Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 26/02/1955 |
Numero: | 63 |
Sommario |
Art. 1. Nella formazione delle graduatorie dei vincitori nei concorsi a cattedre di insegnamento negli Istituti di istruzione media, banditi con i decreti ministeriali 27 aprile 1951, i posti non [...] |
Art. 2. Ai candidati ai concorsi a cattedre di scuole medie indetti con decreto ministeriale 22 maggio 1953 è consentito presentare i titoli conseguiti nei concorsi indetti con i decreti ministeriali 27 [...] |
§ 57.7.161 - Legge 26 febbraio 1955, n. 63.
Conferimento dei posti non ricoperti nei concorsi a cattedre degli Istituti di istruzione media ai candidati che abbiano riportato una votazione complessiva inferiore a 70 centesimi con non meno di 7 decimi nelle prove di esame, e riapertura di termini per presentazione di titoli per i concorsi indetti con decreto ministeriale 22 maggio 1953.
(G.U. 15 marzo 1955, n. 61)
Nella formazione delle graduatorie dei vincitori nei concorsi a cattedre di insegnamento negli Istituti di istruzione media, banditi con i decreti ministeriali 27 aprile 1951, i posti non ricoperti per mancanza di candidati che abbiano conseguito la votazione complessiva di 70 centesimi, saranno conferiti in ordine di merito a coloro i quali nei concorsi medesimi abbiano riportato una votazione complessiva inferiore a 70 centesimi con non meno di 7 decimi nelle prove di esame.
Ai candidati ai concorsi a cattedre di scuole medie indetti con decreto ministeriale 22 maggio 1953 è consentito presentare i titoli conseguiti nei concorsi indetti con i decreti ministeriali 27 aprile 1951. Tali titoli saranno valutati a norma della tabella allegata alla