§ 57.7.525 - D.M. 27 marzo 2000, n. 123.
Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:27/03/2000
Numero:123


Sommario
Art. 1.  Trasformazione delle graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti
Art. 2.  Prima integrazione delle graduatorie permanenti
Art. 3.  Trasferimento di graduatoria negli anni intermedi
Art. 4.  Integrazioni successive
Art. 5.  Istituzione delle graduatorie permanenti relative alla classe di concorso di strumento musicale nella scuola media.
Art. 6.  Docenti aventi titolo all'inserimento in graduatoria
Art. 7.  Criteri di compilazione delle graduatorie permanenti e composizione delle commissioni
Art. 8.  Trasferimento di graduatoria
Art. 9.  Integrazioni successive
Art. 10.  Trasformazione delle graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti
Art. 11.  Prima integrazione delle graduatorie permanenti
Art. 12.  Trasferimento di graduatoria negli anni intermedi
Art. 13.  Integrazioni successive
Art. 14.  Disposizioni transitorie e finali


§ 57.7.525 - D.M. 27 marzo 2000, n. 123.

Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

(G.U. 17 maggio 2000, n. 113)

 

Titolo I

Personale docente della scuola materna, elementare, media e secondaria

superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e personale educativo.

 

     Art. 1. Trasformazione delle graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti

     1. Le graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli del personale docente di scuola materna, elementare, media e secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e del personale educativo sono trasformate in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili ed aggiornabili. Coloro che sono inclusi nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli sono confermati nelle corrispondenti graduatorie permanenti nella posizione e con il punteggio posseduti. E' confermata l'eventuale presenza in due province, anche in più graduatorie. Le integrazioni e gli aggiornamenti sono effettuati secondo le modalità di cui agli articoli 2, 3 e 4.

 

          Art. 2. Prima integrazione delle graduatorie permanenti

     1. Le graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli costituiscono le graduatorie base. Nella prima integrazione tutto il personale ivi incluso viene graduato in base al punteggio già posseduto aggiornato secondo quanto previsto dal comma 3. Ai fini dell'utilizzo delle graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, i docenti di cui al presente comma, inclusi nelle graduatorie di due province, devono indicare in quale delle due province in cui sono collocati intendono concorrere anche ai fini dell'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.

     2. In tale fase, i docenti di cui al comma 1 possono chiedere il trasferimento ad altra provincia e sono parimenti inseriti nella graduatoria base della provincia richiesta, con il punteggio posseduto nella graduatoria di provenienza, aggiornato ai sensi del comma 3. Può essere chiesto il trasferimento da una od entrambe le province di precedente inclusione. Il trasferimento di provincia comporta automaticamente il trasferimento d'iscrizione per tutte le graduatorie per le quali l'aspirante ha diritto ad essere incluso ed il depennamento da tutte le graduatorie della o delle province da cui chiede il trasferimento. Nella domanda di trasferimento deve essere indicata in ogni caso la provincia in cui l'aspirante intende concorrere anche per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.

     3. Nella medesima fase i punteggi di coloro che sono già iscritti nelle graduatorie base sono aggiornati, a domanda, con la valutazione di eventuali nuovi titoli, sulla base della tabella approvata con decreto ministeriale 29 marzo 1993 e modificata con decreto ministeriale 29 gennaio 1994 (allegato A).

     4. La prima integrazione delle graduatorie base avviene con l'inclusione, in coda alle medesime graduatorie e nel seguente ordine di precedenza, di:

     a1) coloro che il 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata legge, sono in possesso dei seguenti requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli: superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o di esame anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo; trecentosessanta giorni di servizio prestati nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente alla data predetta;

     a2) coloro che maturano i requisiti di cui alla precedente lettera a1) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente;

     b) coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente hanno superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo e siano inseriti, alla data del 25 maggio 1999, in una graduatoria provinciale o di istituto per l'assunzione di personale non di ruolo. Sono da considerare in possesso del secondo requisito anche coloro che essendo stati inseriti nelle predette graduatorie risultavano temporaneamente depennati alla data di entrata in vigore della legge per i motivi previsti dall'articolo 7, comma 6, della ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994 e avevano titolo a chiedere il reinserimento ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della medesima ordinanza ministeriale. Il requisito della iscrizione nelle graduatorie per l'assunzione di personale non di ruolo non è richiesto per coloro che hanno superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami, conclusosi successivamente al 31 marzo 1995, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di supplenza, fissato con l'ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994, come modificata dalla ordinanza ministeriale n. 66 del 27 febbraio 1995.

     5. Coloro che superano le prove della sessione riservata di esami indetta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge, sono iscritti negli scaglioni di cui alle lettere a2) o b) del comma 4, a seconda che siano in possesso o meno del requisito dei trecentosessanta giorni di servizio prestato nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nelle graduatorie.

     6. All'interno dei singoli scaglioni gli aspiranti sono inclusi con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo la tabella di cui all'allegato A.

     7. Il personale di cui ai commi 4 e 5 può chiedere, ai fini dell'assunzione in ruolo e del conferimento delle supplenze, l'inserimento in una sola provincia e per tutte le graduatorie permanenti per le quali è in possesso dei requisiti di ammissione.

 

          Art. 3. Trasferimento di graduatoria negli anni intermedi

     1. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti può chiedere il trasferimento nelle corrispondenti graduatorie di altra provincia in ciascuno degli anni intermedi tra una integrazione e quella successiva. Il trasferimento di provincia comporta automaticamente il trasferimento d'iscrizione per tutte le graduatorie per le quali l'aspirante ha diritto ad essere incluso ed il depennamento da tutte le graduatorie di precedente inclusione. Il personale incluso nella graduatoria base può chiedere il trasferimento da una od entrambe le province di precedente inclusione indicando in ogni caso la provincia in cui intende concorrere anche per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.

     2. Il personale di cui al comma 1 si inserisce nella provincia prescelta in coda all'ultimo incluso, in scaglioni distinti in relazione a quello di provenienza e sulla base del punteggio posseduto.

 

          Art. 4. Integrazioni successive

     1. Le integrazioni delle graduatorie permanenti successive alla prima sono effettuate periodicamente con l'inserimento del personale che ha superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami per la medesima classe di concorso o il medesimo posto. L'integrazione avviene ogni volta con l'inserimento degli aventi titolo in uno scaglione successivo all'ultimo. Tali operazioni sono subordinate all'espletamento su tutto il territorio nazionale dei corrispondenti concorsi per titoli ed esami. Le integrazioni delle graduatorie permanenti hanno effetto per le assunzioni in ruolo da disporre a decorrere dal primo o dal secondo anno scolastico successivo all'approvazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi per titoli ed esami in relazione alla data di approvazione. Se tale approvazione interviene su tutto il territorio nazionale nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 marzo le integrazioni avranno effetto per le assunzioni da disporre a decorrere dall'inizio del primo anno scolastico successivo. Qualora invece tale approvazione intervenga tra il 1° aprile e il 31 agosto, le integrazioni avranno effetto per le assunzioni da disporre con decorrenza dall'inizio del secondo anno scolastico successivo.

     2. I nuovi aspiranti possono chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti di una sola provincia.

     3. Il personale di cui al comma 1 è graduato secondo il punteggio spettante per i titoli posseduti, in base alla tabella di valutazione di cui all'allegato A.

     4. Contemporaneamente alle operazioni di cui al comma 1 è effettuato l'aggiornamento, a domanda, nell'ambito dello scaglione di appartenenza, delle posizioni di coloro che sono già iscritti, con la valutazione dei nuovi titoli prodotti dagli interessati, sulla base della tabella di valutazione (allegato A). Nella medesima fase, coloro che sono già inseriti in coda alle graduatorie permanenti, in quanto trasferiti dalle corrispondenti graduatorie di altre province nei precedenti anni scolastici intermedi, sono inseriti a pieno titolo nello scaglione corrispondente a quello di provenienza con il punteggio posseduto, eventualmente aggiornato con quello spettante per effetto della valutazione dei nuovi titoli prodotti, in base alla tabella di valutazione allegata (allegato A). Analogamente si procede all'inserimento a pieno titolo nello scaglione corrispondente a quello di provenienza nei confronti di coloro che chiedono il trasferimento di graduatoria in questa fase di integrazione e aggiornamento delle graduatorie. Per quest'ultima categoria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 in materia di iscrizione e depennamento dalle graduatorie.

 

Titolo II

Docenti di strumento musicale nella scuola media

 

          Art. 5. Istituzione delle graduatorie permanenti relative alla classe di concorso di strumento musicale nella scuola media.

     1. Per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media sono istituite graduatorie provinciali permanenti distinte per le specialità strumentali previste nei programmi allegati al decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201.

     2. La compilazione delle graduatorie previste al comma 1 è subordinata alla conclusione delle procedure per l'espletamento della sessione riservata di esami per l'abilitazione all'insegnamento prevista dall'articolo 11, comma 9, della legge.

 

          Art. 6. Docenti aventi titolo all'inserimento in graduatoria

     1. Hanno titolo a chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti istituite ai sensi dell'articolo 5 i docenti che hanno prestato trecentosessanta giorni di servizio effettivo nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989/1990 e il 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge, di cui almeno centottanta giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994/1995, purché in possesso o dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media conseguita antecedentemente al 25 maggio 1999 o dell'abilitazione in strumento musicale nella scuola media conseguita nella sessione riservata indetta ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge.

     2. L'inserimento nelle graduatorie permanenti può essere richiesto per la provincia in cui l'aspirante presta servizio, alla data di presentazione della domanda, per l'insegnamento di strumento musicale o, in mancanza, nella provincia in cui sia stato prestato l'ultimo dei servizi d'insegnamento utili ai sensi del comma 1.

 

          Art. 7. Criteri di compilazione delle graduatorie permanenti e composizione delle commissioni

     1. Gli aspiranti aventi titolo all'inclusione in graduatoria sono graduati secondo il punteggio spettante sulla base della tabella di valutazione dei titoli (allegato B) utilizzata per la compilazione degli elenchi di cui al decreto ministeriale 13 febbraio 1996 e allegata al medesimo decreto. Gli aspiranti inclusi negli elenchi compilati ai sensi del citato decreto ministeriale 13 febbraio 1996 vengono collocati nelle graduatorie permanenti con il punteggio loro già attribuito, eventualmente aggiornato con la valutazione dei titoli maturati in data successiva alla scadenza dei termini a suo tempo previsti per la presentazione delle domande di inclusione negli elenchi stessi.

     2. La determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli artistico-professionali, la valutazione dei titoli e la compilazione delle graduatorie permanenti, distinte per l'insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate da apposite commissioni presiedute dal provveditore agli studi o da un suo delegato e composte da: un docente dello specifico strumento del conservatorio di musica della provincia o, in mancanza, di provincia viciniore; due presidi di scuole medie nelle quali funzionino corsi ad indirizzo musicale; un insegnante di corso ad indirizzo musicale con il quale sia stato stipulato contratto per strumento diverso da quello cui si riferiscono le graduatorie da compilare; un insegnante a tempo indeterminato di educazione musicale che non abbia prodotto domanda per l'inclusione nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 5 e sia in possesso del diploma relativo allo strumento cui si riferisce la specifica graduatoria o, in mancanza, di diploma di strumento affine.

     3. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un impiegato di livello non inferiore al quinto.

     4. I componenti della commissione e il segretario sono nominati dal dirigente dell'ufficio scolastico territorialmente competente.

 

          Art. 8. Trasferimento di graduatoria

     1. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 5 può chiedere annualmente il trasferimento nella corrispondente graduatoria di altra provincia. Il trasferimento in altra provincia comporta automaticamente il depennamento dalla graduatoria di provenienza.

     2. Il personale di cui al comma 1 si inserisce nella graduatoria della nuova provincia prescelta in coda a coloro che vi si trovano già inclusi.

     3. Nel caso di più aspiranti al trasferimento, gli stessi sono graduati tra loro in base al punteggio con il quale erano inclusi nella graduatoria di provenienza.

 

          Art. 9. Integrazioni successive

     1. L'integrazione delle graduatorie di cui all'articolo 5 sono disposte in conformità delle disposizioni impartite nell'articolo 4, secondo il punteggio attribuito sulla base di una tabella di valutazione da adottare con successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione.

 

Titolo III

Responsabili amministrativi

 

          Art. 10. Trasformazione delle graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti

     1. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del profilo professionale di responsabile amministrativo sono trasformate in graduatorie permanenti, da integrare e aggiornare secondo le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13. Coloro che sono inclusi nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli sono confermati nelle corrispondenti graduatorie permanenti nella posizione e con il punteggio posseduti. E' confermata l'eventuale presenza in due province.

 

          Art. 11. Prima integrazione delle graduatorie permanenti

     1. Le graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli costituiscono le graduatorie base. Nella prima integrazione tutto il personale ivi incluso viene graduato in base al punteggio già posseduto aggiornato secondo quanto previsto dal comma 3. Ai fini dell'utilizzo delle graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, il personale di cui al presente comma, incluso nelle graduatorie di due province, deve indicare in quale delle due province in cui è collocato intende concorrere anche ai fini dell'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.

     2. In tale fase, il personale di cui al comma 1 può chiedere il trasferimento ad altra provincia ed è parimenti inserito nella graduatoria base della provincia richiesta, con il punteggio posseduto nella graduatoria di provenienza, aggiornato ai sensi del comma 3. Può essere chiesto il trasferimento da una od entrambe le province di precedente inclusione. Il trasferimento di provincia comporta automaticamente il depennamento dalla graduatoria della o delle province da cui chiede il trasferimento. Nella domanda di trasferimento deve essere indicata in ogni caso la provincia in cui l'aspirante intende concorrere anche per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.

     3. Nella medesima fase i punteggi di coloro che sono già iscritti nelle graduatorie base sono aggiornati, a domanda, con la valutazione di eventuali nuovi titoli, sulla base della tabella approvata con decreto ministeriale n. 292 del 7 maggio 1997 (allegato C).

     4. La prima integrazione della graduatoria base avviene con l'inclusione, in coda alla medesima graduatoria e nel seguente ordine di precedenza, di:

     a) coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione sono in possesso dei seguenti requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli: superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o di esami per l'accesso ai ruoli di responsabile amministrativo statale della scuola o a precorsi ruoli corrispondenti; trecentosessanta giorni di servizio di responsabile amministrativo prestati nel triennio scolastico antecedente, oppure cinque anni di servizio prestati nei ruoli della terza qualifica funzionale della scuola, immediatamente inferiore a quella cui si concorre;

     b) coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente hanno superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami per l'accesso ai ruoli di responsabile amministrativo statale della scuola o a precorsi ruoli corrispondenti e siano inseriti, alla data del 25 maggio 1999, in una graduatoria provinciale o d'istituto per l'assunzione di personale non di ruolo. Sono da considerare in possesso del secondo requisito anche coloro che essendo stati inseriti nelle predette graduatorie risultavano temporaneamente depennati alla data di entrata in vigore della legge per i motivi previsti dall'articolo 12, comma 15, della ordinanza ministeriale n. 59 del 21 febbraio 1994 e avevano titolo a chiedere il reinserimento ai sensi del medesimo articolo della stessa ordinanza ministeriale. Il requisito della iscrizione nelle graduatorie per l'assunzione di personale non di ruolo non è richiesto per coloro che hanno superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami, conclusosi successivamente al 23 aprile 1994, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di supplenza, fissato con l'ordinanza ministeriale n. 59 del 21 febbraio 1994.

     5. All'interno dei singoli scaglioni gli aspiranti sono inclusi con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo la tabella di cui all'allegato C.

     6. Il personale di cui al comma 4 può chiedere, ai fini dell'assunzione in ruolo e del conferimento delle supplenze, l'inserimento in una sola provincia.

 

          Art. 12. Trasferimento di graduatoria negli anni intermedi

     1. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti può chiedere annualmente il trasferimento nella corrispondente graduatoria di altra provincia in ciascuno degli anni intermedi tra una integrazione e quella successiva. Il trasferimento di provincia comporta il depennamento dalla graduatoria di provenienza. Il personale incluso nella graduatoria base può chiedere il trasferimento da una od entrambe le province di precedente inclusione, indicando in ogni caso la provincia in cui intende concorrere anche per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.

     2. Il personale di cui al comma 1 si inserisce nella provincia prescelta in coda all'ultimo incluso, in scaglioni distinti in relazione a quello di provenienza e sulla base del punteggio posseduto.

 

          Art. 13. Integrazioni successive

     1. Le integrazioni delle graduatorie permanenti successive alla prima sono effettuate periodicamente con l'inserimento del personale che ha superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami. L'integrazione avviene ogni volta con l'inserimento degli aventi titolo in uno scaglione successivo all'ultimo. Tali operazioni sono subordinate all'espletamento su tutto il territorio nazionale dei corrispondenti concorsi per titoli ed esami. Le integrazioni delle graduatorie permanenti hanno effetto per le assunzioni in ruolo da disporre a decorrere dal primo o dal secondo anno scolastico successivo all'approvazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi per titoli ed esami in relazione alla data di approvazione. Se tale approvazione interviene su tutto il territorio nazionale nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 marzo le integrazioni avranno effetto per le assunzioni da disporre a decorrere dall'inizio del primo anno scolastico successivo. Qualora invece tale approvazione intervenga tra il 1° aprile e il 31 agosto, le integrazioni avranno effetto per le assunzioni da disporre con decorrenza dall'inizio del secondo anno scolastico successivo.

     2. I nuovi aspiranti possono chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti di una sola provincia.

     3. Il personale di cui al comma 1 è graduato secondo il punteggio spettante per i titoli posseduti, in base alla tabella di valutazione di cui all'allegato C.

     4. Contemporaneamente alle operazioni di cui al comma 1 è effettuato l'aggiornamento, a domanda, nell'ambito dello scaglione di appartenenza, delle posizioni di coloro che sono già iscritti, con la valutazione dei nuovi titoli prodotti dagli interessati, sulla base della tabella di valutazione (allegato C). Nella medesima fase, coloro che sono già inseriti in coda alle graduatorie permanenti, in quanto trasferiti dalle corrispondenti graduatorie di altre province nei precedenti anni scolastici intermedi, sono inseriti a pieno titolo nello scaglione corrispondente a quello di provenienza con il punteggio posseduto, eventualmente aggiornato con quello spettante per effetto della valutazione dei nuovi titoli prodotti, in base alla tabella di valutazione allegata (allegato C). Analogamente si procede all'inserimento a pieno titolo nello scaglione corrispondente a quello di provenienza nei confronti di coloro che chiedono il trasferimento di graduatoria in questa fase di integrazione e aggiornamento delle graduatorie. Per quest'ultima categoria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 in materia di iscrizione e depennamento dalle graduatorie.

 

Titolo IV

Disposizioni transitorie e finali

 

          Art. 14. Disposizioni transitorie e finali

     1. I termini e le modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie permanenti, di aggiornamento del punteggio per i nuovi titoli acquisiti e di trasferimento ad altra provincia sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione improntato a criteri di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative e degli adempimenti da parte degli aspiranti medesimi.

     2. Il personale che sia già di ruolo per altro grado di scuola o altra classe di concorso deve dichiarare esplicitamente che l'inserimento nella graduatoria permanente è finalizzato anche al conferimento delle supplenze.

 

 

ALLEGATO A

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL

PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE DI OGNI

ORDINE E GRADO ED IL PERSONALE EDUCATIVO

 

     (Approvata con decreto ministeriale 29 marzo 1993, modificata con decreto ministeriale 29 gennaio 1994).

 

     A - Per il superamento di un concorso, per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi, relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede di partecipare al concorso per soli titoli, vengono attribuiti fino ad un massimo di punti 36.

     Nel predetto limite dei punti 36 vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato (1) i seguenti punti:

     punti 12 per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59;

     punti 15 per il punteggio da 60 a 65;

     punti 18 per il punteggio da 66 a 70;

     punti 21 per il punteggio da 71 a 75;

     punti 24 per il punteggio da 76 a 80;

     punti 27 per il punteggio da 81 a 85;

     punti 30 per il punteggio da 86 a 90;

     punti 33 per il punteggio da 91 a 95;

     punti 36 per il punteggio da 96 a 100.

     I concorsi e le abilitazioni diversamente classificati devono essere rapportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.

     E' equiparata al superamento di concorso l'inclusione in terne di concorso a cattedre negli istituti d'istruzione artistica.

     Si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione.

 

     B - Per l'insegnamento in scuole materne o elementari o in istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap, o per il servizio prestato dal personale educativo, relativo al posto o alla classe di concorso per il quale si chiede la partecipazione al concorso per soli titoli, sono attribuiti:

     per ogni anno, punti 12;

     per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 12), punti 2.

     Si valuta soltanto il servizio prestato con il possesso del titolo di studio ove prescritto dalla normativa vigente all'epoca della prestazione del servizio medesimo.

 

     C - Per l'insegnamento in scuole elementari, in scuole od istituti di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiati, parificati, legalmente riconosciuti e in scuole materne non statali autorizzate e con nomina dei docenti approvata dalla competente Autorità scolastica, relativo al posto o alla classe di concorso per il quale si chiede la partecipazione al concorso per soli titoli, sono attribuiti:

     per ogni anno, punti 6;

     per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 6), punti 1.

     Si valuta soltanto il servizio prestato con il possesso del titolo di studio ove prescritto dalla normativa vigente all'epoca della prestazione del servizio medesimo.

 

     D - Altri titoli:

     1) Per i titoli di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso, per il superamento di altri concorsi per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri posti:

     punti 3 per ogni titolo, fino ad un massimo di punti 12.

     2) Limitatamente ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue e letterature straniere conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco):

     punti 6 per ogni titolo, fino ad un massimo di punti 12.

     La valutazione dei titoli di laurea di cui al punto 2) è alternativa alla valutazione degli stessi titoli ai sensi del punto 1).

 

(1) Il punteggio da prendere in considerazione è quello complessivo con il quale il docente è stato incluso nella graduatoria generale di merito o nell'elenco degli abilitati. (*)

(*) Avvertenza - Ai candidati che abbiano superato il concorso per esami e titoli avente anche il fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento deve essere valutato il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli (già espresso in centesimi) ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame rapportato in centesimi.

 

 

ALLEGATO B

TABELLA Dl VALUTAZIONE DEI TITOLI PER I DOCENTI

DI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA

 

     I - Titoli culturali

     a) Diploma di strumento attinente alla graduatoria:

     con votazione fino a 7/10, punti 6;

     con votazione fino a 9/10, punti 8;

     con votazione fino a 10/10, punti 10;

     con votazione di 10/10 e lode, punti 12.

     b) Altro diploma di strumento, attestato o diploma in didattica della musica, rilasciato da Conservatori statali di musica o da istituti musicali pareggiati, punti 3.

     c) Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria, punti 3.

     d) Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia nazionale di Santa Cecilia per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria o relativo alla musica da camera, punti 1,50.

     e) Laurea che dà accesso all'esame di abilitazione per l'insegnamento di educazione musicale, punti 4.

     f) Laurea diversa da quella che dà accesso all'esame di abilitazione per l'insegnamento di educazione musicale, punti 2.

     g) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado, punti 1.

     h) Superamento delle prove di esame nei concorsi, per titoli ed esami, nei conservatori di musica, relativi allo specifico strumento cui si riferisce la graduatoria; abilitazione all'insegnamento di educazione musicale o di strumento musicale nell'istruzione secondaria di primo grado, punti 6.

     i) Superamento delle prove di esame nei concorsi, per esami e titoli, nei conservatori di musica per strumenti diversi da quello cui si riferisce la graduatoria; abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nell'istruzione secondaria di secondo grado, punti 3.

     Nota alla categoria I:

     Tutti i titoli della presente categoria sono valutabili una sola volta per ciascuna tipologia.

 

     II - Titoli didattici

     a) Per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo nei corsi di sperimentazione musicale nella scuola media per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria, punti 18;

     Per ogni mese o frazione di mese di almeno sedici giorni (fino ad un massimo di punti 18), punti 3.

     b) Per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo nei conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria, punti 9;

     Per ogni mese o frazione di mese di almeno sedici giorni (fino ad un massimo di punti 9), punti 1,50.

     c) Per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo negli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria, punti 6;

     Per ogni mese o frazione di mese di almeno sedici giorni (fino ad un massimo di punti 6), punti 1.

     d) Per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo per l'insegnamento di educazione musicale nella scuola media, punti 4,5;

     Per ogni mese o frazione di mese di almeno sedici giorni (fino ad un massimo di punti 4,50), punti 0,75.

     e) Per il servizio prestato in qualità di docente di strumento nei corsi di cui all'art. 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, punti 3,50.

     Nota alla categoria II:

     Si valuta come anno intero il periodo di servizio di almeno centottanta giorni.

     Vanno valutati tutti i periodi di servizio che a norma delle vigenti disposizioni sono considerati come effettivo servizio.

     Nel caso di servizi diversi prestati contemporaneamente si attribuisce il punteggio più favorevole.

 

     III - Titoli artistici

     (fino ad un massimo di punti 66)

     a) Attività concertistica solistica in complessi di musica da camera (dal duo in poi) per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria, da punti 1 a punti 2;

     Per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria, da punti 0,5 a punti 1.

     b) Attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre lirico-sinfoniche svolta in ciascun anno solare, da punti 1 a punti 6.

     c) 1°, 2°, 3° premio in concorsi nazionali od internazionali (per ciascun esito) da punti 1 a punti 3.

     d) Idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di enti lirici o orchestre riconosciute (per ciascuna idoneità e fino ad un massimo di punti 6), da punti 1 a punti 3.

     e) Composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale, metodologico o relative alla didattica strumentale (per ciascun titolo e fino ad un massimo di punti 6), da punti 0,5 a punti 1.

     f) Corsi di perfezionamento in qualità di allievi effettivi relativi allo strumento cui si riferisce la graduatoria, da punti 1 a punti 2;

     Per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria, da punti 0,5 a punti 1.

     g) Altre attività musicali documentate (per ciascun titolo), da punti 0,2 a punti 1.

     Note alla categoria III:

     Tutti i titoli della presente categoria debbono essere valutati in ragione della loro rilevanza.

     Ogni attività deve essere adeguatamente documentata e deve essere fornita la prova che essa sia stata effettivamente svolta.

     Non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa.

     Le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo dei singoli interessati, non sono valutabili.

 

 

ALLEGATO C

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER I

RESPONSABILI AMMINISTRATIVI DELLA SCUOLA

 

     (Approvata con decreto ministeriale n. 292 del 7 maggio 1997).

 

     Avvertenze

     A - Il servizio prestato nei precorsi profili professionali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 588/1985 e nelle precorse qualifiche del personale non docente di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1974 è equiparato al servizio prestato nei corrispondenti attuali profili del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale della scuola.

     B - Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate il punteggio è ridotto alla metà. La relativa certificazione deve contenere specifica indicazione del versamento dei relativi contributi previdenziali.

     C - Il servizio militare prestato in costanza del rapporto di impiego statale è a tutti i fini equiparato a tale servizio statale.

     Il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego statale è valutato come "altro servizio prestato alle dipendenze dello Stato". Il servizio prestato dal personale scolastico all'estero, certificato dalle competenti autorità, è equiparato al servizio prestato nel territorio della Repubblica.

     D - Sono da intendersi servizi prestati in scuole statali anche quelli resi in tali scuole come dipendenti da comuni o da province, limitatamente a quel personale che i predetti enti siano tenuti per legge a fornire alle singole scuole.

     E - Il servizio deve essere documentato da un certificato rilasciato dalle autorità competenti da cui risultino la qualifica rivestita, la carriera o il profilo di appartenenza e la durata del servizio. I certificati in parola devono specificare se il rapporto di servizio sia o meno cessato e, nel primo caso, se esso abbia dato luogo a trattamento di pensione. Tale circostanza può, altresì, essere oggetto di dichiarazione resa sotto la propria responsabilità del candidato, il quale comunque deve dichiarare se gode o meno di altri trattamenti pensionistici.

     F - La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza.

     G - Ai fini della presente tabella di valutazione dei titoli si intende anno di servizio:

     1) il servizio a tempo determinato (o di supplente) con nomina da parte dei provveditori agli studi prestato fino alla scadenza prevista per la nomina medesima;

     2) il servizio a tempo determinato o di supplente prestato nel medesimo anno scolastico, anche in modo non continuativo, da non meno di centottanta giorni a trecentosessanta giorni;

     3) trecentosessanta giorni di servizio anche non continuativo prestato con contratto a tempo determinato (o in qualità di supplente) nel corso di diversi anni scolastici (in misura inferiore ai centottanta giorni nel medesimo anno scolastico). L'eventuale residua frazione superiore a giorni centottanta (6 mesi) si considera intero anno.

