§ 57.11.218 - D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306.
Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:25/07/1997
Numero:306


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Contribuzione studentesca.
Art. 3.  Criteri per la determinazione dei contributi universitari per i corsi di diploma e di laurea.
Art. 4.  Contributi universitari per le scuole di specializzazione.
Art. 5.  Limiti della contribuzione studentesca.
Art. 6.  Norme per le università non statali.
Art. 7.  Revisione del regolamento.
Art. 8.  Abrogazione di norme.


§ 57.11.218 - D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306.

Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari

(G.U. 16 settembre 1997, n. 216)

 

     Art. 1. Definizioni.

     1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

     a) per studenti, gli iscritti ai corsi universitari attivati per il rilascio dei titoli di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, articoli 1, lettere a), b), c) e 7;

     b) per università o ateneo, le università e gli istituti di istruzione universitaria o di grado universitario statali;

     c) per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

     d) per contribuzione per studente, la somma dell'importo della tassa di iscrizione e dei contributi universitari di cui all'articolo 2 per singolo studente;

     e) per contribuzione studentesca, l'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti di ogni università comprensiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20, comma 8, lettera c), legge 15 marzo 1997, n. 59, del gettito della tassa di iscrizione e dei contributi universitari, calcolato per il complesso degli studenti dell'ateneo, come accertato nel bilancio consuntivo del medesimo.

 

          Art. 2. Contribuzione studentesca. [1]

     [1. Gli studenti contribuiscono alla copertura del costo dei servizi offerti dalle università mediante il pagamento, a favore delle medesime, dei contributi universitari e della tassa di iscrizione di lire 300.000, di cui all'articolo 5, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, importo rideterminato e soggetto, a partire dall'anno accademico 1995-96, a rivalutazione annuale per effetto, rispettivamente, dell'articolo 3, comma 19, lettera b), ultimo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 5, comma 19, della predetta legge n. 537.

     2. I contributi universitari sono determinati autonomamente dalle università in relazione ad obiettivi di adeguamento della didattica e dei servizi per gli studenti, nonché sulla base della specificità del percorso formativo.]

 

          Art. 3. Criteri per la determinazione dei contributi universitari per i corsi di diploma e di laurea. [2]

     [1. Le università graduano l'importo dei contributi universitari per i corsi di diploma e di laurea secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alle condizioni economiche dell'iscritto, utilizzando metodologie adeguate a garantire un'effettiva progressività, anche allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiata condizione economica, valutata secondo quanto previsto dai commi 2 e 3.

     2. La valutazione della condizione economica degli iscritti ai corsi di cui al comma 1 è effettuata sulla base della natura e dell'ammontare del reddito e del patrimonio, nonché dell'ampiezza del nucleo familiare.

     3. Ai fini della graduazione di cui al comma 1 e della relativa valutazione delle condizioni economiche degli iscritti, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, in ordine alla determinazione di un nucleo familiare convenzionale e di appositi indicatori delle condizioni economiche e patrimoniali, sono vincolanti per le università dall'anno accademico 1998-1999.

     4. Gli esoneri totali e parziali dalle tasse e dai contributi di cui al presente articolo, disposti dalle università, sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3.]

 

          Art. 4. Contributi universitari per le scuole di specializzazione.

     1. Le università determinano autonomamente i contributi universitari per le scuole di specializzazione.

     2. Le università determinano autonomamente la disciplina degli esoneri totali e parziali dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari di cui al presente articolo, con particolare attenzione per i capaci e meritevoli privi di mezzi, in possesso dei requisiti per l'accesso alle borse di studio concesse dalle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

     3. Il gettito della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per i corsi di studio di cui al comma 1, attivati dalle università, non è preso in considerazione ai fini della determinazione della contribuzione studentesca in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 5.

 

          Art. 5. Limiti della contribuzione studentesca.

     1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo e all'articolo 4, la contribuzione studentesca non può eccedere il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

     1-bis. Ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 1, non vengono computati gli importi della contribuzione studentesca disposti, ai sensi del presente comma e del comma 1-ter, per gli studenti internazionali e per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello. I relativi incrementi possono essere disposti dalle università entro i limiti massimi e secondo i criteri individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei principi di equità, progressività e redistribuzione e tenendo conto degli anni di ritardo rispetto alla durata normale dei rispettivi corsi di studio, del reddito familiare ISEE, del numero degli studenti appartenenti al nucleo familiare iscritti all'università e della specifica condizione degli studenti lavoratori [3].

     1-ter. In ogni caso, i limiti disposti dal decreto di cui al comma 1-bis non possono superare:

     a) il 25 per cento della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia inferiore alla soglia di euro 90.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

     b) il 50 per cento della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia compreso tra la soglia di euro 90.000 e la soglia di euro 150.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011;

     c) il 100 per cento della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia superiore alla soglia di euro 150.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011 [4].

     1-quater. Gli incrementi della contribuzione studentesca disposti ai sensi del comma 1-ter sono destinati in misura non inferiore al 50 per cento del totale ad integrazione delle risorse disponibili per le borse di studio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e per la parte residua ad altri interventi di sostegno al diritto allo studio, con particolare riferimento a servizi abitativi, servizi di ristorazione, servizi di orientamento e tutorato, attività a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, servizi per la mobilità internazionale e materiale didattico [5].

     1-quinquies. Per i prossimi tre anni accademici a decorrere dall'anno accademico 2013-2014, l'incremento della contribuzione per gli studenti iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello il cui ISEE familiare sia non superiore a euro 40.000 non può essere superiore all'indice dei prezzi al consumo dell'intera collettività [6].

     2. Per le università per le quali nell'esercizio finanziario 1996 la contribuzione studentesca abbia ecceduto il valore percentuale determinato ai sensi del comma 1, il predetto valore non può superare negli anni 1997 e 1998 quello determinatosi nel medesimo esercizio 1996.

     3. Per le università per le quali nell'esercizio finanziario 1996 la contribuzione studentesca risulti inferiore al valore percentuale determinato ai sensi del comma 1, il predetto valore può essere incrementato esclusivamente con gradualità.

     4. Le università comunicano annualmente al Ministero, entro il 31 maggio, il gettito della contribuzione studentesca accertato nel bilancio consuntivo dell'anno precedente, il numero di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari nell'anno accademico in corso, la distribuzione degli studenti per classi d'importo nel predetto anno, gli eventuali scostamenti verificatisi con riferimento ai valori percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonché le misure conseguentemente adottate per il rispetto dei limiti di cui al presente articolo.

 

          Art. 6. Norme per le università non statali.

     1. Le università e gli istituti di istruzione universitari non statali, che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, determinano autonomamente la tassa di iscrizione e i contributi universitari per tutti i corsi di studio da esse attivati.

     2. Gli esoneri totali e parziali dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli studenti delle università e degli istituti di cui al comma 1, che risultino beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, sono determinati ai sensi della normativa vigente in materia di diritto allo studio.

     3. Le università e gli istituti di cui al comma 1 comunicano annualmente al Ministero, entro il 31 maggio, il gettito della contribuzione studentesca accertato nel bilancio consuntivo dell'anno precedente, il numero di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari nell'anno accademico in corso, nonché la distribuzione degli studenti per classi di importo nel predetto anno.

 

          Art. 7. Revisione del regolamento.

     1. Il presente regolamento è soggetto a revisione biennale ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

 

          Art. 8. Abrogazione di norme.

     1. Si intendono abrogati i commi 13, dal 15 al 18 e il comma 20 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5. Al comma 14 dello stesso articolo 5, sono soppresse le parole da: "in base al reddito" fino a: "è fissata" e da: "quella massima" fino alla fine del comma.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 263, della L. 11 dicembre 2016, n. 232.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 263, della L. 11 dicembre 2016, n. 232.

[3] Comma inserito dall'art. 7 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 e così  modificato dall'art. 1, comma 638, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[4] Comma inserito dall'art. 7 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

[5] Comma inserito dall'art. 7 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

[6] Comma inserito dall'art. 7 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.