§ 57.7.161 - Legge 26 febbraio 1955, n. 63.
Conferimento dei posti non ricoperti nei concorsi a cattedre degli Istituti di istruzione media ai candidati che abbiano riportato una votazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:26/02/1955
Numero:63


Sommario
Art. 1.      Nella formazione delle graduatorie dei vincitori nei concorsi a cattedre di insegnamento negli Istituti di istruzione media, banditi con i decreti ministeriali 27 aprile 1951, i posti non [...]
Art. 2.      Ai candidati ai concorsi a cattedre di scuole medie indetti con decreto ministeriale 22 maggio 1953 è consentito presentare i titoli conseguiti nei concorsi indetti con i decreti ministeriali 27 [...]


§ 57.7.161 - Legge 26 febbraio 1955, n. 63.

Conferimento dei posti non ricoperti nei concorsi a cattedre degli Istituti di istruzione media ai candidati che abbiano riportato una votazione complessiva inferiore a 70 centesimi con non meno di 7 decimi nelle prove di esame, e riapertura di termini per presentazione di titoli per i concorsi indetti con decreto ministeriale 22 maggio 1953.

(G.U. 15 marzo 1955, n. 61)

 

     Art. 1.

     Nella formazione delle graduatorie dei vincitori nei concorsi a cattedre di insegnamento negli Istituti di istruzione media, banditi con i decreti ministeriali 27 aprile 1951, i posti non ricoperti per mancanza di candidati che abbiano conseguito la votazione complessiva di 70 centesimi, saranno conferiti in ordine di merito a coloro i quali nei concorsi medesimi abbiano riportato una votazione complessiva inferiore a 70 centesimi con non meno di 7 decimi nelle prove di esame.

 

          Art. 2.

     Ai candidati ai concorsi a cattedre di scuole medie indetti con decreto ministeriale 22 maggio 1953 è consentito presentare i titoli conseguiti nei concorsi indetti con i decreti ministeriali 27 aprile 1951. Tali titoli saranno valutati a norma della tabella allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132, eventualmente anche dopo l'espletamento delle prove orali.