Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 05/02/1934 |
Numero: | 461 |
Sommario |
Art. 1. Gli articoli 266 e 267 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtù della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere [...] |
Art. 2. Al primo concorso a posti di direttore didattico, che sarà bandito dopo l'entrata in vigore del presente decreto, saranno ammessi, ferme restando le altre condizioni stabilite dal regolamento, [...] |
Art. 3. Ai maestri e alle maestre che si trovano nelle condizioni fissate dal comma 1° dell'art. 2 del presente decreto, sarà riservato un quinto dei posti maschili ed un quinto dei posti femminili [...] |
Art. 4. Tanto i candidati di cui all'articolo precedente quanto quelli provvisti dell'abilitazione all'ufficio di maestro delle scuole popolari e generali, i quali superino gli esami, ma non possano [...] |
Art. 5. Sono abrogate le disposizioni degli articoli 7 e 8 del regio decreto 17 marzo 1930, n. 727, relative alla formazione di graduatorie provinciali nei concorsi magistrali per le scuole amministrate [...] |
Art. 6. L'art. 5 del presente decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 57.7.14 - R.D. 5 febbraio 1934, n. 461.
Modificazioni alle disposizioni sui concorsi a posti di direttore didattico governativo contenute nel testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione.
(G.U. 31 marzo 1934, n. 76)
Gli articoli 266 e 267 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtù della
Al primo concorso a posti di direttore didattico, che sarà bandito dopo l'entrata in vigore del presente decreto, saranno ammessi, ferme restando le altre condizioni stabilite dal regolamento, anche i maestri sforniti di diploma di abilitazione alla direzione didattica, purchè rivestano la qualità di ex-combattenti o di legionari fiumani, o abbiano partecipato alla marcia su Roma o risultino iscritti al P. N. F. da una data anteriore al 28 ottobre 1922, e i maestri e le maestre che abbiano tenuto lodevolmente per incarico, per meno di un biennio compiuto, un circolo di direzione didattica.
Parimenti saranno ammessi al concorso, di cui al comma precedente, i maestri provvisti di diploma di abilitazione all'ufficio di maestro delle scuole generali e popolari.
Ai maestri e alle maestre che si trovano nelle condizioni fissate dal comma 1° dell'art. 2 del presente decreto, sarà riservato un quinto dei posti maschili ed un quinto dei posti femminili messi a concorso.
Tanto i candidati di cui all'articolo precedente quanto quelli provvisti dell'abilitazione all'ufficio di maestro delle scuole popolari e generali, i quali superino gli esami, ma non possano essere compresi nelle graduatorie dei vincitori, conseguiranno il diploma di abilitazione alla direzione didattica.
Sono abrogate le disposizioni degli articoli 7 e 8 del
Nei concorsi magistrali banditi per il biennio 1931- 33, le cui graduatorie siano state prorogate per il biennio 1933-35 ai termini dell'art. 9 del
L'art. 5 del presente decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale.