Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 03/06/1971 |
Numero: | 360 |
Sommario |
Art. 1. Il quarto comma dell'art. 1 della legge 22 gennaio 1971, n. 4, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
§ 57.7.366 - Legge 3 giugno 1971, n. 360.
Provvedimenti per il personale docente delle Università.
(G.U. 17 giugno 1971, n. 152)
Il quarto comma dell'art. 1 della
"Fino all'anno accademico che precederà quello di prima applicazione della riforma dell'ordinamento universitario, agli incaricati di insegnamento ufficiale nelle università e negli istituti di istruzione universitaria per i due anni accademici immediatamente precedenti, l'incarico è prorogato per il successivo anno accademico, a domanda da presentarsi entro il 31 marzo. Per gli assistenti di ruolo è sufficiente che l'incarico sia stato conferito nell'anno accademico precedente. Il disposto di cui al presente comma non si applica agli incarichi attribuiti a professori universitari ordinari, straordinari o aggregati".
Per gli incarichi relativi all'anno accademico 1971-72, il termine per la presentazione della domanda di cui al comma sopra riportato è fissato al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, e per il conferimento degli incarichi non prorogati, gli organi accademici deliberano entro quarantacinque giorni dalla predetta data.
Per l'anno accademico 1971-72, qualora l'insegnamento conferito per incarico venga attribuito ad un professore di ruolo per trasferimento o per chiamata, il professore incaricato è destinato dalla facoltà al raddoppiamento del corso o, col suo consenso, ad altro corso di materia affine, e conserva la retribuzione anche qualora l'incarico risulti, ai sensi delle norme vigenti, in soprannumero rispetto ai corsi da retribuire.
A modifica di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, e fino all'applicazione della riforma dell'ordinamento universitario, all'assistente universitario di ruolo con incarico retribuito di insegnamento ufficiale, il congedo è concesso per un periodo anche superiore ai tre anni accademici.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.