Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 10/04/1954 |
Numero: | 164 |
Sommario |
Art. 1. Il ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo delle scuole elementari, stabilito col decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, è modificato come appresso, in base al numero dei [...] |
Art. 2. Il personale direttivo attualmente inquadrato nel grado 8° ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, è collocato nel grado 7° secondo l'ordine di anzianità e con l'attribuzione [...] |
Art. 3. Alla maggiore spesa derivante dalla presente legge si farà fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 29 e 34 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione [...] |
Art. 4. La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1952. |
§ 57.7.143 - Legge 10 aprile 1954, n. 164.
Ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo per le scuole elementari.
(G.U. 10 maggio 1954, n. 106)
Il ruolo organico del personale direttivo ed ispettivo delle scuole elementari, stabilito col
Grado |
Qualifica |
Posti |
6° |
Ispettori scolastici |
n. 281 |
7°-8° |
Direttori didattici |
n. 2121 |
|
|
n. 2402 |
Ai direttori didattici durante il periodo di prova è attribuito lo stipendio massimo del grado 8°.
Superato il periodo di prova sono promossi al grado 7°.
Gli ispettori scolastici sono iscritti nel ruolo al grado 6°.
Al grado di ispettore scolastico sono promossi, per merito comparativo, i direttori didattici di grado 7° che abbiano almeno quattro anni di anzianità in questo grado.
Il personale direttivo attualmente inquadrato nel grado 8° ai sensi del
A detto personale, ai fini della promozione al grado di ispettore scolastico, viene computata l'anzianità di servizio acquisita nei gradi precedenti, compreso il periodo di prova.
Il personale ispettivo attualmente inquadrato nel grado 7° ai sensi del
Alla maggiore spesa derivante dalla presente legge si farà fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 29 e 34 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1953-54.
La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1952.