§ 57.7.188 - Legge 12 febbraio 1957, n. 46.
Ricostruzione della carriera e della pensione agli insegnanti di lingua straniera.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:12/02/1957
Numero:46


Sommario
Art. 1.      Gli insegnanti elementari e medi di lingua tedesca, già di ruolo, cessati dal servizio dal 1922 al 1930 in seguito alla soppressione delle scuole di lingua tedesca per motivi inerenti alla [...]
Art. 2.      Agli insegnanti elementari e medi, cessati dal servizio nel 1940 in seguito agli accordi italo germanici sulle opzioni, è riconosciuto, agli effetti della carriera e della pensione, il servizio [...]
Art. 3.      Agli insegnanti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 che non abbiano potuto o non possano essere riassunti in ruolo:
Art. 4.      Gli insegnanti o, in caso di morte, i loro aventi causa dovranno presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda al provveditore agli studi di Bolzano, [...]
Art. 5.      Gli effetti economici dei benefici derivanti dalla applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge decorrono dal 1° gennaio 1956, restando esclusa la corresponsione di qualunque [...]
Art. 6.      All'onere di lire 54.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà a carico del fondo di cui al capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del [...]


§ 57.7.188 - Legge 12 febbraio 1957, n. 46. [1]

Ricostruzione della carriera e della pensione agli insegnanti di lingua straniera.

(G.U. 11 marzo 1957, n. 65)

 

     Art. 1.

     Gli insegnanti elementari e medi di lingua tedesca, già di ruolo, cessati dal servizio dal 1922 al 1930 in seguito alla soppressione delle scuole di lingua tedesca per motivi inerenti alla situazione politica del tempo, hanno diritto al riconoscimento - agli effetti della carriera e della pensione - dell'intero periodo intercorso tra la cessazione e la riassunzione in servizio.

     I benefici di cui al precedente comma si applicano anche nei casi in cui i provvedimenti di cancellazione dai ruoli siano stati disposti a domanda del dipendente, il quale abbia voluto sottrarsi in tal modo alla radiazione o ad imposizione di carattere politico; sono pure applicati a coloro che per gli stessi motivi non abbiano accettato la sede loro assegnata o le cui domande di assegnazione di sede non furono accolte perché redatte in lingua tedesca, e che poi furono dichiarati dimissionari, ed infine a coloro che all'atto della cessazione dal servizio si trovavano ancora nel triennio di prova.

 

          Art. 2.

     Agli insegnanti elementari e medi, cessati dal servizio nel 1940 in seguito agli accordi italo germanici sulle opzioni, è riconosciuto, agli effetti della carriera e della pensione, il servizio prestato dal 1940 in poi nei corsi e nelle scuole di lingua tedesca nell'attuale territorio della provincia di Bolzano.

     Per ottenere la valutazione, agli effetti della pensione, del servizio di cui al precedente comma, gli interessati dovranno versare in conto entrate Tesoro un contributo pari al 6 per cento dello stipendio da prendersi a base per la liquidazione della pensione per ogni anno di servizio riconosciuto.

 

          Art. 3.

     Agli insegnanti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 che non abbiano potuto o non possano essere riassunti in ruolo:

     a) per decesso o per invalidità contratta posteriormente alla cessazione del servizio;

     b) per avere superato i limiti di età e di servizio previsti dalle vigenti disposizioni;

     è riconosciuto - sempre agli effetti della carriera e della pensione - l'intero periodo compreso tra la cessazione dal servizio e la data di decesso o di insorgenza delle invalidità per gli insegnanti di cui al punto a) e tra la cessazione dal servizio ed il raggiungimento dei limiti di servizio e di età per gli insegnanti di cui al punto b).

 

          Art. 4.

     Gli insegnanti o, in caso di morte, i loro aventi causa dovranno presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda al provveditore agli studi di Bolzano, se insegnanti elementari, e al Ministero della pubblica istruzione, se ingegnanti medi, al fine del riconoscimento dei benefici di cui alla presente legge.

     Al momento della liquidazione della pensione diretta o di reversibilità da effettuarsi ai sensi della presente legge, si farà luogo al recupero dell'indennità una volta tanto in luogo di pensione, eventualmente corrisposta all'atto della cessazione dal servizio.

 

          Art. 5.

     Gli effetti economici dei benefici derivanti dalla applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge decorrono dal 1° gennaio 1956, restando esclusa la corresponsione di qualunque assegno arretrato per il periodo anteriore alla predetta data.

 

          Art. 6.

     All'onere di lire 54.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà a carico del fondo di cui al capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.