Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.11 università |
Data: | 07/09/1944 |
Numero: | 264 |
Sommario |
Art. 1. Nell'elenco delle Autorità accademiche, a cui è commesso il governo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, indicato nell'art. 6 del testo unico 31 [...] |
Art. 2. I rettori delle Università e i direttori degli Istituti superiori governativi sono eletti a maggioranza di voti dal Corpo accademico e nominati con decreto del Ministro [...] |
Art. 3. I presidi delle Facoltà o Scuole universitarie governative sono eletti a maggioranza di voti dal Consiglio della Facoltà o Scuola fra i professori di ruolo della stessa [...] |
Art. 4. A parziale deroga dell'art. 6, comma 1, del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, nel caso che si debba provvedere per trasferimento ad una cattedra [...] |
Art. 5. La riassunzione in servizio dei professori universitari nei casi previsti sotto le lettere a, c, e d, dell'art. 2 del regio decreto legge 6 gennaio 1944, n. 9, [...] |
Art. 6. Sino a due anni dalla entrata in vigore del presente decreto, potrà essere concessa la nomina a una cattedra universitaria, previa deliberazione favorevole del Consiglio [...] |
Art. 7. [1] |
Art. 8. [2] |
Art. 9. Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di deferire al giudizio della Corte di disciplina istituita presso il Consiglio superiore, di propria iniziativa o su [...] |
§ 57.11.9 - D.Lgs.Lgt. 7 settembre 1944, n. 264.
Modificazioni al vigente ordinamento universitario.
(G.U. 28 ottobre 1944, n. 74)
Nell'elenco delle Autorità accademiche, a cui è commesso il governo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, indicato nell'art. 6 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, è inserito tra il n. 1 e il n. 2 il "Corpo Accademico", composto di tutti i professori di ruolo dell'Università o Istituto superiore e presieduto dal professore più anziano.
I rettori delle Università e i direttori degli Istituti superiori governativi sono eletti a maggioranza di voti dal Corpo accademico e nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Durano in carica un triennio e possono essere rieletti. Anche prima della scadenza del triennio, il Ministro può, per gravi motivi, sentito il Consiglio dei Ministri, revocare il rettore o direttore, invitando il Corpo accademico a provvedere ad una nuova elezione. Nel frattempo il professore più anziano del Corpo accademico assume le funzioni di rettore o direttore.
E' revocata la facoltà del Ministro di far luogo con suo decreto alla nomina di pro-rettori o pro-direttori.
I presidi delle Facoltà o Scuole universitarie governative sono eletti a maggioranza di voti dal Consiglio della Facoltà o Scuola fra i professori di ruolo della stessa e nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Durano in carica un triennio e possono essere rieletti. Anche prima della scadenza del triennio il Ministro può, per gravi motivi, sentito il Senato accademico, revocare il preside, invitando il Consiglio della Facoltà o Scuola a procedere ad una nuova elezione.
Nel frattempo il professore di ruolo più anziano della Facoltà o Scuola assume le funzioni di preside.
A parziale deroga dell'art. 6, comma 1, del regio
La riassunzione in servizio dei professori universitari nei casi previsti sotto le lettere a, c, e d, dell'art. 2 del
Sino a due anni dalla entrata in vigore del presente decreto, potrà essere concessa la nomina a una cattedra universitaria, previa deliberazione favorevole del Consiglio di facoltà e del Consiglio superiore, con esclusione di qualsiasi effetto retroattivo, a coloro che, riusciti vincitori per tale cattedra, furono esclusi dalla nomina in base all'art. 1 del regio
Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di deferire al giudizio della Corte di disciplina istituita presso il Consiglio superiore, di propria iniziativa o su richiesta dei rettori o direttori, i professori universitari che dopo il 28 ottobre 1922 abbiano dalla cattedra o nelle loro pubblicazioni o col loro comportamento seguito una linea di condotta contraria alle esigenze di indipendenza e di dignità proprie dell'insegnamento universitario, senza pregiudizio di quanto è stabilito nella legge di defascistizzazione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 16 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 17 del