Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 04/06/1944 |
Numero: | 186 |
Sommario |
Art. 1. [2] |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in [...] |
§ 57.7.33 - R.D.L. 4 giugno 1944, n. 186 [1] .
Soppressione del divieto per le donne di impartire alcuni insegnamenti e di assumere alcuni uffici direttivi negli istituti d'istruzione media.
(G.U. 8 settembre 1944, n. 53)
Sono abrogate tutte le disposizioni di leggi e regolamenti che escludono le donne dalla nomina a dirigente od insegnante di istituti medi di istruzione di primo e di secondo grado, e di scuole medie, di istituti medi pareggiati, di Regie scuole o Regi istituti di istruzione media tecnica; dalla nomina ad insegnante di alcune materie nei licei e negli istituti di istruzione tecnica, dagli esami di abilitazione a tali insegnamenti, dai concorsi a tali cattedre, nonché dalla nomina ad assistente nei Regi istituti tecnici industriali e a segretario nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche industriali, commerciali ed agrarie.
Cessano pertanto di aver vigore i divieti di cui all'art. 12, secondo20 comma, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, all'art. 50, secondo comma, del R. decreto 6 giugno 1925, n. 1084, all'art. 11 del R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, all'art. 6, terzo comma, del R. decreto 28 settembre 1934, n. 1680, all'art. 9, ultimo comma, della
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.
Il Ministro per la pubblica istruzione, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
[1] Convertito in legge dalla
[2] Articolo così sostituito dall'art. unico del