Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 07/05/1948 |
Numero: | 1128 |
Sommario |
Art. 1. Anche al personale insegnante e direttivo, di ruolo e non di ruolo, delle scuole di ogni ordine e grado, che non sia già compreso nelle disposizioni del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. [...] |
Art. 2. Le tabelle che stabiliscono la misura delle indennità previste dal precedente articolo verranno approvate con apposito provvedimento legislativo. |
Art. 3. Le predette indennità avranno decorrenza dal 1° luglio 1948. |
§ 57.7.92 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1128. [1]
Attribuzione dell'indennità di studio, di carica e di lavoro straordinario al personale direttivo ed insegnante degli istituti e scuole governative di ogni ordine e grado.
(G.U. 2 settembre 1948, n. 204)
Anche al personale insegnante e direttivo, di ruolo e non di ruolo, delle scuole di ogni ordine e grado, che non sia già compreso nelle disposizioni del
Al personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado di cui al comma precedente è attribuita anche un'indennità di carica.
Le tabelle che stabiliscono la misura delle indennità previste dal precedente articolo verranno approvate con apposito provvedimento legislativo.
Le predette indennità avranno decorrenza dal 1° luglio 1948.
[1] Ratificato dalla