§ 57.7.121 - Legge 7 giugno 1951, n. 500.
Collocamento a riposo del personale direttivo e insegnante degli istituti secondari e di istruzione artistica di ogni ordine e grado.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:07/06/1951
Numero:500


Sommario
Art. unico.      I presidi, i direttori e gli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria di ogni ordine e grado, nonché i direttori e gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, sono collocati [...]


§ 57.7.121 - Legge 7 giugno 1951, n. 500. [1]

Collocamento a riposo del personale direttivo e insegnante degli istituti secondari e di istruzione artistica di ogni ordine e grado.

(G.U. 10 luglio 1951, n. 155)

 

     Art. unico.

     I presidi, i direttori e gli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria di ogni ordine e grado, nonché i direttori e gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, sono collocati a riposo al termine dell'anno scolastico in cui compiono il 70° anno di età.

     Gli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1346, sono abrogati.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.