§ 57.7.33 - R.D.L. 4 giugno 1944, n. 186 .
Soppressione del divieto per le donne di impartire alcuni insegnamenti e di assumere alcuni uffici direttivi negli istituti d'istruzione media.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:04/06/1944
Numero:186


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in [...]


§ 57.7.33 - R.D.L. 4 giugno 1944, n. 186 [1] .

Soppressione del divieto per le donne di impartire alcuni insegnamenti e di assumere alcuni uffici direttivi negli istituti d'istruzione media.

(G.U. 8 settembre 1944, n. 53)

 

     Art. 1. [2]

     Sono abrogate tutte le disposizioni di leggi e regolamenti che escludono le donne dalla nomina a dirigente od insegnante di istituti medi di istruzione di primo e di secondo grado, e di scuole medie, di istituti medi pareggiati, di Regie scuole o Regi istituti di istruzione media tecnica; dalla nomina ad insegnante di alcune materie nei licei e negli istituti di istruzione tecnica, dagli esami di abilitazione a tali insegnamenti, dai concorsi a tali cattedre, nonché dalla nomina ad assistente nei Regi istituti tecnici industriali e a segretario nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche industriali, commerciali ed agrarie.

     Cessano pertanto di aver vigore i divieti di cui all'art. 12, secondo20 comma, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, all'art. 50, secondo comma, del R. decreto 6 giugno 1925, n. 1084, all'art. 11 del R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, all'art. 6, terzo comma, del R. decreto 28 settembre 1934, n. 1680, all'art. 9, ultimo comma, della legge 1° luglio 1940, n. 899.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

     Il Ministro per la pubblica istruzione, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

 


[1]  Convertito in legge dalla L. 5 maggio 1949, n. 178. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. unico del D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1945, n. 239.