Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 22/05/1964 |
Numero: | 379 |
Sommario |
Art. unico. Il secondo e terzo comma dell'art. 19 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, sono sostituiti dal seguente |
§ 57.7.28b - Legge 22 maggio 1964, n. 379. [1]
Modifica all'art. 19 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, per la partecipazione ai concorsi riservati al personale non insegnante degli istituti di istruzione tecnica e professionale.
(G.U. 12 giugno 1964, n. 142).
Il secondo e terzo comma dell'art. 19 della
"Per la partecipazione ai predetti concorsi si prescinde dal limite di età nei confronti del personale di ruolo ordinario, di ruolo speciale transitorio, di ruolo aggiunto e non di ruolo in servizio presso le scuole e gli istituti di istruzione tecnica e professionale. Il Ministero della pubblica istruzione stabilirà le prove di esame e i relativi programmi".
[1] Abrogata dall'art. 1 del