§ 57.11.205 - D.L. 7 gennaio 1995, n. 4 .
Disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:07/01/1995
Numero:4


Sommario
Art. 1.      1. Fino al rinnovo del Consiglio universitario nazionale (CUN), secondo le modalità di cui all'art. 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e del relativo regolamento [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 57.11.205 - D.L. 7 gennaio 1995, n. 4 [1] .

Disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale.

(G.U. 7 gennaio 1995, n. 5)

 

 

     Art. 1.

     1. Fino al rinnovo del Consiglio universitario nazionale (CUN), secondo le modalità di cui all'art. 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e del relativo regolamento di attuazione, e comunque non oltre il 30 giugno 1995 [2] , il CUN, la Corte di disciplina ed i comitati consultivi sono prorogati nell'attuale composizione. Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni adottati dai predetti organi prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. In sede di prima elezione del CUN, in applicazione della legge 19 novembre 1990, n. 341, non sono rieleggibili ne designabili gli attuali membri del Consiglio [3] .

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camera per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 8 marzo 1995, n. 63. Abrogato dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Termine prorogato al 28 febbraio 1997 dall'art. 3, comma 1, D.L. 13 settembre 1996, n. 475 e, successivamente, differito al 31 ottobre 1997 dall'art. 1, comma 1, D.L. 10 marzo 1997, n. 49.

[3] Comma modificato dalla legge di conversione.