§ 57.7.231 - Legge 1 agosto 1960, n. 853.
Parificazione del trattamento di carriera del personale direttivo dei convitti nazionali a quello del personale direttivo degli educandati [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:01/08/1960
Numero:853


Sommario
Art. 1.      L'art. 12 della legge 13 marzo 1958, n. 165, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      E' ridotto a 145 il numero dei posti di vice rettore aggiunto di 3
Art. 3.      Nella prima applicazione della presente legge, che avrà efficacia dal 1° luglio 1961, l'inquadramento del personale di cui all'art. 1 si effettua per quanto concerne i rettori e le direttrici, i [...]


§ 57.7.231 - Legge 1 agosto 1960, n. 853. [1]

Parificazione del trattamento di carriera del personale direttivo dei convitti nazionali a quello del personale direttivo degli educandati femminili statali.

(G.U. 24 agosto 1960, n. 206)

 

     Art. 1.

     L'art. 12 della legge 13 marzo 1958, n. 165, è sostituito dal seguente:

     "(Personale direttivo degli educandati femminili statali e dei convitti nazionali).

     Alle direttrici degli educandati femminili statali e ai rettori dei convitti nazionali è attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per i presidi di prima categoria.

     Alle vice direttrici e ai vice rettori degli istituti di cui al precedente comma è attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per i presidi di seconda categoria.

     Ai vice rettori aggiunti dei convitti nazionali è attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per i professori di ruolo B".

 

          Art. 2.

     E' ridotto a 145 il numero dei posti di vice rettore aggiunto di 3a classe nei convitti nazionali di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1065, al quadro 13-c annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al quadro 13-b annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 3.

     Nella prima applicazione della presente legge, che avrà efficacia dal 1° luglio 1961, l'inquadramento del personale di cui all'art. 1 si effettua per quanto concerne i rettori e le direttrici, i vice rettori e le vice direttrici secondo le norme previste dall'art. 25 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per l'inquadramento del personale direttivo degli Istituti d'istruzione secondaria di prima e seconda categoria, e per quanto concerne i vice rettori aggiunti secondo le norme previste dagli articoli 19 e 20 della medesima legge per gli insegnanti straordinari e ordinari di ruolo B degli Istituti d'istruzione secondaria.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.