| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 58. Lavoro | 
| Capitolo: | 58.4 contrattazione collettiva | 
| Data: | 01/10/1960 | 
| Numero: | 1027 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. Il termine di cui all'art. 6 della legge 14 luglio 1959, n. 741, è prorogato di quindici mesi. | 
| Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. | 
§ 58.4.d - Legge 1 ottobre 1960, n. 1027.
Modifiche alla legge 14 luglio 1959, n. 741, contenente norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori.
(G.U. 3 ottobre 1960, n. 242).
     Nella emanazione delle norme di cui all'art. 1 della 
     Il termine di cui all'art. 6 della 
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 1962, n. 106, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.