§ 57.11.82 - D.L. 22 dicembre 1968, n. 1241 .
Iscrizione alle facoltà ed agli istituti superiori di magistero limitatamente all'anno accademico 1968-1969.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:22/12/1968
Numero:1241


Sommario
Art. 1.      In deroga alle disposizioni di cui all'art. 224 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, l'iscrizione [...]
Art. 2.      Per la durapresente decretota di validità del si applicano agli studenti iscritti alle facoltà ed agli istituti superiori di magistero le norme vigenti per gli studenti [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 57.11.82 - D.L. 22 dicembre 1968, n. 1241 [1] .

Iscrizione alle facoltà ed agli istituti superiori di magistero limitatamente all'anno accademico 1968-1969.

(G.U. 23 dicembre 1968, n. 325)

 

 

     Art. 1.

     In deroga alle disposizioni di cui all'art. 224 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, l'iscrizione alle facoltà ed agli istituti superiori di magistero limitatamente all'anno accademico 1968-1969 ha luogo senza l'esame di concorso previsto dalla citata norma del testo unico.

 

          Art. 2.

     Per la durapresente decretota di validità del si applicano agli studenti iscritti alle facoltà ed agli istituti superiori di magistero le norme vigenti per gli studenti iscritti alle altre facoltà universitarie.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge dall' art. unico della L. 12 febbraio 1969, n. 8.