§ 58.4.6 - D.P.R. 7 novembre 1980, n. 810.
Esecuzione dell'accordo relativo alla disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali per il periodo 1° marzo 1979-31 dicembre 1981.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.4 contrattazione collettiva
Data:07/11/1980
Numero:810


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione e durata dell'accordo
Art. 2.  Trattamento economico a regime
Art. 3.      Livelli personale vigilanza, assistenti sociali, terapisti riabilitazione e assimilati, segretari economi, istituti tecnici e licei scientifici
Art. 4.  Reclutamento del personale
Art. 5.  Orario di lavoro
Art. 6.  Interruzione ferie
Art. 7.  Giornate di riposo
Art. 8.  Congedo straordinario
Art. 9.  Congedo per malattia
Art. 10.  Incarichi e supplenze
Art. 11.  Trattenute per scioperi brevi
Art. 12.  Commissione nazionale per la produttività e la valutazione del personale
Art. 13.  Progressione economica
Art. 14.  Lavoro straordinario
Art. 15.  Lavoro ordinario notturno, festivo e festivo-notturno
Art. 16.  Salario mobile
Art. 17.  Coordinamento
Art. 18.  Personale medico
Art. 19.  Informazione
Art. 20.  Contrattazione decentrata
Art. 21.  Formazione e aggiornamento professionale
Art. 22.  Mobilità
Art. 23.  Trasferimento di personale tra le regioni e gli enti locali
Art. 24.  Anticipazioni di benefici
Art. 25.  Benefici da riparametrazione a regime
Art. 26.  Riconoscimento anzianità
Art. 27.  Inquadramento dei nuovi livelli
Art. 28.  Inquadramento di particolari figure
Art. 29.  Commissione per la formulazione delle declaratorie
Art. 30.  Pensionabilità
Art. 31.  Indennità di fine servizio
Art. 32.  Infortuni per cause di servizio
Art. 33.  Censimenti ISTAT
Art. 34.  Personale addetto alle case da gioco
Art. 35.  Norme di rinvio


§ 58.4.6 - D.P.R. 7 novembre 1980, n. 810.

Esecuzione dell'accordo relativo alla disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali per il periodo 1° marzo 1979-31 dicembre 1981.

(G.U. 9 dicembre 1980, n. 336)

 

     La disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali contenuta nell'accordo indicato in epigrafe è emanata ai sensi dell'art. 6, diciannovesimo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, con le modifiche apportate dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Accordo relativo alla disciplina del rapporto del lavoro del personale

degli enti locali per il periodo 1 marzo 1979-31 dicembre 1981,

siglato in data 22 luglio 1980

 

     Art. 1. Campo di applicazione e durata dell'accordo

     Si conferma quanto previsto dall'art. 1 dell'ipotesi di accordo allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191.

     Si conviene sull'applicabilità dell'accordo anche al personale dipendente dagli enti provinciali del turismo e dalle aziende autonome di cura e soggiorno delle regioni a statuto ordinario.

     Il contratto dei dipendenti degli enti locali ha scadenza il 31 dicembre 1981 ferma restando la decorrenza 1° marzo 1979.

     Le anzianità occorrenti per i concorsi interni, i passaggi di livello e per tutti i casi che non comportano aumento del costo contrattuale decorrono dal 1° marzo 1979.

 

          Art. 2. Trattamento economico a regime

     Dal 1° febbraio 1981 per il personale degli enti locali l'attuale scala parametrica prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, è così modificata:

 

Livelli

Vecchi stipendi

Nuovi livelli

Nuovi stipendi

I

1.800.000

I

2.160.000

 

 

 

2.400.000

 

 

 

(dopo sei mesi)

II

2.088.000

II

2.688.000

III

2.340.000

III

3.012.000

IV

2.556.000

IV

3.372.000

 

 

V

3.536.000

V

2.790.000

VI

4.140.000

 

 

VII

4.440.000

VI

3.204.000

VIII

4.920.000

VII

3.960.000

IX

5.964.000

VIII

4.740.000

X

7.080.000

IX

6.240.000

XI

8.700.000

 

          Art. 3.

     Livelli personale vigilanza, assistenti sociali, terapisti riabilitazione e assimilati, segretari economi, istituti tecnici e licei scientifici

     I vigili urbani, i vigili sanitari, ittici, venatori e faunistici dal 1° febbraio 1981, sono inquadrati nell'apposito V livello (L. 3.536.000).

