§ 57.7.533 - D.P.C.M. 30 maggio 2001, n. 341.
Regolamento relativo ai criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:30/05/2001
Numero:341


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Commissioni esaminatrici
Art. 3.  Termine della procedura concorsuale e pubblicazione delle graduatorie finali
Art. 4.  Norma di rinvio
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 57.7.533 - D.P.C.M. 30 maggio 2001, n. 341. [1]

Regolamento relativo ai criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici

(G.U. 6 settembre 2001, n. 207)

 

     Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Il presente decreto viene adottato in attuazione dell'articolo 28 bis, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, e definisce i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento dei dirigenti scolastici dei ruoli regionali dell'amministrazione scolastica periferica di cui all'articolo 25 bis del succitato decreto legislativo.

 

          Art. 2. Commissioni esaminatrici

     1. Le commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione sono nominate con decreto dei competenti direttori generali degli uffici scolastici regionali e sono uniche in relazione ai posti dirigenziali messi a concorso relativi ai tre settori formativi della scuola elementare e media, della scuola secondaria superiore e degli istituti educativi.

     2. Le commissioni sono composte da almeno tre membri, di cui uno con funzione di presidente.

     3. Il presidente è scelto tra i seguenti soggetti, anche collocati a riposo: dirigenti di amministrazioni pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, magistrati amministrativi o contabili o avvocati dello Stato, professori di prima fascia di università statali o equiparate.

     4. Gli altri due componenti sono scelti uno fra esperti di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale e l'altro fra dirigenti scolastici in servizio con una anzianità nella funzione direttiva della scuola di almeno cinque anni.

     5. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente all'area professionale C.

     6. Le commissioni esaminatrici sono integrate da uno o più componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del corso concorso e da un componente esperto di informatica.

     7. Le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni qualora i candidati, che hanno sostenuto la prova scritta per i posti messi a concorso per i tre settori formativi indicati al precedente comma 1, superino complessivamente le 500 unità, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 100.

     8. I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici indicano anche uno o più supplenti per ciascun componente.

 

          Art. 3. Termine della procedura concorsuale e pubblicazione delle graduatorie finali

     1. La durata complessiva della procedura di reclutamento, comprensiva del periodo di formazione di cui al comma 4 dell'articolo 28 bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, non può eccedere i quattordici mesi dallo svolgimento della prima prova scritta.

     2. Le graduatorie finali del corso concorso selettivo di formazione sono pubblicate all'albo degli uffici scolastici regionali che hanno curato la procedura. Di tale pubblicazione viene data comunicazione tramite la rete Intranet del Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 4. Norma di rinvio

     1. Salvo quanto disposto dal precedente articolo 3, si rinvia alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, per le parti non incompatibili con la speciale normativa di cui all'articolo 28 bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

 

          Art. 5. Entrata in vigore

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 10 luglio 2008, n. 140.