Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 03/05/1955 |
Numero: | 369 |
Sommario |
Art. 1. Per l'anno accademico 1954-55 il termine fissato per le proposte di concorsi a cattedre di Università o di Istituti di istruzione superiore da parte delle Facoltà è [...] |
Art. 2. L'art. 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1262, è abrogato |
Art. 3. La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione |
§ 57.7.16a - Legge 3 maggio 1955, n. 369.
Proroga del termine per le proposte e per il bando di concorsi a cattedre universitarie.
(G.U. 16 maggio 1955, n. 112).
Per l'anno accademico 1954-55 il termine fissato per le proposte di concorsi a cattedre di Università o di Istituti di istruzione superiore da parte delle Facoltà è prorogato fino a dieci giorni dopo la pubblicazione della presente legge e il termine per il bando dei concorsi è prorogato sino al novantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge.
L'art. 2 della
La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.