     Nell'apposito VII livello (L. 4.440.000) sono inquadrati, sempre dal 1° febbraio 1981, gli assistenti sociali, i terapisti della riabilitazione (ortottisti, logopedisti, ortofonisti, fisiochinesiterapisti, otologopedisti, podologhi, ecc.) ed i segretari economi degli istituti tecnici e licei scientifici.

     La formulazione delle declaratorie delle suddette qualifiche funzionali e dei relativi profili è demandata alla commissione di cui al successivo art. 29.

 

          Art. 4. Reclutamento del personale

     In aggiunta a quanto previsto in materia di reclutamento del personale dall'art. 3 dell'ipotesi di accordo allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, in ordine ai pubblici concorsi, si concorda sulla opportunità di introdurre procedure di reclutamento del personale con peculiari professionalità e sostanzialmente articolate in due fasi.

     La prima consistente in una selezione di candidati previo esame di titoli professionali e di servizio e previo colloquio per l'ammissione ad un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi; la seconda in un accertamento sulla formazione conseguita nel predetto corso con conseguente predisposizione di graduatoria di merito per il conferimento dei posti.

     L'identificazione delle peculiari professionalità avviene con le modalità di cui al successivo art. 20, lettera a).

     Le parole "teorico-pratico" del primo comma dell'art. 3 dell'ipotesi di accordo allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, sono sostituite con le parole "teorico e/o pratico".

 

          Art. 5. Orario di lavoro

     Salvo quanto sarà disposto da eventuale normativa generale sul pubblico impiego l'orario di lavoro viene fissato in 36 ore settimanali.

     Negli enti dove si attuano orari di lavoro settimanali superiori e fino alle 40 ore il raggiungimento di tale condizione si ottiene attraverso la seguente gradualità: 39 ore dal 1° luglio 1980, 38 ore dal 1° gennaio 1981, 37 ore dal 1° luglio 1981 e 36 ore dal 1° gennaio 1982.

 

          Art. 6. Interruzione ferie

     L'utilizzo del periodo di congedo ordinario è interrotto nel caso di ricovero ospedaliero o gravi malattie od infortuni gravi adeguatamente documentati.

 

          Art. 7. Giornate di riposo

     Fermo restando quanto dispone l'art. 5 dell'ipotesi di accordo allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, gli enti organizzeranno i propri servizi in modo da consentire al personale la effettiva fruizione nell'anno delle quattro giornate di riposo di cui al comma secondo del predetto articolo.

 

          Art. 8. Congedo straordinario

     Nell'ambito del congedo non superiore ai mesi sei previsto dall'art. 6 del precedente accordo, possono essere concessi congedi per le causali seguenti:

     matrimonio: quindici giorni;

     partecipazione a pubblici concorsi o esami: fino a quindici giorni;

     lutti di famiglia, nascita di figli o altre gravi esigenze familiari: fino a cinque giorni.

 

          Art. 9. Congedo per malattia

     Comma aggiuntivo dell'art. 6 dell'ipotesi di accordo allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191:

     "Il congedo di cui al primo comma, può essere utilizzato anche per attendere a cure idropiniche e termali".

 

          Art. 10. Incarichi e supplenze

     E' consentita l'assunzione di personale per incarico e supplenza oltre che nei casi previsti dall'art. 25, quarto, quinto, sesto comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge 7 luglio 1980, n. 299, anche per la sostituzione di dipendenti assenti dal servizio per un periodo non inferiore a trenta giorni, esclusivamente nei piccoli comuni ove non sia possibile la sostituzione con altro personale e soltanto per figure professionali per le quali l'organico prevede un solo posto.

     L'assunzione è disciplinata in conformità all'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230.

 

          Art. 11. Trattenute per scioperi brevi

     Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata della astensione dal lavoro. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario (senza le maggiorazioni) aumentata della quota corrispondente degli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta con esclusione in ogni caso delle quote di aggiunta di famiglia.

     Viene riconfermato il limite di 12 ore per le assemblee in orario di lavoro.

 

          Art. 12. Commissione nazionale per la produttività e la valutazione del personale

     Per la determinazione di metodologie di analisi di produttività ed efficienza delle strutture operative e dell'organizzazione del lavoro nell'ambito degli enti locali, sarà costituita una commissione di studio, a livello nazionale, incaricata di fissare criteri e metodologie per la individuazione e l'aggiornamento di indicatori di produttività nonché di elaborare proposte per la definizione di criteri e di modalità oggettivi di valutazione del personale.

