Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 03/10/1997 |
Numero: | 387 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le commissioni per l'esame di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate con decreto del rettore dell'università sede amministrativa del corso e sono composte da docenti di [...] |
Art. 2. 1. Il titolo di dottore di ricerca è conferito dal rettore dell'università sede amministrativa del corso di dottorato, previo superamento dell'esame finale. La commissione giudicatrice, nominata [...] |
Art. 3. 1. La tesi finale, redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del collegio dei docenti, è presentata all'università sede d'esame. |
Art. 4. 1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale; l'università sede d'esame, a richiesta degli interessati, ne certifica il conseguimento. [...] |
Art. 5. 1. Le commissioni giudicatrici sono convocate dal rettore non oltre il sessantesimo giorno successivo alla conclusione del corso di dottorato e sono tenute a concludere improrogabilmente le [...] |
Art. 6. 1. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei docenti, ammette il candidato agli esami previsti per il [...] |
Art. 7. 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, la procedura per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, già determinata dall'articolo 73 del decreto del Presidente della [...] |
Art. 8. 1. Sono abrogati il comma secondo dell'articolo 71, nonché i commi primo, secondo, quinto e sesto dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. |
§ 57.7.496 - D.P.R. 3 ottobre 1997, n. 387. [1]
Regolamento recante disciplina delle procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca
(G.U. 7 novembre 1997, n. 260)
1. Le commissioni per l'esame di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate con decreto del rettore dell'università sede amministrativa del corso e sono composte da docenti di ruolo, anche di altri atenei, italiani e stranieri, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il corso. Per quanto non disposto dall'articolo 71 del
1. Il titolo di dottore di ricerca è conferito dal rettore dell'università sede amministrativa del corso di dottorato, previo superamento dell'esame finale. La commissione giudicatrice, nominata dallo stesso rettore, è composta da tre professori, di cui due ordinari e un associato, che non siano componenti del collegio dei docenti, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari attinenti al dottorato. La commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali la commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.
1. La tesi finale, redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del collegio dei docenti, è presentata all'università sede d'esame.
1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale; l'università sede d'esame, a richiesta degli interessati, ne certifica il conseguimento. Successivamente al rilascio del titolo, l'università medesima cura il deposito di copia della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
1. Le commissioni giudicatrici sono convocate dal rettore non oltre il sessantesimo giorno successivo alla conclusione del corso di dottorato e sono tenute a concludere improrogabilmente le valutazioni entro i successivi due mesi. Le eventuali dimissioni dei componenti delle commissioni, adeguatamente motivate, acquistano efficacia all'atto dell'accoglimento da parte del rettore.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che la commissione abbia concluso i suoi lavori, essa decade e il rettore nomina una nuova commissione, con esclusione dei componenti decaduti.
3. Le università assicurano la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.
1. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei docenti, ammette il candidato agli esami previsti per il ciclo successivo, anche in altra sede in caso di mancata attivazione del corso.
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, la procedura per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, già determinata dall'articolo 73 del
1. Sono abrogati il comma secondo dell'articolo 71, nonché i commi primo, secondo, quinto e sesto dell'articolo 73 del
[1] Abrogato dall'art. 8 del