| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 57. Istruzione | 
| Capitolo: | 57.8 riconoscimento dei titoli di studio | 
| Data: | 07/02/1990 | 
| Numero: | 21 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. Coloro che abbiano acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione possono beneficiare delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge 3 [...] | 
§ 57.8.15 – L. 7 febbraio 1990, n. 21.
Estensione dei benefici di cui all'art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, a coloro che abbiano acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione.
(G.U. 15 febbraio 1990, n. 38).
     1. Coloro che abbiano acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione possono beneficiare delle disposizioni di cui all'art. 5 della 
2. Gli interessati dovranno esibire al provveditorato agli studi, cui inoltreranno la prescritta domanda di equipollenza, documentazione idonea a comprovare la precedente condizione di cittadino straniero.
     3. Le prove di cui all'art. 5 della