§ 57.7.16 - R.D. 18 ottobre 1934, n. 1808.
Disposizioni per la nomina a scelta dei direttori nelle scuole secondarie di avviamento professionale


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:18/10/1934
Numero:1808


Sommario
Art. 1.      La scelta dei direttori delle regie scuole secondarie di avviamento professionale di cui all'art. 10, primo comma, della legge 22 aprile 1932, n. 490, è fatta dal Ministro per l'educazione [...]
Art. 2.      Ogni anno, non più tardi del 30 aprile, il Ministro per l'educazione nazionale forma un elenco dei professori (anche se temporaneamente posti a disposizione di altre amministrazioni o addetti ad [...]
Art. 3.      Coloro i quali aspirano ad essere compresi nell'elenco di cui all'articolo precedente, dovranno farne domanda in carta legale al Ministero dell'educazione nazionale nei termini e nei modi che [...]
Art. 4.      Coloro che nominati ai sensi degli articoli precedenti non accettino la sede loro offerta, perdono titolo alla nomina: per essere compresi nell'elenco dell'anno successivo dovranno ripresentare [...]
Art. 5.      Per la prima applicazione del presente decreto il termine per la formazione dell'elenco degli idonei potrà essere prorogato con l'ordinanza di cui all'art. 3.
Art. 6.      Nella prima applicazione del presente decreto i professori di ruolo attualmente incaricati della direzione di regie scuole secondarie di avviamento professionale che abbiano conseguito [...]
Art. 7.      Nulla è innovato a quanto è disposto dall'art. 2 del regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, circa la facoltà di conferire i posti di direttore per pubblico concorso.
Art. 8.      Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.


§ 57.7.16 - R.D. 18 ottobre 1934, n. 1808. [1]

Disposizioni per la nomina a scelta dei direttori nelle scuole secondarie di avviamento professionale

(G.U. 16 novembre 1934, n. 269)

 

     Art. 1.

     La scelta dei direttori delle regie scuole secondarie di avviamento professionale di cui all'art. 10, primo comma, della legge 22 aprile 1932, n. 490, è fatta dal Ministro per l'educazione nazionale fra i professori ordinari delle scuole stesse inscritti al P.N.F., provveduti di laurea con un quadriennio almeno di anzianità di ordinario, i quali appartengano al ruolo di onore o siano compresi nell'elenco di cui all'articolo seguente.

     Ai posti di direttore possono essere nominate anche le donne nel caso in cui si debba provvedere alla direzione di scuole commerciali con tipo aggiunto industriale femminile; sono nominate soltanto le donne alla direzione di scuole esclusivamente femminili.

 

          Art. 2.

     Ogni anno, non più tardi del 30 aprile, il Ministro per l'educazione nazionale forma un elenco dei professori (anche se temporaneamente posti a disposizione di altre amministrazioni o addetti ad altri uffici), che non siano compresi nel ruolo d'onore e che, trovandosi in possesso delle altre condizioni previste dall'articolo precedente, siano riconosciuti idonei all'ufficio direttivo.

     Nel formare il detto elenco il Ministro avrà riguardo alla condotta politica, all'autorità morale, ai requisiti culturali, didattici, amministrativi dei professori, alla capacità addimostrata in eventuali incarichi direttivi, nonché alle loro benemerenze belliche e nazionali.

 

          Art. 3.

     Coloro i quali aspirano ad essere compresi nell'elenco di cui all'articolo precedente, dovranno farne domanda in carta legale al Ministero dell'educazione nazionale nei termini e nei modi che verranno stabiliti con apposita ordinanza.

 

          Art. 4.

     Coloro che nominati ai sensi degli articoli precedenti non accettino la sede loro offerta, perdono titolo alla nomina: per essere compresi nell'elenco dell'anno successivo dovranno ripresentare la domanda.

 

          Art. 5.

     Per la prima applicazione del presente decreto il termine per la formazione dell'elenco degli idonei potrà essere prorogato con l'ordinanza di cui all'art. 3.

 

          Art. 6.

     Nella prima applicazione del presente decreto i professori di ruolo attualmente incaricati della direzione di regie scuole secondarie di avviamento professionale che abbiano conseguito l'idoneità in un concorso a posti direttivi in base al regio decreto 3 giugno 1924, n. 969, potranno anche essere compresi nell'elenco dei professori di cui all'art. 2 del presente decreto, purché abbiano sette anni almeno di anzianità da ordinario e abbiano tenuto lodevolmente per almeno tre anni scolastici prima della pubblicazione del presente regolamento, l'incarico della direzione delle scuole di avviamento professionale.

 

          Art. 7.

     Nulla è innovato a quanto è disposto dall'art. 2 del regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, circa la facoltà di conferire i posti di direttore per pubblico concorso.

 

          Art. 8.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.

 


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.