     Le proposte di detta commissione saranno rese operative con lo strumento normativo previsto dall'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

     La commissione, a composizione paritetica, che sarà nominata con decreto del Ministro per la funzione pubblica e sarà composta da rappresentanti del Governo, ANCI, UPI e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente accordo, dovrà elaborare indicazioni e suggerimenti entro il mese di giugno del 1981.

 

          Art. 13. Progressione economica

     La progressione economica si sviluppa in 8 classi biennali dell'8% sul valore iniziale di livello.

     Dopo il sedicesimo anno con scatti biennali del 2,50%, computati sull'ultima classe e comunque in modo da garantire il raggiungimento della quantità d'incremento economico realizzabile nel corrispondente livello al quarantesimo anno di anzianità secondo l'accordo per il triennio 1976-1979.

     A tali fini si precisa che al nuovo V livello (L. 3.536.000) corrisponde il IV (L. 2.556.000) del precedente accordo ed al nuovo VII livello (L. 4.440.000) il vecchio V livello (L. 2.790.000).

 

          Art. 14. Lavoro straordinario

     Le tariffe orarie per lavoro straordinario determinate ai sensi dell'art. 21 della ipotesi di accordo allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, restano congelate sugli Importi tariffari spettanti in base allo stesso decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, fatti salvi gli incrementi derivanti dall'indennità integrativa speciale.

     Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere a comprovate esigenze di servizio ed essere preventivamente autorizzate.

     Dette prestazioni non possono superare i seguenti limiti:

     a) per gli enti che non hanno carenza di organico 120 ore annue pro-capite, elevabili fino ad un massimo di 200 annue individuali previo confronto con le organizzazioni sindacali (limite di spesa 120 ore pro-capite);

     b) per gli enti che presentano carenza di organico superiore al 4% il limite di cui sopra è fissato a 180 ore annue pro-capite elevabili a 250 annue individuali previo confronto con le organizzazioni sindacali (limite di spesa 180 ore pro-capite);

     c) per gli enti con carenza di organico superiore al 7,5% il limite di cui sopra è fissato in 250 ore elevabili a 300 ore individuali previo confronto con le organizzazioni sindacali (limite di spesa 250 ore pro-capite).

     Resta inteso che i limiti superiori si raggiungono solo in caso di assoluta indilazionabilità e comprovata necessità, previa delibera della giunta comunale o provinciale.

     I limiti di cui sopra sono aumentati del 100% per il personale dipendente dai comuni dichiarati per legge terremotati.

 

          Art. 15. Lavoro ordinario notturno, festivo e festivo-notturno

     Al dipendente competono a decorrere dal 1° febbraio 1981 per il servizio ordinario notturno L. 600 orarie, per il festivo L. 675 orarie, per il notturno-festivo L. 1.000 orarie.

 

          Art. 16. Salario mobile

     L'onere complessivo nazionale concernente l'indennità di rischio non può superare per gli undici mesi del 1981 la cifra di 30,7 miliardi di lire.

     Ogni amministrazione dispone pertanto di un ammontare del 5,5% del beneficio derivante per il proprio personale da questo accordo per l'anno 1981 (1° febbraio 1981-31 dicembre 1981). L'ammontare per i comuni aventi servizi sottosegnati municipalizzati, appaltati o comunque non gestiti direttamente è del 3,5%.

     L'indennità di rischio può essere corrisposta, fino ad un importo massimo di L. 400 orarie, nell'interno delle categorie di vigilanza, del personale dei necrofori, dei netturbini e fognaioli, alle persone che siano destinate a prestazioni comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio che superino quelle normalmente connesse alle prestazioni proprie della categoria.

     Il provvedimento di attribuzione da determinare in sede di contrattazione decentrata dovrà indicare la specifica causale, il numero e la qualifica dei destinatari, la tariffa oraria, nonché la dimostrazione degli oneri e del relativo contenimento nell'ambito della spesa massima consentita.

 

          Art. 17. Coordinamento

     In presenza di strutture dipartimentali comprendenti grandi aree funzionali e settori di attività integrate ed al momento della loro attuazione conseguente al provvedimento di ristrutturazione da definirsi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, può essere istituita la figura del coordinatore per ciascun dipartimento.

     La funzione di coordinatore dipartimentale è affidata a dipendenti del massimo livello dirigenziale presente nell'ente (X o XI livello); è revocabile ed è retribuita con un compenso non pensionabile pari al 20% (venti) del trattamento iniziale del livello contrattuale di appartenenza, non utile agli effetti della tredicesima mensilità e del lavoro straordinario.

