Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 14/10/1960 |
Numero: | 1229 |
Sommario |
Art. unico. Il numero 3° della tabella di valutazione dei titoli nei concorsi a cattedre negli Istituti medi di istruzione, allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132, è modificato come segue: |
§ 57.7.233 - Legge 14 ottobre 1960, n. 1229.
Valutazione dell'insegnamento prestato nelle scuole elementari ai fini dei concorsi a cattedre e degli incarichi annuali nelle scuole od istituti di istruzione secondaria.
(G.U. 3 novembre 1960, n. 270)
Il numero 3° della tabella di valutazione dei titoli nei concorsi a cattedre negli Istituti medi di istruzione, allegata alla
Al paragrafo A) è aggiunta la seguente lettera:
"e) insegnamento di ruolo e non di ruolo prestato, dopo il compimento del 24° anno di età, in scuole elementari che abbiano il riconoscimento legale degli studi".
Il paragrafo B) è abrogato;
Dopo il primo comma del paragrafo D) è aggiunto il seguente:
"Per qualifiche identiche o equivalenti, riportate nell'ultimo triennio di insegnamento in scuole elementari che abbiano il riconoscimento legale degli studi, è attribuito un punteggio pari ai due terzi di quello previsto dal presente paragrafo D), per l'insegnamento negli Istituti medi, salva l'eventualità di concorsi specifici a cattedre di pedagogia, nel qual caso la qualifica sarà valutata per intero".
L'ultimo comma del paragrafo D) è sostituito dal seguente:
"Gli anni di insegnamento prestato con qualifica inferiore a "sufficiente" non sono computati agli effetti del punteggio dei titoli didattici di cui al paragrafo A)".