Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.11 università |
Data: | 05/02/1983 |
Numero: | 98 |
Sommario |
Art. 1. Le Università dei due Stati contraenti sono autorizzate a concludere accordi sulla collaborazione nel settore dell'insegnamento e della ricerca scientifica (qui di [...] |
Art. 2. (1) Gli accordi di cui all'art. 1 possono prevedere l'esecuzione di programmi integrati di studio sia presso entrambe le Università che presso una di esse, secondo [...] |
Art. 3. (1) Nello stipulare gli accordi di cui all'art. 2, paragrafo 1, le Università possono prevedere e organizzare l'istituzione di corsi integrati di studio presso entrambe [...] |
Art. 4. (1) Il titolo accademico viene conferito dall'Università presso la quale lo studente ha sostenuto l'esame finale necessario ai fini del conseguimento del titolo [...] |
Art. 5. I docenti di ciascuna Università, incaricati di corsi di insegnamento nell'altra Università secondo quanto previsto nell'art. 3, sono membri delle commissioni [...] |
Art. 6. (1) Il presente accordo, salvo quanto previsto dall'art. 2, paragrafo 2, si applica al settore delle discipline giuridiche |
Art. 7. Gli accordi da stipulare tra le Università ai sensi del presente accordo necessitano, in quanto il rispettivo ordinamento giuridico lo richieda, dell'approvazione delle [...] |
Art. 8. (1) Gli Stati contraenti ritengono utile che ciascuno di essi prenda delle iniziative dirette a istituire o a facilitare l'istituzione di case dello studente nel [...] |
Art. 9. Al fine di facilitare l'applicazione del presente accordo viene istituita una commissione mista composta di un massimo di sette rappresentanti di ogni Stato contraente. [...] |
Art. 10. (1) Il presente accordo è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica verranno scambiati il più presto possibile a Roma |
Art. 11. Il presente accordo viene concluso a tempo indeterminato |
§ 57.11.146 - D.P.R. 5 febbraio 1983, n. 98.
Esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla collaborazione interuniversitaria, firmato a Vienna il 20 agosto 1982.
(G.U. 8 aprile 1983, n. 96)
Art. unico.
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla collaborazione interuniversitaria, firmato a Vienna il 20 agosto 1982, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 10 dell'accordo stesso.
Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla collaborazione interuniversitaria.
Le Università dei due Stati contraenti sono autorizzate a concludere accordi sulla collaborazione nel settore dell'insegnamento e della ricerca scientifica (qui di seguito denominati accordi).
(1) Gli accordi di cui all'art. 1 possono prevedere l'esecuzione di programmi integrati di studio sia presso entrambe le Università che presso una di esse, secondo quanto previsto nell'art. 3, e a condizione che si tratti di indirizzi di studio previsti dalla legislazione interna dei due Stati contraenti.
(2) Gli accordi di cui all'art. 1 possono altresì prevedere programmi di ricerca congiunti, in particolare per mezzo di:
a) scambio di specialisti e di esperti nei settori scientifici;
b) ricerche e studi congiunti;
c) scambio di pubblicazioni e libri scientifici.
(3) Gli accordi di cui all'art. 1 devono essere conclusi dai rettori delle Università interessate, d'intesa con i rispettivi organi universitari competenti, e nel rispetto delle rispettive disposizioni vigenti in materia di ordinamento universitario.
(1) Nello stipulare gli accordi di cui all'art. 2, paragrafo 1, le Università possono prevedere e organizzare l'istituzione di corsi integrati di studio presso entrambe le Università o presso una Università. Gli accordi devono essere redatti in modo da consentire ai cittadini degli Stati contraenti di effettuare, ove lo desiderino, una parte degli studi integrati, per un periodo non inferiore ad un anno, presso l'Università consociata dello Stato di appartenenza, scegliendo fra gli indirizzi di studio offerti da tale Università secondo il piano di studio congiunto.
(2) Gli accordi devono prevedere in particolare:
a) i piani di studio elaborati congiuntamente;
nonché
b) lo svolgimento di corsi di studio presso una o entrambe le Università da parte di docenti universitari dell'altro Stato contraente.
(1) Il titolo accademico viene conferito dall'Università presso la quale lo studente ha sostenuto l'esame finale necessario ai fini del conseguimento del titolo accademico.
(2) I titoli accademici conseguiti in uno dei due Stati al termine di un programma integrato, sono riconosciuti nell'altro Stato contraente, conformemente agli accordi vigenti tra gli Stati contraenti, in materia di reciproco riconoscimento dei titoli accademici.
(3) Con il presente accordo non si pregiudica la normativa vigente tra gli Stati contraenti in materia di reciproco riconoscimento dei titoli accademici.
I docenti di ciascuna Università, incaricati di corsi di insegnamento nell'altra Università secondo quanto previsto nell'art. 3, sono membri delle commissioni esaminatrici nell'ambito dell'applicazione del presente accordo, e possono essere relatori di tesi di laurea e di diploma.
(1) Il presente accordo, salvo quanto previsto dall'art. 2, paragrafo 2, si applica al settore delle discipline giuridiche.
(2) L'estensione del campo di applicazione del presente accordo ad altre discipline può essere stabilita di comune accordo dagli Stati contraenti, su raccomandazione della commissione mista istituita ai sensi dell'art. 9.
Gli accordi da stipulare tra le Università ai sensi del presente accordo necessitano, in quanto il rispettivo ordinamento giuridico lo richieda, dell'approvazione delle rispettive competenti autorità nazionali.
(1) Gli Stati contraenti ritengono utile che ciascuno di essi prenda delle iniziative dirette a istituire o a facilitare l'istituzione di case dello studente nel territorio dell'altro Stato contraente. Tali case sono destinate prevalentemente ad ospitare studenti universitari del proprio Stato contraente.
(2) Gli Stati contraenti, nell'esaminare le questioni connesse all'istituzione di tali case, si avvarranno anche delle proposte della commissione mista istituita ai sensi dell'art. 9.
Al fine di facilitare l'applicazione del presente accordo viene istituita una commissione mista composta di un massimo di sette rappresentanti di ogni Stato contraente. La composizione della commissione verrà notificata per via diplomatica. La data e il luogo della riunione della commissione verranno stabiliti di volta in volta di comune accordo.
(1) Il presente accordo è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica verranno scambiati il più presto possibile a Roma.
(2) L'accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
Il presente accordo viene concluso a tempo indeterminato.
Ciascuno Stato contraente potrà denunciarlo, dando un preavviso scritto di un anno. La denuncia del presente accordo non pregiudica la continuazione e la conclusione degli studi già iniziati secondo il piano di studi congiunto.