     Il numero massimo di coordinatori istituibile non può superare il numero di dieci. Per il solo comune di Roma possono esserne istituiti undici.

 

          Art. 18. Personale medico

     Al personale degli enti locali con funzione sanitaria, ivi compresi i medici condotti ed i veterinari, che presta servizio a tempo pieno, non partecipa ad alcuna convenzione mutualistica e non esercita la libera professione può essere attribuita, con apposita delibera, una particolare indennità di L. 140.000 mensili per dodici mensilità.

     Detta indennità non è cumulabile con quella prevista dall'art. 25, paragrafo 1, n. 3, del precedente accordo; compete in via transitoria dal 1° febbraio 1981 fino all'inquadramento di detto personale nei ruoli relativi alle unità sanitarie locali.

     Al personale medico dei servizi psichiatrici c dei servizi antitubercolari spetta il trattamento economico previsto per il personale medico degli ospedali così come fissato, negli importi e nelle decorrenze, dall'accordo unico nazionale del personale medico ospedaliero del 24 giugno 1980.

 

          Art. 19. Informazione

     Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, gli enti garantiscono una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché i programmi e gli investimenti dell'ente.

     L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette, sia gli atti o provvedimenti relativi ad altri oggetti, dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

     L'informazione avviene a livello di strutture sindacali orizzontali e verticali.

 

          Art. 20. Contrattazione decentrata

     Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina del presente accordo le parti convengono di demandare in sede decentrata, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, le decisioni sulle seguenti materie:

     a) formazione e aggiornamento professionale, nel quadro dei programmi regionali, nonché riqualificazione in relazione ai programmi di sviluppo e adeguamento delle strutture degli enti;

     b) articolazione degli orari;

     c) standards di rendimento, ivi comprese le verifiche periodiche sui risultati del lavoro straordinario;

     d) sistemi, criteri e modalità per i riscontri di produttività volti a migliorare l'efficienza dei servizi nonché connessi criteri di valutazione;

     e) proposte concernenti la gestione dei servizi sociali riguardanti il personale dipendente;

     f) organizzazione interna e funzionamento degli uffici e dei servizi;

     g) resta salvo quanto dispone l'art. 30, ultimo comma, dell'ipotesi di accordo allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191.

     Qualora a seguito di ristrutturazione dei servizi emergano nuovi profili professionali si provvederà all'inquadramento nei livelli mediante la contrattazione decentrata.

     A tal fine l'ente procederà mediante riqualificazioni professionali del personale in servizio con concorso interno ai fini dell'inquadramento.

     Gli accordi decentrati non possono comportare modificazioni al trattamento economico previsto da questo accordo.

 

          Art. 21. Formazione e aggiornamento professionale

     Gli enti promuovono e favoriscono forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale.

     La definizione dei piani dei corsi di qualificazione e aggiornamento, la definizione di orari privilegiati e l'uso parziale delle centocinquanta ore è demandata alla contrattazione decentrata a livello regionale.

     Il personale che in base ai predetti programmi è tenuto a partecipare ai corsi di formazione cui l'ente lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico degli enti di appartenenza.

     Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

 

          Art. 22. Mobilità

     Fermo restando quanto dispone in materia di mobilità del personale l'art. 30, terzo comma, del precedente accordo, si precisa che la mobilità tra enti locali, loro aziende, loro consorzi, è intesa di massima nell'ambito regionale, a condizione che esista la relativa vacanza di posto.

     Può essere altresì consentito con le stesse garanzie di cui al citato art. 30 il trasferimento di posti di organico, in uno con i relativi titolari, a condizione che contestualmente i due enti procedano l'uno alla soppressione dei posti ceduti e l'altro alla integrazione di pari numero e qualifica dei propri organici.

 

          Art. 23. Trasferimento di personale tra le regioni e gli enti locali

     E' consentito il trasferimento del personale di ruolo dalle regioni agli enti locali e viceversa.

     Il relativo provvedimento è adottato con il consenso dell'interessato, dopo un preventivo periodo di comando non inferiore ad un anno, con l'assenso delle amministrazioni interessate, a condizione che esista la disponibilità del posto in organico corrispondente al livello funzionale rivestito nell'ente di provenienza dal dipendente.

 

          Art. 24. Anticipazioni di benefici

     Per il 1979 è prevista la erogazione di un beneficio di L. 120.000 (centoventimila) pro-capite, una tantum, rapportata ai mesi di vigenza contrattuale.

