§ 57.7.52 - D.Lgs.C.P.S. 9 ottobre 1946, n. 434.
Adeguamento di taluni premi, compensi, indennità spettanti agli insegnanti elementari per prestazioni post-scolastiche e di tasse di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:09/10/1946
Numero:434


Sommario
Art. 1.      L'indennità annua dovuta agli ispettori scolastici titolari di circoscrizioni che comprendono almeno un Comune avente più di 100.000 abitanti, in conformità a quanto è disposto dall'art. 12 del [...]
Art. 2.      Il compenso ai maestri elementari incaricati di prestare servizio, senza essere dispensati dall'insegnamento, presso gli uffici degli ispettori scolastici titolari di circoscrizioni, a norma [...]
Art. 3.      La retta mensile stabilita dall'art. 130 del regolamento generale sulla istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, che i bambini di famiglie abbienti [...]
Art. 4.      Le tasse scolastiche relative alle scuole magistrali per la preparazione delle insegnanti del grado preparatorio, di cui all'allegato D del regolamento generale, approvato con regio decreto 26 [...]
Art. 5.      La retribuzione annua agli insegnanti incaricati della direzione delle scuole magistrali statali di cui all'allegato A del regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, è ragguagliata ad un decimo [...]
Art. 6.      L'ammontare delle tasse d'iscrizione e di frequenza dei corsi di cultura per maestri elementari, di cui all'art. 400 del regolamento generale sull'istruzione elementare, approvato con regio [...]
Art. 7.      La tassa di ammissione alle scuole di metodo per insegnanti dei sordomuti di cui all'art. 524 del regolamento generale sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. [...]
Art. 8.      Il presente decreto ha effetto dal 1° settembre 1945, fatta eccezione per quanto riguarda le disposizioni contenute negli articoli 4, 6 e 7, la cui decorrenza è fissata dal 1° ottobre 1946.


§ 57.7.52 - D.Lgs.C.P.S. 9 ottobre 1946, n. 434. [1]

Adeguamento di taluni premi, compensi, indennità spettanti agli insegnanti elementari per prestazioni post-scolastiche e di tasse di ammissione e di frequenza a corsi ed istituti.

(G.U. 23 dicembre 1946, n. 292)

 

     Art. 1.

     L'indennità annua dovuta agli ispettori scolastici titolari di circoscrizioni che comprendono almeno un Comune avente più di 100.000 abitanti, in conformità a quanto è disposto dall'art. 12 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, è elevata a L. 6000, e quella dovuta agli ispettori scolastici messi a disposizione dei Provveditori agli studi ai sensi dell'art. 15 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, è elevata a L. 5000.

 

          Art. 2.

     Il compenso ai maestri elementari incaricati di prestare servizio, senza essere dispensati dall'insegnamento, presso gli uffici degli ispettori scolastici titolari di circoscrizioni, a norma dell'art. 11 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, è elevato a L. 800 mensili.

     Il medesimo compenso è corrisposto ai maestri che, con l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, e senza essere dispensati dall'insegnamento, prestano servizio presso gli uffici dei direttori didattici preposti alle direzioni di circoli con più di 50 classi.

 

          Art. 3.

     La retta mensile stabilita dall'art. 130 del regolamento generale sulla istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, che i bambini di famiglie abbienti frequentanti le classi del grado preparatorio annesse alle scuole magistrali (già di metodo) sono tenuti a pagare, è elevata a L. 300.

 

          Art. 4.

     Le tasse scolastiche relative alle scuole magistrali per la preparazione delle insegnanti del grado preparatorio, di cui all'allegato D del regolamento generale, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, sono modificate come appresso:

     Immatricolazione L. 200

     Frequenza per ciascun anno di corso L. 400

     Esame di promozione L. 200

     Esame di abilitazione L. 500

     Diploma L. 200

 

          Art. 5.

     La retribuzione annua agli insegnanti incaricati della direzione delle scuole magistrali statali di cui all'allegato A del regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, è ragguagliata ad un decimo dello stipendio iniziale di un preside di scuola media.

 

          Art. 6.

     L'ammontare delle tasse d'iscrizione e di frequenza dei corsi di cultura per maestri elementari, di cui all'art. 400 del regolamento generale sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, non può superare complessivamente le L. 500.

 

          Art. 7.

     La tassa di ammissione alle scuole di metodo per insegnanti dei sordomuti di cui all'art. 524 del regolamento generale sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è elevata a L. 200.

     E' parimenti elevata a L. 200, la tassa del titolo speciale di abilitazione all'insegnamento dei ciechi di cui all'art. 471 del succitato regolamento generale sull'istruzione elementare.

 

          Art. 8.

     Il presente decreto ha effetto dal 1° settembre 1945, fatta eccezione per quanto riguarda le disposizioni contenute negli articoli 4, 6 e 7, la cui decorrenza è fissata dal 1° ottobre 1946.

 


[1]  Ratificato dall'art. unico, L. 21 marzo 1953, n. 190.