Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 19/01/1963 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. Dopo il primo comma dell'art. 18 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è aggiunto il seguente |
Art. 2. Entro il termine di un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascun interessato a pena di decadenza, presenterà al competente ufficio speciale del [...] |
§ 57.7.27a - Legge 19 gennaio 1963, n. 23. [1]
Norma integrativa dell'art. 18 della legge 28 luglio 1961, n. 831, al fine della compilazione delle graduatorie per il passaggio in ruolo del personale insegnante.
(G.U. 6 febbraio 1963, n. 34).
Dopo il primo comma dell'art. 18 della
“A tale punteggio si aggiungono tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella scuola in cattedra corrispondente. Il servizio prestato in diverso posto d'insegnamento è valutato per metà; in caso di parità di punteggio la precedenza è determinata dall'età".
Entro il termine di un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascun interessato a pena di decadenza, presenterà al competente ufficio speciale del Ministero, ad integrazione della documentazione esibita, i certificati comprovanti il servizio prestato.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 1 del