     Per l'anno 1980 al personale dipendente saranno corrisposti, per dodici mensilità i seguenti benefici:

 

Parametri iniziali ex decreto del Presidente della Repubblica n. 191

Beneficio mensile (lire)

100

45.000

116

45.000

130

50.000

142

50.000

155

55.000

178

55.000

220

65.000

263,3

75.000

346,6

95.000

 

     Analogo beneficio verrà corrisposto per il mese di gennaio 1981.

     Per la tredicesima mensilità del 1980 il beneficio di cui sopra è ridotto del 50%.

 

          Art. 25. Benefici da riparametrazione a regime

     Per i dipendenti degli enti locali i benefici mensili, a far data dal 1° febbraio 1981, sono i seguenti:

 

Livelli

Stipendi iniziali annui

Benefici mensili

I

2.160.000

45.000

I dopo 6 mesi

2.400.000

51.500

II

2.688.000

51.500

III

3.012.000

55.000

IV

3.372.000

61.200

V

3.536.000

73.500

VI

4.140.000

101.250

VII

4.440.000

123.750

VIII

4.920.000

128.700

IX

5.964.000

133.600

X

7.080.000

156.000

XI

8.700.000

164.000

 

          Art. 26. Riconoscimento anzianità

     L'anzianità reale di servizio viene riconosciuta nella misura di L. 800 mese-anno a decorrere dal 1° febbraio 1981 ivi compresi i periodi di servizio effettivo prestato presso altri enti locali.

 

          Art. 27. Inquadramento dei nuovi livelli

     L'attribuzione dei nuovi livelli retributivi e la nuova progressione economica decorrono dal 1° febbraio 1981.

     L'inquadramento economico nel livello spettante avviene in base al maturato economico così costituito:

     a) stipendio tabellare in godimento al 31 gennaio 1981 comprensivo di classi e scatti (non va compreso quanto anticipato ai sensi dell'art. 24 del presente accordo);

     b) beneficio da riparametrazione di cui al precedente art. 25, riportando tale beneficio mensile ad annuo, moltiplicando lo stesso per 12;

     c) riconoscimento dell'anzianità di servizio di cui al precedente art. 26 in ragione di L. 800 mese per anno di servizio e per dodici mesi.

     Le modalità di inquadramento sono quelle previste dall'art. 31 dell'ipotesi di accordo allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, commi quarto e successivi (computo del maturato in itinere e della temporizzazione dell'eventuale spezzone monetario eccedente la posizione economica dell'inquadramento).

     Gli assegni ad personam mensili di cui il personale è in godimento in virtù del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, vengono riassorbiti per un importo pari alla differenza tra il beneficio mensile a regime di cui al precedente art. 25 e il beneficio mensile da anticipazione di cui al precedente art. 24.

     L'eventuale parte residua viene assorbita con i futuri miglioramenti.

 

          Art. 28. Inquadramento di particolari figure

     Gli addetti ai servizi ausiliari di assistenza di cui alla lettera b) del livello II (L. 2.088.000) del precedente accordo, sono inquadrati, dal 1° febbraio 1981, nel III livello (L. 3.012.000); dalla stessa data gli infermieri generici, psichiatrici con un anno di scuola e le puericultrici di cui al n. 3 del livello III del precedente accordo (L. 2.340.000) sono inquadrati nel livello IV (L. 3.372.000).

 

          Art. 29. Commissione per la formulazione delle declaratorie

     E' istituita presso il Ministro della funzione pubblica e con suo decreto una commissione nazionale, composta pariteticamente da rappresentanti del Governo, dell'UPI, dell'ANCI e delle organizzazioni sindacali firmatarie di questo accordo, con il compito di procedere, entro il 30 novembre 1980 [1] , alla formulazione delle declaratorie delle qualifiche funzionali, comprese quelle dirigenziali, ed alla individuazione e descrizione dei conseguenti profili professionali del personale dipendente dagli enti locali avanzando concrete proposte intese a ricondurre sul piano nazionale ad unità di ordinamento qualifiche e posizioni di lavoro di pari contenuto professionale. Tali proposte saranno utilizzate per gli inquadramenti a regime nel rispetto delle compatibilità previste. L'attuazione delle proposte suddette verrà effettuata con lo strumento normativo previsto dall'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, successivo al decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del presente accordo anche in applicazione dell'art. 2, quarto comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299.

