§ 57.7.11i - Legge 24 dicembre 1951, n. 1634.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, concernente: Costituzione di ruoli speciali transitori per gli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:24/12/1951
Numero:1634


Sommario
Art. unico.      Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, è ratificato con le seguenti modificazioni


§ 57.7.11i - Legge 24 dicembre 1951, n. 1634. [1]

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, concernente: Costituzione di ruoli speciali transitori per gli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica, di avviamento professionale ed elementare.

(G.U. 24 dicembre 1951, n. 27)

 

 

     Art. unico.

     Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, è ratificato con le seguenti modificazioni:

     Art. 5. Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

     "Se essi passano nel ruolo ordinario per effetto di concorso dopo compiuto il triennio, conseguono il passaggio definitivo nel nuovo ruolo dopo un anno di prova, mentre se vi passano durante il triennio, completano nel nuovo ruolo il periodo triennale di prova".

     Al secondo comma, le parole: "che nel triennio di prova non conseguano" sono sostituite dalle seguenti: "che nelle due sessioni di esami di abilitazione immediatamente successive alla loro ammissione nel ruolo speciale transitorio non conseguano...".

     Dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

     "Gli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori degli istituti di istruzione artistica, qualora siano nominati a posti relativi ad insegnamenti diversi da quelli da essi tenuti quali insegnanti di ruolo, oppure da essi tenuti per incarico nel quinquennio scolastico 1943 - 44 / 1947 - 48 e per il numero di anni prescritti per aver diritto a partecipare al concorso a posti di ruolo speciale transitorio, dovranno sostenere, entro il triennio della nomina, invece dell'esame di abilitazione previsto dal comma precedente per gli insegnanti delle scuole secondarie, un apposito esame secondo le norme che saranno stabilite dal Ministero della pubblica istruzione.

     "Coloro che non supereranno tale esame cesseranno di far parte del ruolo speciale transitorio e, se precedentemente alla nomina in detto ruolo erano insegnanti di ruolo in istituti di istruzione artistica, saranno restituiti al ruolo da cui provengono".

     Art. 6. Il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Per la destinazione dei professori di ruolo speciale transitorio ad una delle sedi comprese nell'art. 14 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, si applicano le disposizioni del decreto stesso, le quali avranno effetto, sia per le cattedre di ruolo ordinario, sia per i posti di ruolo transitorio, a partire dai trasferimenti che saranno disposti con decorrenza 1° ottobre 1952".

     Art. 8. Al primo comma sono soppresse le parole: "con riferimento però agli stipendi del solo grado iniziale".

     Art. 13. Sono aggiunti i seguenti commi:

     "I maestri di cui al secondo comma cessano di appartenere al ruolo speciale transitorio al momento in cui essi vengono nominati nel ruolo organico per effetto del risultato ottenuto nei concorsi magistrali indetti nel 1947; tuttavia essi, qualora rinuncino alla nomina nel ruolo organico, possono chiedere di essere reiscritti nella graduatoria del ruolo speciale transitorio, al posto che sarebbe loro spettato in base ai titoli per la iscrizione normale nel ruolo stesso.

     "Nei posti di ruolo speciale transitorio che si rendono disponibili nelle singole provincie a seguito della assunzione nel ruolo organico dei maestri di cui al secondo comma, è disposta via via l'assunzione di altrettanti aspiranti secondo la rispettiva graduatoria. I provvedimenti di assunzione non possono in ogni caso avere decorrenza anteriore al 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".

     Art. 14. E' aggiunto il seguente comma.

     "L'insegnante che abbia superato con esito favorevole il periodo di prova in un concorso magistrale indetto dal Ministero, dal provveditore agli studi, da un Governo regionale o da un Comune già dotato della autonomia scolastica, abbia riportato nelle singole prove una votazione non inferiore ai sei decimi, anzichè essere confermato nel ruolo speciale transitorio, è iscritto nel ruolo organico con qualifica di ordinario e collocato nel grado iniziale. Se la predetta votazione è stata ottenuta dopo avere avuto la conferma nel ruolo speciale transitorio, l'insegnante è iscritto nel ruolo organico con la qualifica di ordinario a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data del concorso al quale ha partecipato, e il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio dopo la conferma verrà valutato come servizio di ruolo organico".

     Art. 14 bis (nuovo). "Il maestro di ruolo speciale transitorio che venga comunque assunto nel ruolo organico durante il periodo di prova, è iscritto nel ruolo organico con la qualifica di straordinario e il periodo di prova già compiuto nel ruolo speciale transitorio verrà ritenuto valido ai fini del compimento del periodo di straordinariato nel ruolo organico.

     "Il maestro che all'atto dell'assunzione nel ruolo organico sia stato già confermato nel ruolo speciale transitorio, è iscritto nel ruolo organico con la qualifica di ordinario e il servizio da lui prestato nel ruolo speciale transitorio dopo la conferma verrà valutato come servizio di maestro ordinario.

     "Il maestro di ruolo speciale transitorio qualora sia comunque assunto nel ruolo organico, conserva a titolo di assegno personale utile a pensione, da riassorbire nei successivi aumenti di stipendio nel grado e per promozioni, l'eccedenza eventuale dell'importo dello stipendio base goduto nel ruolo speciale transitorio sull'importo dello stipendio iniziale in vigore per il grado conseguito nel ruolo organico".

     Art. 20. Al primo comma sono soppresse le parole: "in relazione al numero degli inscritti in detti ruoli transitori che per qualsiasi causa cesseranno di appartenere agli stessi, nonchè...".


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.