Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 01/08/1960 |
Numero: | 853 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 12 della legge 13 marzo 1958, n. 165, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. E' ridotto a 145 il numero dei posti di vice rettore aggiunto di 3 |
Art. 3. Nella prima applicazione della presente legge, che avrà efficacia dal 1° luglio 1961, l'inquadramento del personale di cui all'art. 1 si effettua per quanto concerne i rettori e le direttrici, i [...] |
§ 57.7.231 - Legge 1 agosto 1960, n. 853. [1]
Parificazione del trattamento di carriera del personale direttivo dei convitti nazionali a quello del personale direttivo degli educandati femminili statali.
(G.U. 24 agosto 1960, n. 206)
L'art. 12 della
"(Personale direttivo degli educandati femminili statali e dei convitti nazionali).
Alle direttrici degli educandati femminili statali e ai rettori dei convitti nazionali è attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per i presidi di prima categoria.
Alle vice direttrici e ai vice rettori degli istituti di cui al precedente comma è attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per i presidi di seconda categoria.
Ai vice rettori aggiunti dei convitti nazionali è attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per i professori di ruolo B".
E' ridotto a 145 il numero dei posti di vice rettore aggiunto di 3a classe nei convitti nazionali di cui al
Nella prima applicazione della presente legge, che avrà efficacia dal 1° luglio 1961, l'inquadramento del personale di cui all'art. 1 si effettua per quanto concerne i rettori e le direttrici, i vice rettori e le vice direttrici secondo le norme previste dall'art. 25 della
[1] Abrogata dall'art. 1 del