§ 58.3.4a - D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442.
Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.3 collocamento
Data:07/07/2000
Numero:442


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Tutela dei dati personali
Art. 4.  Elenco anagrafico
Art. 5.  Scheda professionale
Art. 6.      (Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti)
Art. 7.  Norme abrogate
Art. 8.  Norme transitorie


§ 58.3.4a - D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442.

Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59

(G.U. 13 febbraio 2001, n. 36)

 

Titolo I

DISCIPLINA DEL COLLOCAMENTO

 

Capo I

Disposizioni generali

 

     Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Ferme restando le funzioni ed i compiti conferiti alle regioni ed alle province in materia di gestione del collocamento e di politiche attive del lavoro, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nell'esercizio dei poteri generali di indirizzo, promozione e coordinamento e, allo scopo di garantire l'efficace attivazione sul territorio nazionale del Sistema informativo lavoro (S.I.L.) in conformità all'articolo 11 del suddetto decreto legislativo n. 469 del 1997, le disposizioni del presente regolamento disciplinano le linee di carattere generale concernenti le procedure per l'impiego dei lavoratori e per il collocamento. (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti).

     2. I criteri di organizzazione, le modalità, le specificazioni ed i tempi di attuazione delle previsioni del presente regolamento, ivi comprese le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni secondo criteri oggettivi, previo confronto con le autonomie locali, saranno definiti, sulla base di indirizzi forniti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, con provvedimenti regionali che dovranno assicurarne, tenuto conto di quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui all'articolo 8, la piena attuazione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

          Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) "sede di lavoro" l'ufficio, lo stabilimento, il cantiere o comunque il luogo dove si esegue, di norma, la prestazione di lavoro;

     b) "sede operativa di società di fornitura di lavoro temporaneo" l'ufficio presso il quale sono tenuti i documenti di lavoro relativi al prestatore di lavoro temporaneo;

     c) "servizi competenti" i centri per l'impiego o gli altri organi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

     d) "S.I.L." il Sistema informativo lavoro.

 

          Art. 3. Tutela dei dati personali [1]

 

Capo II

Servizi alle persone in cerca di lavoro

 

          Art. 4. Elenco anagrafico

     1. I cittadini italiani nonché i cittadini di Stati membri dell'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammessi al lavoro e che, essendo in cerca di lavoro perché inoccupati, disoccupati ovvero occupati in cerca di altro lavoro, intendono avvalersi dei servizi competenti, vengono inseriti in un elenco anagrafico indipendentemente dal luogo della propria residenza. L'elenco anagrafico contiene i dati anagrafici completi del lavoratore nonché i dati relativi alla residenza, all'eventuale domicilio, alla composizione del nucleo familiare, ai titoli di studio posseduti, all'eventuale appartenenza a categorie protette e allo stato occupazionale. L'inserimento nell'elenco anagrafico produce esclusivamente gli effetti previsti dal presente regolamento [2].

     2. L'elenco anagrafico è integrato ed aggiornato sulla base delle informazioni fornite dal lavoratore e, d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro, dalle società di fornitura di lavoro temporaneo e dai soggetti autorizzati all'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.

     3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti:

     a) il contenuto e le modalità di trattamento dei dati dell'elenco anagrafico essenziali al fine della conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera d), e dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, con la contestuale individuazione dei titolari e dei responsabili del trattamento;

     b) le modalità di codifica di base delle professioni;

     c) la classificazione dei lavoratori inseriti nell'elenco anagrafico a scopo statistico secondo criteri omogenei con quelli definiti in sede comunitaria ed internazionale.

     4. L'elenco anagrafico dei lavoratori è gestito con l'impiego di tecnologie informatiche ed è organizzato con modalità che assicurino omogeneità a livello nazionale e consentano aggregazioni e disaggregazioni, anche di genere, funzionali al S.I.L.

     5. I lavoratori nazionali e comunitari inseriti nell'elenco anagrafico mantengono l'iscrizione per tutta la durata della vita lavorativa, salvo cancellazione a domanda.

     6. I lavoratori stranieri in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato inseriti nell'elenco anagrafico che perdono il posto di lavoro, anche per dimissioni, mantengono l'inserimento in tale elenco per il periodo di validità residua del permesso di soggiorno e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno.

 

          Art. 5. Scheda professionale

     1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per le pari opportunità, nonché le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina le caratteristiche del modello di scheda professionale nella quale, oltre ai dati contenuti nell'elenco anagrafico, sono inserite le informazioni relative alle esperienze formative e professionali e alle disponibilità del lavoratore.

     2. La scheda professionale di cui al comma 1, viene rilasciata dal competente servizio per l'impiego e contiene, altresì, i dati relativi alla certificazione delle competenze professionali in raccordo con le disposizioni in materia di formazione professionale.

     3. Al fine di favorire l'accesso ai servizi per l'impiego le regioni, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle linee strategiche definite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), possono prevedere il rilascio alle persone in cerca di lavoro di una carta elettronica personale contenente le chiavi d'accesso alle banche dati del S.I.L.

 

Capo III

Assunzione dei lavoratori

 

          Art. 6.

     (Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).

 

Titolo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 7. Norme abrogate

     1. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) l'articolo 6 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente agli obblighi ivi previsti, concernenti la consegna del libretto di lavoro all'atto dell'assunzione del lavoratore e l'articolo 8 della stessa legge.

(seguivano le lettere b), c), d), e) ed f) del presente comma 1, non ammesse al "Visto" della Corte dei conti).

 

          Art. 8. Norme transitorie

     1. In sede di prima attuazione i lavoratori risultanti iscritti nelle liste di collocamento ordinario (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti), previste dalle norme previgenti, sono provvisoriamente inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico di cui all'articolo 4. I provvedimenti regionali emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, prevedono l'organizzazione dell'elenco anagrafico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 3 del medesimo articolo 4.

     2. Fino all'emanazione delle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 2, del presente regolamento restano in vigore le graduatorie approvate ai sensi della disciplina previgente.


[1] Articolo abrogato dall'art. 85 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

[2] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 78.