     Titoli di cultura (si valuta un solo titolo tra quelli complessivamente indicati al punto 1 e al punto 2)

     1 - Laurea specifica: giurisprudenza; economia e commercio; economia bancaria; laurea attinente alle scienze e tecniche amministrative o commerciali o economico-aziendali o finanziarie oppure laurea in discipline non specifiche, punti da 10 a 14 definiti come segue:

     media della valutazione rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi che saranno aggiunti ai punteggi sottoindicati) media del 6 punti 10; media del 7 punti 11; media dell'8 punti 12; media del 9 punti 13; media del 10 punti 14.

     Il medesimo punteggio deve essere assegnato ai titoli di specializzazione: diploma conseguito al termine di corsi statali di perfezionamento e specializzazione (post secondario); corsi di formazione professionale regionale di secondo livello (riservati ai diplomati) rilasciato al termine dei corsi svolti in regime di convenzione ed attinenti alle discipline amministrativo-contabili e di durata non inferiore a 600 ore; diploma universitario relativo a corsi specifici.

     2 - Titoli di studio richiesti per l'accesso ai ruoli di coordinatore amministrativo della scuola (decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588, e successive integrazioni e modificazioni) e titoli di studio richiesti per l'accesso ai ruoli di segretario della scuola (art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420): diploma di maturità oppure diploma di qualifica specifico (segretario d'azienda; addetto alla segreteria d'azienda, contabile d'azienda; addetto alla contabilità d'azienda).

     Punti da 6 a 10 definiti come segue:

     a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi) escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta.

     Per quanto concerne i titoli di studio il cui punteggio non sia espresso in decimi, tale punteggio deve essere rapportato a 10;

     b) nel caso di titoli espressi in giudizi si attribuirà il seguente punteggio: sufficiente, punti 6; buono, punti 7,50; distinto, punti 8,50; ottimo, punti 10.

     I titoli di cui al presente punto 2) sono aumentati di punti 4 qualora il candidato abbia prodotto anche uno dei titoli di cui al precedente punto 1).

     I punteggi di cui al punto 1 e al punto 2 non si sommano fra loro; si valuta solamente il punteggio più favorevole, tenuto conto anche di quanto stabilito al precedente capoverso.

     3 - Per una ulteriore laurea o un ulteriore titolo di specializzazione (v. precedente punto 1): punti 4 (si valuta un solo titolo ulteriore).

     4 - Per un ulteriore titolo fra quelli indicati al precedente punto 2) (si valuta un solo titolo ulteriore): punti 2.

     5 - Idoneità conseguita nel concorso ordinario, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli dei coordinatori amministrativi o della precorsa qualifica dei segretari della scuola (si valuta una sola idoneità): punti 4.

     6 - Idoneità conseguita in un secondo concorso di cui al punto precedente o idoneità conseguita nel concorso riservato, per esami, per il passaggio alla quinta qualifica funzionale (art. 13 decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1974) (si valuta una sola idoneità): punti 2.

     7 - Idoneità in concorso pubblico, per esami, per posti di ruolo delle carriere di concetto bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali (si valuta una sola idoneità): punti 1.

     8 - Attestato di formazione professionale per i servizi meccanografici rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, oppure per attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includono anche una o più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici" (si valuta un solo titolo): punti 0,50.

     Titoli di servizio

     9 - Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo nelle scuole o istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato.

     Per ogni anno o residua frazione superiore a 6 mesi: punti 2.

     10 - Servizio prestato in qualità di assistente amministrativo, di assistente tecnico, di cuoco o infermiere nelle scuole o istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato.

     Per ogni anno o residua frazione superiore a 6 mesi: punti 1.

     Il servizio prestato ai sensi dell'art. 7 della legge 6 ottobre 1988, n. 426, e dell'art. 582 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in sostituzione del coordinatore o responsabile amministrativo assente è considerato come servizio di responsabile amministrativo o di assistente amministrativo secondo il computo più favorevole al candidato evitando ogni duplicazione di valutazione del medesimo periodo.

     11 - Altro servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici territoriali ivi compreso ogni altro tipo di servizio scolastico.

     Per ogni anno o residua frazione superiore a 6 mesi: punti 0,50.