Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 18/07/1932 |
Numero: | 1045 |
Sommario |
Art. 1. Nei concorsi a cattedre di ruolo dei Regi istituti medi d'istruzione, qualora per rinuncia dei vincitori o per altra causa restino o si rendano disponibili alcuni dei posti messi a concorso e [...] |
Art. 2. Al fine della eventuale applicazione del precedente articolo la Commissione giudicatrice, dopo la graduatoria dei vincitori e la seconda eventuale degli ex combattenti, designerà in numero non [...] |
Art. 3. Il presente decreto è applicabile anche ai concorsi banditi col decreto interministeriale 2 febbraio 1932, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 1932. |
§ 57.7.12 - R.D. 18 luglio 1932, n. 1045. [1]
Sostituzione dei vincitori rinunziatari nei concorsi a cattedre di scuole medie
(G.U. 3 settembre 1932, n. 204,)
Nei concorsi a cattedre di ruolo dei Regi istituti medi d'istruzione, qualora per rinuncia dei vincitori o per altra causa restino o si rendano disponibili alcuni dei posti messi a concorso e gli ex combattenti compresi nella seconda eventuale graduatoria di cui all'art. 70 del
Al fine della eventuale applicazione del precedente articolo la Commissione giudicatrice, dopo la graduatoria dei vincitori e la seconda eventuale degli ex combattenti, designerà in numero non superiore a un quarto di quello dei vincitori e per ordine di merito gli altri concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove scritte o grafica od orali, con non meno di sei decimi per ognuna di esse ed abbiano conseguito non meno di sette decimi nella votazione complessiva.
Qualora il numero dei vincitori sia inferiore a quattro, la Commissione farà luogo ad una designazione.
Il presente decreto è applicabile anche ai concorsi banditi col decreto interministeriale 2 febbraio 1932, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 1932.
[1] Abrogato dall'art. 2 del