§ 57.11.8 - R.D. 18 settembre 1942, n. 1661.
Regolamento per il funzionamento delle scuole per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:18/09/1942
Numero:1661


Sommario
Art. 1.      I corsi d'insegnamento presso le scuole per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne, istituite con la legge 29 agosto 1941, n. 1058, saranno biennali, di [...]
Art. 2.      I corsi di lezione saranno tenuti da professori titolari, incaricati e comandati
Art. 3.      Ciascun professore sarà normalmente obbligato a non più di dodici ore settimanali d'insegnamento; ciascun lettore a non più di sedici ore settimanali di esercitazioni
Art. 4.      Il concorso a posti di professore sarà per titoli; tuttavia dopo l'esame dei titoli accademici, didattici e scientifici, i candidati potranno essere sottoposti ad una [...]
Art. 5.      Il consiglio di ciascuna scuola sarà formato dai professori ufficiali di lingue straniere della scuola stessa e dai professori ufficiali delle corrispondenti lingue [...]
Art. 6.      Per l'anno 1942-1943 al conferimento degli incarichi d'insegnamento e di lettorato si provvederà secondo le norme comuni vigenti in materia di conferimento d'incarichi, [...]
Art. 7.      Gli studenti che seguono insegnamenti di lingue o di lingue e letterature straniere moderne del corso di laurea in lettere e quelli iscritti ai corsi di laurea di [...]
Art. 8.      Gli studenti della facoltà di magistero iscritti al corso di laurea in materie letterarie o in pedagogia, oppure al corso per il conseguimento del diploma di [...]
Art. 9.      Gli studenti della facoltà di economia e commercio, dopo aver seguito i corsi linguistici presso la facoltà e dopo aver superato i relativi esami, si iscriveranno ai [...]
Art. 10.      Gli studenti della facoltà di ingegneria dovranno iscriversi a due corsi di lingue, uno scelto fra il francese e lo spagnolo, l'altro fra il tedesco e l'inglese
Art. 11.      Gli studenti della facoltà di architettura dovranno seguire, presso la scuola, il corso della stessa lingua straniera prescelta presso la facoltà. Uguale obbligo avranno [...]
Art. 12.      Alla fine del primo anno, per ciascuna lingua straniera studiata, si dovrà superare una prova orale consistente nella traduzione dall'italiano nella lingua straniera e [...]
Art. 13.      Saranno dispensati dalla frequenza dei corsi presso la scuola per l'insegnamento pratico di lingue straniere moderne coloro che dimostrino di possedere già la piena [...]
Art. 14.      Con l'approvazione del Ministro e con l'osservanza di tutte le norme della legge 29 agosto 1941, n. 1058, e del presente regolamento, le università e gli istituti [...]


§ 57.11.8 - R.D. 18 settembre 1942, n. 1661. [1]

Regolamento per il funzionamento delle scuole per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne

(G.U. 25 gennaio 1943, n. 19)

 

 

     Art. unico.

     È approvato il regolamento per il funzionamento delle scuole per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine nostro, dal Ministro segretario di Stato per l'educazione nazionale.

 

Regolamento per il funzionamento delle scuole di lingue straniere moderne presso le università e gli istituti universitari.

 

     Art. 1.

     I corsi d'insegnamento presso le scuole per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne, istituite con la legge 29 agosto 1941, n. 1058, saranno biennali, di almeno due ore settimanali, integrati con non meno di due ore settimanali di esercitazioni tenute dai lettori.

     Ad ogni corso di lezioni non potranno iscriversi più di 200 alunni; ad ogni corso di esercitazioni non se ne potranno iscrivere più di 50.

 

          Art. 2.

     I corsi di lezione saranno tenuti da professori titolari, incaricati e comandati.

     Al conferimento degli incarichi d'insegnamento si provvederà secondo le norme che regolano il conferimento dei normali incarichi d'insegnamento universitari. Le proposte saranno formulate dal consiglio della scuola.

     Per il conferimento degli incarichi di lettorato le proposte saranno formulate dal consiglio della scuola, su designazione dei singoli professori ufficiali della scuola stessa, quando questi, però, siano titolari.

 

          Art. 3.

     Ciascun professore sarà normalmente obbligato a non più di dodici ore settimanali d'insegnamento; ciascun lettore a non più di sedici ore settimanali di esercitazioni.

 

          Art. 4.

     Il concorso a posti di professore sarà per titoli; tuttavia dopo l'esame dei titoli accademici, didattici e scientifici, i candidati potranno essere sottoposti ad una prova integrativa scritta, consistente in una composizione nella lingua straniera, cui la cattedra si riferisce, senza uso del vocabolario, ed un'altra prova orale, consistente in un colloquio diretto a dimostrare la sicura e piena conoscenza della lingua.

     Per la formazione delle terne e per la nomina dei vincitori si osserveranno le stesse norme che regolano i concorsi a cattedre universitarie.

 

          Art. 5.

     Il consiglio di ciascuna scuola sarà formato dai professori ufficiali di lingue straniere della scuola stessa e dai professori ufficiali delle corrispondenti lingue straniere della scuola stessa e dai professori ufficiali delle corrispondenti lingue e letterature straniere moderne delle facoltà presso le quali si svolgono corsi d'insegnamento di lingue straniere moderne, nonché del professore ufficiale di glottologia, ove esista il relativo insegnamento.

     Esso sarà presieduto da un direttore, nominato dal Ministro, su designazione del rettore, fra i professori universitari di ruolo delle quattro lingue insegnate nella scuola, e il professore di glottologia, quando sia di ruolo.

 

          Art. 6.

     Per l'anno 1942-1943 al conferimento degli incarichi d'insegnamento e di lettorato si provvederà secondo le norme comuni vigenti in materia di conferimento d'incarichi, su proposta dei presidi delle facoltà interessate, sentiti i professori ufficiali di lingue straniere moderne.

 

          Art. 7.

     Gli studenti che seguono insegnamenti di lingue o di lingue e letterature straniere moderne del corso di laurea in lettere e quelli iscritti ai corsi di laurea di scienze politiche, dovranno iscriversi, presso la scuola per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne, a due corsi di lingue, uno scelto fra il francese e lo spagnolo, l'altro fra il tedesco e l'inglese, ma saranno dispensati da uno dei due corsi, qualora abbiano chiesto e ottenuto dal preside della propria facoltà di scriversi a qualunque altro corso di lingua straniera moderna, il cui insegnamento sia impartito nell'università.

 

          Art. 8.

     Gli studenti della facoltà di magistero iscritti al corso di laurea in materie letterarie o in pedagogia, oppure al corso per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, dovranno seguire, presso la scuola per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne, il corso della stessa lingua straniera prescelta presso la facoltà.

     Gli studenti della facoltà di magistero, che seguono il corso di laurea in lingue e letterature straniere, dovranno iscriversi a due corsi di lingue, uno scelto nel gruppo romanzo, l'altro nel gruppo germanico.

 

          Art. 9.

     Gli studenti della facoltà di economia e commercio, dopo aver seguito i corsi linguistici presso la facoltà e dopo aver superato i relativi esami, si iscriveranno ai corsi delle stesse lingue studiate in facoltà.

     Gli studenti iscritti al corso di laurea in lingue e letterature straniere presso il regio istituto universitario di economia e commercio di Venezia dovranno iscriversi a due corsi di lingue, uno scelto nel gruppo romanzo, l'altro nel gruppo germanico.

 

          Art. 10.

     Gli studenti della facoltà di ingegneria dovranno iscriversi a due corsi di lingue, uno scelto fra il francese e lo spagnolo, l'altro fra il tedesco e l'inglese.

 

          Art. 11.

     Gli studenti della facoltà di architettura dovranno seguire, presso la scuola, il corso della stessa lingua straniera prescelta presso la facoltà. Uguale obbligo avranno gli studenti del corso di laurea in filosofia, qualora prendano iscrizione ad una lingua straniera scelta fra il francese, lo spagnolo, il tedesco o l'inglese.

 

          Art. 12.

     Alla fine del primo anno, per ciascuna lingua straniera studiata, si dovrà superare una prova orale consistente nella traduzione dall'italiano nella lingua straniera e da questa in italiano; alla fine del secondo anno si dovranno superare due prove: una orale, consistente in un dettato e in una conversazione nella lingua che forma materia di esame, l'altra scritta, consistente in una composizione. Per questa prova sarà consentito l'uso del dizionario.

     Per l'esame di ammissione dal primo al secondo anno di corso, la commissione, per ciascuna lingua, sarà costituita dal professore ufficiale della lingua straniera della scuola, da un altro professore ufficiale della scuola e da uno dei lettori della lingua oggetto di esame; per l'esame del secondo anno la commissione sarà costituita, per ciascuna lingua, dal professore che impartisce ufficialmente l'insegnamento della corrispondente lingua straniera nella facoltà a cui i candidati appartengono, dal professore ufficiale della lingua stessa della scuola e da uno dei due lettori. Per gli studenti della facoltà di ingegneria, la commissione per l'esame del secondo anno sarà costituita da un professore competente dell'università designato dal rettore, dal professore ufficiale della lingua straniera della scuola e da uno dei due lettori.

     Superate le prove del secondo anno, verrà rilasciato l'attestato finale.

 

          Art. 13.

     Saranno dispensati dalla frequenza dei corsi presso la scuola per l'insegnamento pratico di lingue straniere moderne coloro che dimostrino di possedere già la piena conoscenza pratica della lingua o delle lingue straniere che dovrebbero studiare.

     Per ottenere tale dispensa gli interessati dovranno superare all'inizio dell'anno accademico, per ciascuna lingua da cui chiedano di essere dispensati, l'esame finale previsto per gli studenti iscritti al loro stesso corso di laurea o di diploma, secondo le norme di cui agli articoli precedenti.

 

          Art. 14.

     Con l'approvazione del Ministro e con l'osservanza di tutte le norme della legge 29 agosto 1941, n. 1058, e del presente regolamento, le università e gli istituti universitari liberi istituiranno scuole per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne a carico del proprio bilancio.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.