Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 18/02/1963 |
Numero: | 355 |
Sommario |
Art. 1. Con effetto dal 1° gennaio 1963, l'indennità di studio, istituita per il personale direttivo ed insegnante delle scuole ed istituti d'istruzione elementare, secondaria ed artistica, nonché per [...] |
Art. 2. Dal 1° gennaio al 30 giugno 1963 per il personale di cui al precedente articolo, sarà corrisposta un'ulteriore indennità integrativa nella misura dell'annessa tabella B. |
Art. 3. Nel bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e nello stato di previsione dell'entrata dello Stato per l'esercizio 1962-63 sono introdotte le seguenti variazioni: |
Art. 4. Lo stanziamento di lire 6.000 milioni previsto per l'esercizio 1962-1963 dall'art. 47 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, è ridotto di lire 3.040 milioni. |
Art. 5. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63, si provvede con le disponibilità di cui ai precedenti articoli 3 e 4, con quelle derivanti dalla applicazione [...] |
§ 57.7.276 - Legge 18 febbraio 1963, n. 355. [1]
Nuove misure dell'indennità di studio a decorrere dal 1° gennaio 1963.
(G.U. 2 aprile 1963, n. 89)
Con effetto dal 1° gennaio 1963, l'indennità di studio, istituita per il personale direttivo ed insegnante delle scuole ed istituti d'istruzione elementare, secondaria ed artistica, nonché per gli ispettori scolastici e per il personale direttivo ed educativo dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili statali, è corrisposta agli aventi titolo, a norma delle disposizioni vigenti, nelle misure lorde mensili stabilite dall'annessa tabella A.
Dal 1° gennaio al 30 giugno 1963 per il personale di cui al precedente articolo, sarà corrisposta un'ulteriore indennità integrativa nella misura dell'annessa tabella B.
Nel bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e nello stato di previsione dell'entrata dello Stato per l'esercizio 1962-63 sono introdotte le seguenti variazioni:
(Omissis).
Lo stanziamento di lire 6.000 milioni previsto per l'esercizio 1962-1963 dall'art. 47 della
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63, si provvede con le disponibilità di cui ai precedenti articoli 3 e 4, con quelle derivanti dalla applicazione del
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.
TABELLE
(Omissis)
[1] Abrogata dall'art. 1 del