Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 07/06/1951 |
Numero: | 500 |
Sommario |
Art. unico. I presidi, i direttori e gli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria di ogni ordine e grado, nonché i direttori e gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, sono collocati [...] |
§ 57.7.121 - Legge 7 giugno 1951, n. 500. [1]
Collocamento a riposo del personale direttivo e insegnante degli istituti secondari e di istruzione artistica di ogni ordine e grado.
(G.U. 10 luglio 1951, n. 155)
I presidi, i direttori e gli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria di ogni ordine e grado, nonché i direttori e gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, sono collocati a riposo al termine dell'anno scolastico in cui compiono il 70° anno di età.
Gli articoli 2 e 3 del regio
[1] Abrogata dall'art. 1 del