§ 57.7.14 - R.D. 5 febbraio 1934, n. 461.
Modificazioni alle disposizioni sui concorsi a posti di direttore didattico governativo contenute nel testo unico delle leggi e delle norme [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:05/02/1934
Numero:461


Sommario
Art. 1.      Gli articoli 266 e 267 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtù della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere [...]
Art. 2.      Al primo concorso a posti di direttore didattico, che sarà bandito dopo l'entrata in vigore del presente decreto, saranno ammessi, ferme restando le altre condizioni stabilite dal regolamento, [...]
Art. 3.      Ai maestri e alle maestre che si trovano nelle condizioni fissate dal comma 1° dell'art. 2 del presente decreto, sarà riservato un quinto dei posti maschili ed un quinto dei posti femminili [...]
Art. 4.      Tanto i candidati di cui all'articolo precedente quanto quelli provvisti dell'abilitazione all'ufficio di maestro delle scuole popolari e generali, i quali superino gli esami, ma non possano [...]
Art. 5.      Sono abrogate le disposizioni degli articoli 7 e 8 del regio decreto 17 marzo 1930, n. 727, relative alla formazione di graduatorie provinciali nei concorsi magistrali per le scuole amministrate [...]
Art. 6.      L'art. 5 del presente decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale.


§ 57.7.14 - R.D. 5 febbraio 1934, n. 461.

Modificazioni alle disposizioni sui concorsi a posti di direttore didattico governativo contenute nel testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione.

(G.U. 31 marzo 1934, n. 76)

 

     Art. 1.

     Gli articoli 266 e 267 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtù della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con Regio Decreto 5 febbraio 1928, n. 577, sono abrogati.

 

          Art. 2.

     Al primo concorso a posti di direttore didattico, che sarà bandito dopo l'entrata in vigore del presente decreto, saranno ammessi, ferme restando le altre condizioni stabilite dal regolamento, anche i maestri sforniti di diploma di abilitazione alla direzione didattica, purchè rivestano la qualità di ex-combattenti o di legionari fiumani, o abbiano partecipato alla marcia su Roma o risultino iscritti al P. N. F. da una data anteriore al 28 ottobre 1922, e i maestri e le maestre che abbiano tenuto lodevolmente per incarico, per meno di un biennio compiuto, un circolo di direzione didattica.

     Parimenti saranno ammessi al concorso, di cui al comma precedente, i maestri provvisti di diploma di abilitazione all'ufficio di maestro delle scuole generali e popolari.

 

          Art. 3.

     Ai maestri e alle maestre che si trovano nelle condizioni fissate dal comma 1° dell'art. 2 del presente decreto, sarà riservato un quinto dei posti maschili ed un quinto dei posti femminili messi a concorso.

 

          Art. 4.

     Tanto i candidati di cui all'articolo precedente quanto quelli provvisti dell'abilitazione all'ufficio di maestro delle scuole popolari e generali, i quali superino gli esami, ma non possano essere compresi nelle graduatorie dei vincitori, conseguiranno il diploma di abilitazione alla direzione didattica.

 

          Art. 5.

     Sono abrogate le disposizioni degli articoli 7 e 8 del regio decreto 17 marzo 1930, n. 727, relative alla formazione di graduatorie provinciali nei concorsi magistrali per le scuole amministrate dai regi provveditori agli studi e di conseguenza sono ripristinate le disposizioni degli art. 1 e 2 del Regio Decreto 15 novembre 1928, n. 2661.

     Nei concorsi magistrali banditi per il biennio 1931- 33, le cui graduatorie siano state prorogate per il biennio 1933-35 ai termini dell'art. 9 del regio decreto 17 marzo 1930, n. 727, i posti che si renderanno vacanti dopo l'entrata in vigore del presente decreto saranno conferiti secondo graduatorie uniche ricostituite da ciascun provveditore agli studi in base alla votazione complessiva riportata nel concorso dai singoli vincitori.

 

          Art. 6.

     L'art. 5 del presente decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale.