§ 57.7.393 - Legge 27 ottobre 1975, n. 608.
Inquadramento giuridico degli insegnanti elementari di ruolo distaccati presso le scuole di polizia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:27/10/1975
Numero:608


Sommario
Art. 1.      Gli insegnanti elementari di ruolo, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, ed in servizio presso le scuole di polizia alla data [...]
Art. 2.      Lo stato giuridico ed il trattamento economico rimangono quelli in vigore per tale categoria di insegnanti nell'amministrazione di provenienza.
Art. 3.      Gli insegnanti elementari, di cui all'art. 1, dovranno frequentare un corso di aggiornamento abilitante della durata di mesi tre, che sarà appositamente programmato dal Ministro per la pubblica [...]
Art. 4.      Gli insegnanti elementari, che intendono essere restituiti nei ruoli di appartenenza, potranno indicare la sede di insegnamento di proprio gradimento.
Art. 5.      La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 57.7.393 - Legge 27 ottobre 1975, n. 608.

Inquadramento giuridico degli insegnanti elementari di ruolo distaccati presso le scuole di polizia.

(G.U. 11 dicembre 1975, n. 326)

 

     Art. 1.

     Gli insegnanti elementari di ruolo, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, ed in servizio presso le scuole di polizia alla data dell'entrata in vigore della legge 11 giugno 1974, n. 253, continueranno a svolgere l'insegnamento di cultura generale e di altre materie svolte fino a tale data.

     Nella determinazione del numero dei docenti, da nominare a norma dell'art. 5 della legge 11 giugno 1974, n. 253, il Ministro per l'interno terrà conto del numero degli insegnanti già in servizio nelle scuole di polizia ai sensi del comma precedente.

 

          Art. 2.

     Lo stato giuridico ed il trattamento economico rimangono quelli in vigore per tale categoria di insegnanti nell'amministrazione di provenienza.

 

          Art. 3.

     Gli insegnanti elementari, di cui all'art. 1, dovranno frequentare un corso di aggiornamento abilitante della durata di mesi tre, che sarà appositamente programmato dal Ministro per la pubblica istruzione di intesa con il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione. Alle spese occorrenti provvederà il Ministero della pubblica istruzione con i propri fondi di bilancio.

 

          Art. 4.

     Gli insegnanti elementari, che intendono essere restituiti nei ruoli di appartenenza, potranno indicare la sede di insegnamento di proprio gradimento.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.