regolamento.

 

          Art. 7.

     Le domande di cui nel capoverso dell'articolo 5 della legge sono trasmesse per mezzo del sindaco del Comune, il quale deve curarne l'affissione nell'albo pretorio per 15 giorni. Le osservazioni ed i voti degli interessati sono presentati entro il detto termine al sindaco che deve inviarli insieme all'istanza od altrimenti certificare che non furono presentate osservazioni o reclami.

     Il ministro decide con decreto motivato, udito il parere del Comitato permanente del lavoro.

     La decisione stessa è trasmessa al sindaco del Comune.

 

          Art. 8.

     Le decisioni ed i provvedimenti dei Consigli comunali, quelli dell'ufficiale sanitario in rapporto all'articolo 5, e quelli del ministro di agricoltura, industria e commercio devono essere comunicati, a cura del sindaco, alle persone preposte alla vigilanza per l'esecuzione della legge ed affisse per 15 giorni all'albo pretorio del Comune.

 

          Art. 9.

     In caso di urgenza i periodi di affissione di cui agli articoli 1,3, 6 e 7 del presente regolamento sono ridotti a un terzo.

 

          Art. 10.

     Gli ispettori ed agenti hanno facoltà di entrare in tutte le aziende sottoposte alla legge del 27 febbraio 1908, di visitarle in ogni loro parte, d'interrogare i capi o esercenti e le persone impiegate nell'azienda.

 

          Art. 11.

     Gli agenti accertano le contravvenzioni mediante processo verbale in cui debbono indicare: la natura del fatto colle circostanze specialmente di tempo e di luogo; le disposizioni alle quali s'è contravvenuto; le informazioni raccolte e tutti gli elementi che siano necessari per il giudizio sulla contravvenzione, particolarmente per quanto riguarda il numero delle persone trovate indebitamente occupate.

     Il proprietario o chi lo rappresenta e gli operai trovati indebitamente al lavoro hanno diritto di far inserire nel processo verbale le dichiarazioni che crederanno di loro interesse.

     Il verbale di contravvenzione dev'essere rimesso all'autorità giudiziaria competente entro due giorni dalla sua data, comunicandone copia al sindaco del Comune.