§ 57.7.92 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1128.
Attribuzione dell'indennità di studio, di carica e di lavoro straordinario al personale direttivo ed insegnante degli istituti e scuole [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:07/05/1948
Numero:1128


Sommario
Art. 1.      Anche al personale insegnante e direttivo, di ruolo e non di ruolo, delle scuole di ogni ordine e grado, che non sia già compreso nelle disposizioni del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. [...]
Art. 2.      Le tabelle che stabiliscono la misura delle indennità previste dal precedente articolo verranno approvate con apposito provvedimento legislativo.
Art. 3.      Le predette indennità avranno decorrenza dal 1° luglio 1948.


§ 57.7.92 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1128. [1]

Attribuzione dell'indennità di studio, di carica e di lavoro straordinario al personale direttivo ed insegnante degli istituti e scuole governative di ogni ordine e grado.

(G.U. 2 settembre 1948, n. 204)

 

     Art. 1.

     Anche al personale insegnante e direttivo, di ruolo e non di ruolo, delle scuole di ogni ordine e grado, che non sia già compreso nelle disposizioni del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240, è attribuita un'indennità di studio e di lavoro straordinario.

     Al personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado di cui al comma precedente è attribuita anche un'indennità di carica.

 

          Art. 2.

     Le tabelle che stabiliscono la misura delle indennità previste dal precedente articolo verranno approvate con apposito provvedimento legislativo.

 

          Art. 3.

     Le predette indennità avranno decorrenza dal 1° luglio 1948.

 


[1]  Ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.