Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 22/03/1952 |
Numero: | 203 |
Sommario |
Art. unico. Agli effetti della carriera e dello stipendio dei professori di ruolo negli istituti o scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e degli istitutori dei convitti [...] |
§ 57.7.129 - Legge 22 marzo 1952, n. 203. [1]
Riconoscimento del servizio prestato nella scuola elementare ai fini della carriera nelle scuole medie.
(G.U. 11 aprile 1952, n. 87)
Agli effetti della carriera e dello stipendio dei professori di ruolo negli istituti o scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e degli istitutori dei convitti nazionali, è riconosciuto in ragione della metà su un massimo di dieci anni il servizio prestato in qualunque tempo, anche se interrotto, nel ruolo insegnante o direttivo dei maestri elementari o in altri ruoli di insegnamento di gruppo B.
Il riconoscimento di cui al comma precedente è disposto a favore dei professori in attività di servizio che abbiano conseguito o conseguano la nomina ad ordinario e degli istitutori che abbiano conseguito la nomina a stabile.
[1] Abrogata dall'art. 1 del