§ 57.7.441 - D.P.R. 25 giugno 1983, n. 345.
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 20 aprile 1983 concernente il personale della scuola di ogni ordine e grado.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:25/06/1983
Numero:345


Sommario
Articolo 1.      Sono emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 20 aprile 1983 nel testo annesso al presente decreto.
Articolo 2.      L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto viene valutato in lire 651 miliardi per l'anno finanziario 1983, in lire 1.488 miliardi per l'anno finanziario 1984 e in lire 1.860 [...]
Art. 1.      La disciplina del presente accordo si applica al personale ispettivo tecnico periferico, direttivo, docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, [...]
Art. 2.      Al personale di cui al precedente art. 1 competono i seguenti stipendi lordi annui iniziali:
Art. 3.      Con la stessa decorrenza di cui al precedente art. 1, al personale della soppressa carriera di concetto di segreteria di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 [...]
Art. 4.      Fermo restando quanto previsto in materia di inquadramenti giuridici dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 e dai decreti del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271 e 23 agosto 1981, n. [...]
Art. 5.      Con la stessa decorrenza di cui al precedente art. 1, l'indennità di cui all'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è rideterminata nella misura unica di L. 2.000.000 annue lorde.
Art. 6.      Nei casi di passaggio a qualifica funzionale o a livello retributivo superiori, al personale interessato, ivi compreso quello nominato nel nuovo ruolo successivamente al 1° febbraio 1981, è [...]
Art. 7.      I miglioramenti economici risultanti dalla differenza fra il trattamento economico determinato ai sensi del precedente art. 2, sulla base dell'anzianità tabellare posseduta al 1° gennaio 1983, e [...]
Art. 8.      Limitatamente ai casi di sostituzione di docenti assenti, previsti dall'art. 17 della legge 20 maggio 1982, n. 270, il trattamento economico per le prestazioni rese oltre il normale orario di [...]
Art. 9.      Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione delle presenti norme hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato, [...]
Art. 10.      Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disciplina, con decreto del Ministro per la funzione pubblica sarà istituita una commissione per lo studio di forme di progressione economica [...]
Art. 11.      Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.


§ 57.7.441 - D.P.R. 25 giugno 1983, n. 345.

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 20 aprile 1983 concernente il personale della scuola di ogni ordine e grado.

(G.U. 20 luglio 1983, n. 197, S.O.)

 

     Articolo 1.

     Sono emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 20 aprile 1983 nel testo annesso al presente decreto.

 

          Articolo 2.

     L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto viene valutato in lire 651 miliardi per l'anno finanziario 1983, in lire 1.488 miliardi per l'anno finanziario 1984 e in lire 1.860 miliardi per l'anno finanziario 1985.

     All'onere relativo all'anno 1983 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, utilizzando l'apposita voce "miglioramenti economici ai pubblici dipendenti"; per gli anni 1984 e 1985 si provvederà in sede di legge finanziaria mediante utilizzo delle disponibilità che per i medesimi anni risultano preordinate nel bilancio pluriennale dello Stato 1983-85 approvato con l'art. 26 della legge 28 aprile 1983, n. 133.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo 20 aprile 1983,

concernente il personale della scuola di ogni ordine e grado

          Art. 1.

     La disciplina del presente accordo si applica al personale ispettivo tecnico periferico, direttivo, docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato, inquadrato nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'art. 46 della legge 11 luglio 1980, n. 312, al personale docente, agli assistenti delle accademie di belle arti, agli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica, ai pianisti accompagnatori dei corsi normali, dei corsi superiori e di perfezionamento dell'Accademia nazionale di danza, ai direttori dei conservatori di musica e delle accademie nazionali, di arte drammatica e di danza e al personale delle soppresse carriere ausiliaria, esecutiva e di concetto delle predette istituzioni, inquadrati nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'art. 66 della legge medesima.

     L'accordo di cui al precedente comma ha decorrenza dal 1° gennaio 1982 ai fini giuridici e dal 1° gennaio 1983 ai fini economici, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 7; esso ha validità fino al 31 giugno 1985.

 

          Art. 2.

     Al personale di cui al precedente art. 1 competono i seguenti stipendi lordi annui iniziali:

     seconda qualifica L. 3.500.000

     terza qualifica L. 3.650.000

     quarta qualifica L. 4.500.000

     quinta qualifica L. 5.600.000

     sesta qualifica L. 5.800.000

     settima qualifica L. 6.650.000

     ottava qualifica L. 7.800.000

     Con le stesse decorrenze e modalità di cui al precedente articolo, agli ispettori tecnici periferici compete lo stipendio annuo lordo iniziale di L. 8.400.000, ferma restando la progressione economica prevista per il personale direttivo della scuola.

     Per il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore delle presenti norme e per il personale che sarà assunto per effetto di concorsi pubblici già indetti alla stessa data o, comunque, immesso in ruolo in applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270 e della legge 25 agosto 1982, n. 604, la progressione economica si sviluppa secondo le modalità previste, rispettivamente, dai decreti del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271 e 23 agosto 1981, n. 507, con riferimento allo stipendio iniziale di livello stabilito dal presente articolo.

     Per il personale che sarà assunto nel periodo di validità contrattuale mediante concorso pubblico indetto dopo la data di entrata in vigore delle presenti norme, e limitatamente a tale periodo di validità, la progressione economica si articola in otto classi biennali del 6% dello stipendio iniziale ed in successivi aumenti biennali del 2,50% computati sull'ultima classe.

     Fino all'approvazione dei profili professionali di cui al successivo art. 4, il personale accudiente di convitto, dopo un anno di effettivo servizio di ruolo, consegue lo stipendio lordo annuo di L. 3.650.000. Resta fermo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271.

     Per il personale non di ruolo e per i docenti di religione restano ferme le disposizioni rispettivamente previste dall'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni.

 

          Art. 3.

     Con la stessa decorrenza di cui al precedente art. 1, al personale della soppressa carriera di concetto di segreteria di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, viene attribuito un aumento periodico computato sullo stipendio in godimento e valutabile ai fini dell'ulteriore progressione economica.

 

          Art. 4.

     Fermo restando quanto previsto in materia di inquadramenti giuridici dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 e dai decreti del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271 e 23 agosto 1981, n. 507, gli inquadramenti derivanti dai profili professionali determinati ai sensi dell'art. 45 della legge medesima avranno decorrenza dalla data di approvazione dei predetti profili.

 

          Art. 5.

     Con la stessa decorrenza di cui al precedente art. 1, l'indennità di cui all'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è rideterminata nella misura unica di L. 2.000.000 annue lorde.

     Per il personale ispettivo tecnico periferico e direttivo di ruolo la predetta indennità è resa pensionabile, è assoggettata ad ogni effetto, in relazione all'anzianità di effettivo espletamento delle predette funzioni anche nella posizione di incaricato, alla medesima disciplina dello stipendio, tranne che ai fini della tredicesima mensilità, e ne subisce in pari misura la progressione, la sospensione, la riduzione o il ritardo. Essa compete anche quando detto personale di ruolo è comandato o collocato in posizione di stato che non comporti l'effettivo esercizio della funzione.

     Al personale di cui al quinto e al sesto comma dell'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312, compete una indennità annua lorda nella misura fissa di L. 2.000.000 nell'ipotesi in cui sostituisce il capo di istituto per assenza o impedimento. Negli altri casi è attribuita con le modalità di cui al citato art. 54.

     I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra le nuove misure derivanti dall'applicazione del presente articolo e quelle vigenti alla data del 31 dicembre 1982 saranno corrisposti con le modalità di cui al successivo art. 7.

 

          Art. 6.

     Nei casi di passaggio a qualifica funzionale o a livello retributivo superiori, al personale interessato, ivi compreso quello nominato nel nuovo ruolo successivamente al 1° febbraio 1981, è attribuito lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica o il nuovo livello, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio maturato per classi o aumenti biennali nella qualifica o livello di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.

     Per il personale proveniente dal ruolo degli accudienti di convitto, con anzianità di effettivo servizio di ruolo non inferiore ad un anno, si fa riferimento allo stipendio iniziale conseguibile nel corrispondente livello al maturare di detta anzianità.

     Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due classi o fra due aumenti biennali dell'ultima classe, il personale interessato è inquadrato nella classe o aumento biennale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detto stipendio. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica.

     I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti norme.

 

          Art. 7.

     I miglioramenti economici risultanti dalla differenza fra il trattamento economico determinato ai sensi del precedente art. 2, sulla base dell'anzianità tabellare posseduta al 1° gennaio 1983, e quello determinato alla stessa data in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271 e 23 agosto 1981, n. 507, sono attribuiti come segue:

     dal 1° gennaio 1983 nella misura del 35 per cento;

     dal 1° gennaio 1984 nella misura di un ulteriore 45 per cento;

     dal 1° gennaio 1985 per l'intero ammontare.

     Gli importi relativi alle classi e agli aumenti biennali di stipendio, maturati successivamente al 1° gennaio 1983, sono aggiunti per intero al trattamento economico come sopra determinato ancorché esso non sia stato corrisposto nella misura intera.

     Nel caso di passaggio ad una qualifica funzionale o livello superiore, intervenuto nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1984, il beneficio spettante con riferimento agli stipendi iniziali delle due qualifiche o livelli verrà corrisposto nell'aliquota vigente al momento in cui si verifica il passaggio.

 

          Art. 8.

     Limitatamente ai casi di sostituzione di docenti assenti, previsti dall'art. 17 della legge 20 maggio 1982, n. 270, il trattamento economico per le prestazioni rese oltre il normale orario di insegnamento stabilito dall'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è pari a quello spettante ai sensi del quarto comma dello stesso art. 88, maggiorato del 20 per cento.

 

          Art. 9.

     Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione delle presenti norme hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.

 

          Art. 10.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disciplina, con decreto del Ministro per la funzione pubblica sarà istituita una commissione per lo studio di forme di progressione economica del personale della scuola, coerenti con le peculiarità del personale medesimo.

     La predetta commissione, presieduta da un Sottosegretario di Stato o, per sua delega, da un dirigente generale, sarà costituita pariteticamente da rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto e dalle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale e da funzionari designati dai Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e del bilancio e della programmazione economica.

 

          Art. 11.

     Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.