 

          Art. 30. Pensionabilità

     Il beneficio forfettario di L. 120.000, rapportato a mese, per il 1979 e le anticipazioni corrisposte per il 1980 e gennaio 1981 in virtù di questo accordo sono soggette alle normali ritenute comprese quelle previdenziali ed assistenziali e pertanto sono pensionabili.

 

          Art. 31. Indennità di fine servizio

     In attesa della definizione di soluzioni uniformi da introdurre nell'ambito del pubblico impiego, le parti convengono sull'obiettivo di pervenire nel comparto enti locali ad un trattamento di fine servizio corrispondente a quanto previsto per il personale civile dello Stato.

     A tal fine, il Governo si impegna ad avviare, unitamente all'ANCI e all'UPI, immediate trattative con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel campo nazionale.

 

          Art. 32. Infortuni per cause di servizio

     Il Governo presenterà apposito disegno di legge che prevede indennità a favore dei lavoratori o loro familiari per eventi di invalidità o di morte derivanti da causa di servizio non coperti da assicurazione INAIL.

     Nel frattempo gli enti provvedono mediante misure proprie.

 

          Art. 33. Censimenti ISTAT

     Fermo restando quanto dispone l'art. 19 dell'ipotesi di accordo allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, quinto comma e seguenti, è consentita, in deroga ad esso ed in correlazione al prossimo censimento della popolazione, nonché ad altre indagini periodiche di settore (industria, agricoltura, ecc.), la corresponsione da parte dell'ISTAT, per il tramite degli enti locali interessati, di specifici compensi al personale per le prestazioni da essi eventualmente rese a tal fine in ore extra ufficio.

 

          Art. 34. Personale addetto alle case da gioco

     Per quanto attiene al personale dipendente dagli enti locali addetto alle case da gioco, tenuto conto della particolare professionalità che non rientra nei servizi propri di istituto dell'ente, viene conservato il trattamento economico nella dinamica e nelle componenti attuali, fatti salvi i benefici derivanti dal presente accordo.

 

          Art. 35. Norme di rinvio

     Restano in vigore le norme del precedente accordo nazionale che non siano sostituite o modificate dalla presente intesa.

     Sono fatte salve le condizioni di maggior favore per i dipendenti sempre che non siano esplicitamente disciplinate dal presente o dal precedente accordo.

 

 

ALLEGATO 1

Enti locali

Oneri nel triennio 1979-81

 

 

Miliardi di lire

Anno 1979:

 

L. 120.000 x 650.000 unità

78,0

Anno 1980:

 

L. 51.030 x 12 mesi x 650.000 unità (1)

398,0

Incremento del 50% del beneficio di cui sopra relativamente alla mensilità di dicembre

16,6

Anno 1981:

 

L. 51.030 x 650.000 unità

33,2

L. 86.308 x 12 mesi x 650.000 unità (compresa tredicesima mensilità) (2)

673,2

L. 1.015 x 11 mesi x 650.000 unità (esclusa tredicesima mensilità) (3)

7,9

Salario mobile

30,7

Spesa complessiva del triennio

1.237,6

 

 

ALLEGATO 2

Enti locali

Beneficio mensile da attribuire nell'anno 1980

 

Valori livelli D.P.R. n. 191 (lire)

Dipendenti

Beneficio medio procapite da attribuire per il 1980 (lire)

1.800.000

5.000

45.000

2.088.000

169.363

45.000

2.840.000

140.435

50.000

2.556.000

171.760

50.000

2.790.000

62.420

55.000

3.204.000

63.650

55.000

3.960.000

10.286

65.000

4.740.000

22.858

75.000

6.240.000

4.228

95.000

Totale

650.000

51.030

 

 

ALLEGATO 3

Enti locali

Beneficio mensile da attribuire nel 1981

 

Livelli

Dipendenti

Beneficio medio (lire) 1981

I

5.000

51.500

II

159.363

51.500

III

140.435 \hU1~(a)

55.000

IV

119.760 \hU2~(b)

61.200

V

62.000 \hU3~(c)

73.500

VI

53.320

101.250

VII

9.100 \hU4~(d)

123.750

VIII

63.650

128.700

IX

10.286

133.600

X

22.858

156.000

XI

4.228

164.000

 

650.000

74.508

Riparametrazione

 

74.508

Anzianità 800 lire a mese per anno di servizio (14,7 anni)

L. 11.800

 

Totale

L. 86.308

 

 


[1]  Termine prorogato al 30 maggio 1981 dall'art. 22 bis del D.L. 28 febbraio 1981, n. 38.