Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 03/02/1971 |
Numero: | 603 |
§ 57.7.364 - D.P.R. 3 febbraio 1971, n. 603. [1]
Modificazioni alle tabelle dei passaggi di presidenza approvate con regio decreto 11 ottobre 1934, n. 2107.
(G.U. 17 agosto 1971, n. 207)
A modifica delle tabelle I e II, annesse al
I presidi degli istituti tecnici agrari, industriali e nautici che abbiano ottenuto il passaggio ad altro tipo di istituto tecnico non possono successivamente ottenere il passaggio ad istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, salvo che provengano da cattedre da cui sia ammesso il passaggio a cattedre dei licei classici, dei licei scientifici e degli istituti magistrali.
E' richiesto, in ogni caso, il possesso della laurea.
[1] Abrogato dall'art. 62 del