Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.11 università |
Data: | 16/10/1934 |
Numero: | 1816 |
Sommario |
Art. 1. L'anno accademico e l'anno finanziario, per gli istituti d'istruzione superiore, hanno inizio il 29 ottobre e hanno termine il 28 ottobre dell'anno successivo |
Art. 2. Con le modalità di cui all'art. 5 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore può essere disposta l'aggregazione di istituti superiori agrari alle università |
Art. 3. Presso la facoltà di lettere e filosofia della regia università di Roma è istituito un lettorato di lingua neo-greca. La relativa retribuzione, in ragione di lire 7520 [...] |
Art. 4. Gli articoli 126 e 219 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono rettificati come segue |
Art. 5. Tutti gli atti che, nel periodo dal 1° novembre 1932 al 31 dicembre 1933, le università di Bologna e di Milano abbiano compiuto per conto delle rispettive facoltà di [...] |
Art. 6. La disposizione di cui all'art. 305 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore è prorogata sino a tutto l'anno accademico 1935-1936 |
Art. 7. Le modalità dei concorsi di cui all'art. 321 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore saranno stabilite con ordinanza ministeriale |
Art. 8. Le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 23 maggio 1932, n. 622, in forza delle quali gli ufficiali e gli ex ufficiali della regia marina che si trovino nelle [...] |
Art. 9. Le modificazioni agli statuti delle università e degli istituti superiori, che siano approvate entro il 31 dicembre 1934, avranno effetto dall'anno accademico 1934-1935 |
Art. 10. Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la conversione in legge |
§ 57.11.2 - R.D.L. 16 ottobre 1934, n. 1816. [1]
Disposizioni integrative dell'ordinamento universitario.
(G.U. 17 novembre 1934, n. 270)
L'anno accademico e l'anno finanziario, per gli istituti d'istruzione superiore, hanno inizio il 29 ottobre e hanno termine il 28 ottobre dell'anno successivo.
Con le modalità di cui all'art. 5 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore può essere disposta l'aggregazione di istituti superiori agrari alle università.
Presso la facoltà di lettere e filosofia della regia università di Roma è istituito un lettorato di lingua neo-greca. La relativa retribuzione, in ragione di lire 7520 annue, farà carico al bilancio dello Stato.
Gli articoli 126 e 219 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con
Nel penultimo comma dell'art. 126 di "art. 63 del
Il secondo comma dell'art. 219 è soppresso.
Disposizioni transitorie.
Tutti gli atti che, nel periodo dal 1° novembre 1932 al 31 dicembre 1933, le università di Bologna e di Milano abbiano compiuto per conto delle rispettive facoltà di medicina veterinaria si intendono compiuti in nome e per conto degli istituti superiori di medicina veterinaria delle sedi rispettive.
La disposizione di cui all'art. 305 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore è prorogata sino a tutto l'anno accademico 1935-1936.
Le modalità dei concorsi di cui all'art. 321 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore saranno stabilite con ordinanza ministeriale.
Le disposizioni di cui all'art. 3 della
Le modificazioni agli statuti delle università e degli istituti superiori, che siano approvate entro il 31 dicembre 1934, avranno effetto dall'anno accademico 1934-1935.
Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.
Il ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
[1] Abrogato dall'art. 2 del