Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.11 università |
Data: | 16/01/1978 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Le elezioni delle rappresentanze studentesche previste dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre [...] |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 57.11.127 - D.L. 16 gennaio 1978, n. 10 [1] .
Svolgimento delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario.
(G.U. 17 gennaio 1978, n. 16)
Le elezioni delle rappresentanze studentesche previste dall'art. 9 del
Gli studenti già eletti negli organi di governo universitario restano in carica fino al rinnovo delle rappresentanze a norma del precedente comma.
In attesa del rinnovo delle rappresentanze studentesche fanno parte del comitato di cui alla
Le elezioni delle rappresentanze studentesche hanno luogo biennalmente all'inizio dell'anno accademico, e comunque in data non successiva al 10 dicembre [2] .
E' abrogato il primo comma dell'art. 1 della
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della
[2] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[3] Comma aggiunto dalla legge di conversione.